Articolo aggiornato il: maggio 2026
Reddito minimo per cittadinanza italiana: tutto quello che c’è da sapere

Punti chiave
In sintesi
- Requisito di reddito minimo — per ottenere la cittadinanza italiana serve un reddito di almeno €8.263,31 per il singolo richiedente e €11.362,05 per chi ha un coniuge, più €516,46 per ogni figlio a carico.
- Verifica triennale del reddito — il reddito deve essere dimostrato per gli ultimi tre anni antecedenti la domanda, con possibilità di aggiornamento durante il procedimento.
- Mantenimento fino al giuramento — il requisito di reddito non è richiesto solo al momento della domanda, ma deve permanere fino al momento del giuramento per la cittadinanza.
- Calcolo del reddito familiare — se il richiedente fa parte di un nucleo familiare, si sommano i redditi di tutti i membri iscritti nello stato di famiglia.
- Documentazione necessaria — occorre allegare CUD, UNICO o 730 degli ultimi tre anni per dimostrare redditi leciti e regolarmente dichiarati.
Aggiornamento 2026: Le soglie di reddito minimo rimangono invariate: €8.263,31 (singolo), €11.362,05 (con coniuge), €516,46 (per figlio). Tuttavia, queste soglie sono parametrate all’assegno sociale e soggette a rivalutazione ISTAT annuale (solitamente a gennaio). Verifica gli importi attuali presso la Prefettura di competenza o il Portale Servizi del Ministero dell’Interno.
Per poter richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio del 1992 n. 91, è fondamentale avere un reddito personale o familiare minimo.
Più precisamente, il reddito in questione, negli ultimi tre anni, deve essere pari ad euro 8.263,31 per il solo richiedente.
Viceversa, è necessario un reddito maggiore, ovvero di euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a cui devono aggiungersi 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Il motivo di questo requisito per ottenere la cittadinanza è ovvio: il legislatore vuole evitare che possano acquistarla cittadinanza italiana soggetti che non hanno alcuna fonte di reddito per potersi mantenere.
- Indice articolo
- Cosa dice l’articolo 9 della Legge n. 91 del 1992
- Il reddito minimo familiare
- La documentazione da allegare alla domanda di cittadinanza
- Quando e come viene controllato il reddito durante il procedimento
- Cosa succede se il reddito minimo è insufficiente?
- Cosa NON conta come reddito imponibile
- Link esterni di approfondimento
- Vuoi una consulenza legale?
Cosa dice l’articolo 9 della Legge n. 91 del 1992
A disciplinare il requisito del reddito minimo per poter ottenere la cittadinanza italiana è l’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, che richiede un reddito sufficiente (personale o familiare) ai fini del sostentamento in Italia.
Non basta attestare il reddito in un solo anno: nella prassi amministrativa si verifica il possesso della soglia per gli ultimi tre anni precedenti la domanda, con possibilità di attualizzazione in corso di procedimento.
Inoltre, un aspetto cruciale spesso trascurato: il requisito di reddito deve essere mantenuto fino al giuramento conclusivo della cittadinanza. Una perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito durante le fasi della pratica (specie in Fase 3-4 di istruttoria) può compromettere l’esito positivo della domanda.
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Il reddito minimo familiare

Come sopra anticipato, se il richiedente fa parte di un nucleo familiare il reddito minimo da dimostrare per poter richiedere ed ottenere la cittadinanza è più alto.
La legge, infatti, prevede un aumento da 8.263,31 euro a 11.362,05 euro a cui si aggiungono altri 516,46 per ogni figlio a carico.
È ovvio il motivo dell’aumento del reddito minimo in questi casi, il futuro cittadino italiano, infatti, è tenuto a dimostrare allo Stato di essere capace di far fronte a tutte le necessità economiche e sociali della propria famiglia, sia se composta solamente da marito e moglie, sia se composta anche da prole.
Tra l’altro, l’aumento del reddito minimo da dimostrare non deve essere inteso come una sorta di svantaggio in più.
Infatti, se il richiedente è solo dovrà dimostrare di avere un reddito personale non inferiore a quello sopra citato, viceversa, se il richiedente è membro di un nucleo familiare, il reddito minimo si considererà in capo al nucleo familiare stesso.
Il che significa che, in caso di nucleo familiare, nel calcolo del reddito minimo verranno ricompresi anche i guadagni dell’altro coniuge e dei figli.
Di conseguenza, in astratto, anche se il richiedente dovesse essere disoccupato potrebbe ottenere la cittadinanza italiana ove il proprio coniuge, magari insieme ai figli, generino un reddito non inferiore a quello sopra richiamato.
A questo punto però potrebbe essere lecito chiedersi chi debba essere considerato come membro del nucleo familiare, in modo da poter calcolare quanto debba essere il reddito minimo richiesto e quale soggetto concorra a formarlo.
A tale quesito fornisce una risposta la circolare K.60.1 del 05/01/2007 del Ministero dell’Interno, la quale considera membri del nucleo familiare tutti coloro che risultano iscritti nello stato di famiglia.
Esempio pratico: Una coppia composta da Marco (reddito €5.000) e Anna (reddito €6.500) può presentare domanda di cittadinanza? SÌ, perché la somma (€11.500) supera la soglia di €11.362,05 per chi ha coniuge. Se avessero anche un figlio a carico, avrebbero bisogno di almeno €11.878,51 (€11.362,05 + €516,46).
Per avere maggiore chiarezza ecco una tabella riassuntiva delle varie ipotesi che si possono verificare in concreto.
| Configurazione | Soglia annua (imponibile IRPEF) |
| Solo il richiedente | € 8.263,31 |
| Richiedente + coniuge | € 11.362,05 |
| Per ogni ulteriore persona a carico (figlio/genitore) | + € 516,46 |
Nota: alcune Prefetture espongono in tabella arrotondamenti operativi (+€ 516,00). In ogni caso fa fede il reddito imponibile IRPEF regolarmente dichiarato in Italia. Questi importi sono soggetti a rivalutazione ISTAT annuale.
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La documentazione da allegare alla domanda di cittadinanza
Per poter dimostrare il reddito minimo sopra richiamato, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di cittadinanza italiana i modelli fiscali CUD, UNICO, 730 concernenti i redditi degli ultimi tre anni.
In questo modo è possibile documentare in modo chiaro e sicuro tutte le fonti di reddito.
Infatti, poiché occorre dimostrare allo Stato quali sono le proprie fonti di sostentamento, è fondamentale che il reddito provenga solo ed esclusivamente da fonti che siano lecite e che sia regolarmente dichiarato al fisco.
Tipi di reddito validi:
- Redditi da lavoro dipendente (CUD)
- Redditi da lavoro autonomo (UNICO, IRAP)
- Pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti (Certificato INPS)
- Redditi da affitti/proprietà immobiliari (RdA nei dati catastali)
- Redditi da investimenti e rendite (interessi, dividendi)
- Certificazione Unica Sostituiva per colf, badanti, collaboratori domestici
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Quando e come viene controllato il reddito durante il procedimento
Il reddito non viene verificato una sola volta al momento della presentazione della domanda. Durante il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza (soprattutto nella Fase 3, quella di raccolta elementi e accertamenti), il Ministero dell’Interno e le Prefetture effettuano controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate per verificare:
- La coerenza tra il reddito dichiarato e i dati fiscali IRPEF
- La continuità del reddito nei tre anni precedenti
- L’assenza di omissioni dichiarative o incongruenze
- La permanenza del reddito fino al momento del giuramento
Per questo motivo, se durante la pratica il richiedente subisce una perdita del lavoro significativa o una riduzione consistente del reddito, è opportuno comunicarlo immediatamente alla Prefettura per evitare un preavviso di rigetto.
Importante: Una variazione negativa del reddito tra la presentazione della domanda e il giuramento può costituire motivo di rigetto. Se perdi il lavoro durante la pratica, integra il reddito con quello dei familiari se possibile, oppure contatta subito la Prefettura.
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Cosa succede se il reddito minimo è insufficiente?
Giunti a questo punto occorre capire cosa accade se il reddito minimo previsto dalla legge n. 91 del 1992 per la cittadinanza dovesse essere insufficiente.
Se dovesse essere solo questo il requisito carente, prima di formalizzare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana, la Pubblica Amministrazione dovrà richiedere, ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 15 del 2005 e n. 80 del 2005, una attualizzazione dei redditi al fine di individuare possibili miglioramenti della posizione economica del soggetto richiedente o del nucleo familiare.
Questa attualizzazione consente al richiedente di integrare il reddito inizialmente dichiarato con dati più recenti, permettendo talvolta di raggiungere la soglia richiesta senza perdere la pratica.
Inoltre, occorre precisare che ove si richiede la cittadinanza per matrimonio, non è necessario dimostrare di essere in possesso di un reddito minimo poiché è necessario e sufficiente lo status di coniuge di un cittadino italiano.
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Cosa NON conta come reddito imponibile
È importante sapere che non tutti i redditi sono considerati validi ai fini della domanda di cittadinanza. Sono esclusi e non computabili:
- Redditi in nero (non dichiarati al fisco) – anche se stabilmente percepiti
- Reddito di cittadinanza (sussidio assistenziale) e altri sussidi governativi
- Bonus e aiuti occasionali (cassa integrazione straordinaria, indennità pandemia, etc.)
- Assegni familiari e bonus famiglia
- Redditi da fonte estera non regolarmente dichiarati in Italia
- Guadagni da attività illecite (naturalmente)
- Prestiti e mutui ricevuti da familiari o banche
Il reddito deve provenire da fonti lecite, stabili e regolarmente dichiarate agli enti fiscali italiani.
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Link esterni di approfondimento
- L. 5 febbraio 1992, n. 91 – art. 9 (Normattiva)
- Circolare Min. Interno K.60.1 (05/01/2007) – Nucleo familiare e reddito
- Prefetture – Guida alla cittadinanza 2026 (PDF)
- Ministero dell’Interno – Portale Servizi (invio domanda)
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FAQ principali

Avv. Fabrizio Mendola
Avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Assistenza su protezione internazionale, colloquio in Commissione Territoriale, rigetti e ricorsi.

