Cittadinanza italiana: come si ottiene e come può essere richiesta

La cittadinanza è un vero e proprio status giuridicamente rilevante che esprime, in parole povere, l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato. In sostanza si tratta di una formula riassuntiva che sintetizza una serie di diritti e doveri che vengono ricollegati ad un determinato soggetto, cittadino appunto, di un determinato Stato.
La cittadinanza, infatti, è la condizione di una persona fisica (ovvero il cittadino) alla quale l’intero ordinamento riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, inoltre, non deve essere confusa con la Nazionalità, ovvero il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizioni etc.
Una volta inquadrato che cosa si intende, seppur per sommi capi, con cittadinanza, è bene capire come questa possa essere acquisita. Ad oggi nel nostro tessuto ordinamentale esistono diverse modalità per diventare cittadino italiano:
- per nascita
- per nascita sul territorio della Repubblica
- per adozione
Infine, la cittadinanza può essere richiesta per:
- matrimonio
- residenza
- Indice articolo
- Le varie modalità di acquisizione della cittadinanza italiana
- Quando è possibile richiedere la cittadinanza italiana
- Acquisizione della cittadinanza per matrimonio
- Come presentare l’istanza per ottenere la cittadinanza per matrimonio
- Richiesta di cittadinanza per residenza
- Link esterni di approfondimento
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Le varie modalità di acquisizione della cittadinanza italiana
- Acquisizione per nascita: si tratta del cosiddetto ius sanguinis o diritto di sangue, ed è la modalità di acquisto della cittadinanza standard. In parole povere, il nascituro acquista la cittadinanza italiana per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza. In parole semplici: un bambino o una bambina sono italiani solo se almeno uno dei genitori è tale;
- Acquisizione per nascita sul territorio della repubblica: un bambino che è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri può richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana solo dopo aver compiuto la maggior età (fissata ad anni 18 dall’articolo 2 del codice civile) e solo se fino a quel momento abbia vissuto legalmente ed ininterrottamente in Italia*.
- Acquisizione della cittadinanza per adozione: anche un minore adottato da cittadini italiani può ottenere la cittadinanza.
Infine, non è possibile non fare riferimento al cosiddetto ius soli ovvero una modalità di acquisto della cittadinanza che ha fatto discutere tantissimo nel nostro Paese e non solo.
Si tratta della cosiddetta legge del suolo ovvero il diritto secondo il quale chiunque nasca sul suolo di una determinata nazione ne diventa automaticamente cittadino. Purtroppo però nel nostro ordinamento, almeno per ora, questa è una eventualità del tutto residuale per cui il modo di acquisto principale della cittadinanza è senza dubbio lo ius sanguinis.
* Uno dei requisiti che desta maggiori problematiche è quello della residenza continua ed ininterrotta sul territorio italiano fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Non è raro, infatti, come sopra accennato, che un minore venga registrato in ritardo nei pubblici registri anagrafici. In questi ed in altri casi ancora, è necessario consultare la Circolare K 64.2/13 del 7.11.2007 con la quale il Ministero dell’Interno ha precisato che il requisito in esame vada valutato in una concezione non eccessivamente rigorosa bensì in modo elastico, prendendo in considerazione quindi non solo il certificato storico di residenza ma anche altri documenti comunque utili a dimostrare la residenza sul suolo italiano del richiedente.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, infatti, i giudici tendono ad applicare in modo elastico il requisito in questione, dichiarando quindi illegittimi i rifiuti di alcuni Comuni che, viceversa, hanno applicato in modo rigido il requisito della presenza ininterrotta in Italia del soggetto istante.
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Quando è possibile richiedere la cittadinanza italiana
Fino ad ora sono state analizzate le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana, tuttavia, la legge prevede anche alcuni casi in cui la cittadinanza può essere anche richiesta. In parole povere, è possibile, per uno straniero, richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza nel territorio della Repubblica.
Acquisizione della cittadinanza per matrimonio
Per quanto concerne la richiesta della cittadinanza per matrimonio, l’istanza deve essere presentata all’organo preposto, ovvero, la Prefettura competente per territorio (in relazione alla residenza del soggetto che intende richiedere, così è precisato nella direttiva del Ministero dell’Interno del 7 Marzo del 2012).
In poche parole, il provvedimento di accoglimento o di diniego della cittadinanza iure matrimonii viene emanato direttamente dal prefetto. Viceversa, se il soggetto istante dovesse essere residente all’estero, l’apposita istanza deve essere presentata presso l’organo competente, ovvero l’ufficio consolare italiano. In tale circostanza, il provvedimento conclusivo verrà preso non già dal prefetto bensì dal Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.
Una volta descritto dove è possibile presentare l’istanza per richiedere la cittadinanza per matrimonio, occorre comprendere quali sono i requisiti che deve avere l’istante per poterla ottenere:
- regolarità e durata del soggiorno (almeno due o tre anni)
- aver celebrato il matrimonio o l’unione civile
- conoscenza adeguata della lingua italiana (almeno B2)
- assenza di condanne penali e di pericolosità sociale
Regolarità e durata del soggiorno
Per quanto concerne il primo requisito occorre prendere in considerazione innanzitutto l’articolo 5 della Legge n.91 del 1992 in materia di cittadinanza (così come modificato dall’articolo 1 comma 11 della Legge 15 Luglio del 2009 n.94). L’articolo testé menzionato dispone che il soggetto straniero o apolide, coniugato con cittadino o con una cittadina italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo aver celebrato il matrimonio, risieda in modo regolare per almeno 24 mesi sul territorio della Repubblica, oppure, dopo 36 mesi dalla data di celebrazione delle nozze se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’art. 7 comma 1 non sia intervenuto lo scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili e non vi sia separazione personale dei coniugi. I termini sopra descritti sono ridotti ex lege in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Celebrazione del matrimonio o dell’unione civile
Per quanto concerne la celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, invece, l’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 prevede che al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere avvenuto lo scioglimento, l’annullamento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (o dell’unione, Legge 20 maggio 2016 n. 76) o la separazione dei coniugi.
In seguito ad alcuni interventi normativi (Dlgs n. 5, 6, 7, del 19 gennaio del 2017) è possibile anche inoltrare online la richiesta per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 91, 1992, anche da parte dei soggetti stranieri che hanno costituito un’unione civile regolarmente trascritta nei registri dello stato civile in un comune italiano.
Conoscenza della lingua italiana
Questo è sicuramente un aspetto fondamentale, comune tra l’altro anche all’altra ipotesi che legittima la richiesta della cittadinanza italiana (per residenza), per poter ottenere la concessione della cittadinanza.
Il nuovo articolo 9 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, così come introdotto dal Decreto Legge 5 ottobre del 2018 n. 113 (successivamente convertito in legge dello Stato con la legge 1 dicembre 2018 n. 132) dispone che la concessione della cittadinanza è subordinata alla conoscenza adeguata della lingua italiana.
Il livello di conoscenza non deve essere in nessun modo inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Si tratta di una procedura non meramente formale, il soggetto istante è tenuto a dimostrare le sue competenze linguistiche. È divenuto un caso emblematico quello di Suarez, celebre calciatore professionista che sarebbe dovuto diventare un giocatore della Juventus, il quale non ha dimostrato alla commissione di conoscere in modo adeguato la lingua italiana e, pertanto, non gli è stata concessa la cittadinanza italiana.
Il richiedente è tenuto, altresì, ad attestare nell’atto della domanda il possesso di un titolo di studio di istruzione rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ergo pubblico o paritario).
In caso di mancato possesso, è possibile produrre apposita certificazione rilasciata da un ente ad hoc riconosciuto dal Ministero dell’istruzione. Per avere maggiori dettagli sulle competenze linguistiche necessarie, è consigliabile dare un’occhiata alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 666 del 25 gennaio 2019, la quale approfondisce nel dettaglio questo particolare requisito necessario per la richiesta della cittadinanza italiana.
Infine, occorre precisare che tutte le istanze presentate post 2018, prive delle certificazioni sopra richiamate saranno sicuramente rigettate dall’organo competente.
Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale
Infine, l’ultimo requisito necessario per poter richiedere la cittadinanza è il non avere nessuna condanna penale o essere dichiarato pericoloso socialmente. L’articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 è molto chiara sul punto non può essere attribuita la cittadinanza italiana se il richiedente è stato condannato, con sentenza definitiva per gravi reati. Si tratta di reati che destano sicuramente una notevole capacità a delinquere ove commessi, ovvero:
- delitti contro la personalità dello Stato
- delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato
- delitti contro i diritti politici dei cittadini
- delitti non colposi stigmatizzati con una pena edittale che non sia inferiore nel massimo a tre anni di reclusione
- reato non politico stigmatizzato con pena detentiva superiore ad anni uno commessa all’estero e riconosciuto in Italia (o meglio, la sentenza di condanna sia stata riconosciuta in Italia da parte del Procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio)
Infine, la concessione della cittadinanza è comunque preclusa nel caso sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Inoltre, è bene precisare che solo la riabilitazione fa cessare in modo definitivo gli effetti preclusivi delle condanne, con conseguente possibilità di richiedere la concessione della cittadinanza.
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Come presentare l’istanza per ottenere la cittadinanza per matrimonio
A partire dal mese di maggio 2015 è possibile presentare la domanda mediante l’invio telematico dell’istanza. Tutto ciò che occorre è entrare nell’apposito portale e seguire l’iter passo dopo passo.
Tuttavia, è bene precisare che l’accesso al portale da parte dei richiedenti residenti sul territorio della Repubblica presuppone il possesso delle credenziali SPID.
I documenti necessari
Sono svariati i documenti necessari da esibire per poter richiedere la cittadinanza, tuttavia, prima di elencarli, è consigliabile, in ossequio alla Circolare del Ministero dell’Interno n.462 del 18 gennaio 2019, assicurarsi che le proprie generalità e i dati presenti sui certificati esteri siano coincidenti con quelli risultanti dal passaporto e sui documenti italiani. In caso di difformità, è necessario produrre apposita attestazione di esatte generalità.
I documenti necessari per presentare correttamente la domanda sono:
- estratto dell’atto di nascita tradotto completo di tutte le generalità
- certificato penale tradotto del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza
- atto di matrimonio rilasciato dal comune italiano
- passaporto, permesso di soggiorno, attestazione di soggiorno, il codice fiscale e carta di identità italiana
- ricevuta del versamento di euro 250
- marca da bollo di euro 16
Richiesta di cittadinanza per residenza
Come sopra anticipato, la cittadinanza italiana può essere richiesta anche dallo straniero che risiede legalmente sul territorio della Repubblica da almeno 10 anni (oppure 4 se si tratta di un cittadino dell’Unione Europea), o per diverso periodo indicato dall’art. 9 della Legge 5 febbraio del 1992 n. 91. Diversamente dalla concessione della cittadinanza per matrimonio, la cittadinanza per residenza viene riconosciuta mediante concessione dello Stato. Questo significa, in parole povere, che l’Amministrazione procedente ha un notevole potere discrezionale nel valutare la meritevolezza della richiesta e, in contemporanea, l’interesse dello Stato ad accogliere lo stesso.
Quali sono i presupposti
L’articolo 9 della Legge 91 del 1992, come sopra accennato, prevede un periodo di residenza in Italia minimo per poter ottenere la residenza (ovvero 10 anni). Tuttavia, esistono anche alcune eccezioni:
- 5 anni di residenza per lo straniero maggiorenne adottato dal cittadino italiano;
- 5 anni di residenza per gli apolidi e i rifugiati politici.
Per poter richiedere la cittadinanza per residenza è necessario altresì:
- avere un reddito sufficiente nei tre anni antecedenti alla domanda. In parole povere, occorre dimostrare allo Stato di avere un’entrata o comunque un reddito sufficiente per poter vivere in Italia in modo dignitoso
- è necessario non avere precedenti penali o carichi pendenti, sia in Italia sia in altri Stati. Più in generale, è necessario che il soggetto istante abbia avuto sempre una buona condotta
Visto e considerato che l’Amministrazione ha una notevole discrezionalità nel concedere la cittadinanza, è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista, magari uno studio specializzato proprio nell’assistenza nel diritto dell’immigrazione, già nella fase iniziale del procedimento amministrativo.
Questo perché il procedimento è suddiviso in diverse fasi, la prima ad esempio si basa sulla raccolta della documentazione necessaria, e se non si ha una certa dimestichezza potrebbe essere facile omettere un documento necessario per ottenere la cittadinanza facendo allungare i tempi e dovendo poi rivolgersi comunque ad un professionista per presentare eventuali solleciti.
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RISORSA DI APPROFONDIMENTO
Le 7 fasi della cittadinanza italiana spiegate in modo semplice e chiaro
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Documenti necessari per richiedere la cittadinanza italiana per residenza
Per poter ottenere la cittadinanza per residenza è necessario presentare apposita istanza nei modi e nelle forme sopra esposte. Tuttavia, è necessario sapere quali documenti devono essere allegati, in caso contrario l’esito non potrà che essere negativo. Ecco i documenti necessari:
- certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non è invece richiesto per coloro che sono nati sul territorio della Repubblica)
- certificato penale del paese di origine legalizzato con tanto di traduzione
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di euro 250 (cosiddetto modello 451) previsto dalla legge 94/2009 intestato al Ministero dell’Interno DLCI – Cittadinanza con causale Cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 comma 12 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94
- marca da bollo di euro 16
- gli apolidi o i rifugiati sono tenuti a presentare una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato
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Gerardo Attanasio
Mi chiamo Gerardo Attanasio e sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Salerno. Sto conseguendo un Master in Diritto antitrust, mercato e big data.