Le fasi della cittadinanza italiana dalla 1 alla 7

Punti chiave
In sintesi
- Procedimento in 7 fasi — lo stato della domanda di cittadinanza per residenza o per matrimonio si consulta online sul Portale ALI, dove la pratica attraversa sette fasi successive.
- Verifiche iniziali — nelle fasi 1 e 2 la Prefettura controlla i documenti, coinvolge gli altri uffici e può richiedere integrazioni o correzioni.
- Fase istruttoria centrale — nella fase 3 vengono acquisiti e verificati gli elementi su residenza, reddito, precedenti e sicurezza da cui dipende l’esito.
- Valutazione e decisione — nelle fasi 4 e 5 la pratica viene valutata e, se positiva, il decreto va alla firma: del Presidente della Repubblica per la residenza, del Prefetto per il matrimonio.
- Conclusione con giuramento — il decreto viene notificato e il richiedente deve prestare giuramento entro sei mesi dalla notifica per diventare cittadino.
Aggiornamento 2026: Lo stato della pratica si verifica sul Portale ALI del Ministero dell’Interno con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), associando il codice pratica K10 (residenza) o K10/C (matrimonio). Il termine per concludere il procedimento è di 24 mesi, prorogabile fino a 36 mesi (art. 9-ter L. 91/1992). Il decreto viene notificato in digitale tramite la piattaforma SEND.
Dal 18 gennaio 2021 le domande di cittadinanza sono gestite dal sistema informatico CIVES, che mostra al richiedente lo stato di avanzamento della propria pratica per richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana. È risaputo, infatti, che per poter ottenere la cittadinanza è necessario un provvedimento emanato dall’Amministrazione Pubblica che conclude una concatenazione di atti e di fasi, ovvero, il cosiddetto procedimento amministrativo.
Vediamo più nello specifico le singole fasi che compongono questo procedimento amministrativo per la richiesta della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri.
- Indice articolo
- Prima delle fasi: la domanda e il codice K10
- Tabella sinottica delle 7 fasi
- Fasi n° 1 e 2: fasi iniziali di verifiche istruttorie
- Fase n° 3: fase di raccolta degli elementi e di accertamenti
- Fase n° 4: fase di valutazione
- Fase n° 5: fase di invio della procedura agli Organi competenti
- Fase n° 6: fine fase istruttoria e invio della concessione alla Prefettura
- Fase n° 7: notifica del decreto e giuramento
- Link esterni di approfondimento
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Prima delle fasi: la domanda e il codice K10
Il procedimento inizia con la domanda presentata online sul Portale ALI del Ministero dell’Interno. Prima dell’invio è fondamentale che il richiedente abbia una documentazione completa e corretta: gli errori nella compilazione della domanda o nei documenti sono tra le cause più frequenti di rallentamenti. L’elenco dei documenti da allegare, con le esenzioni, è nella guida ai documenti per la cittadinanza italiana; i requisiti sono spiegati nella guida alla cittadinanza italiana per stranieri.
Quando la Prefettura dichiara ammissibile la domanda, le assegna un codice pratica:
- K10 per la cittadinanza per residenza (art. 9 L. 91/1992)
- K10/C per la cittadinanza per matrimonio (art. 5 L. 91/1992)
Con questo codice si associa la pratica nella propria area riservata del Portale ALI, dove compaiono la fase in corso e le comunicazioni ufficiali.
Consiglio importante: Un errore di trascrizione nei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) può causare richieste di integrazione che rallentano la pratica. Prima di presentare domanda, verifica che tutti i dati coincidano perfettamente tra i diversi documenti (passaporto, certificato di nascita, domanda online).
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Tabella sinottica delle 7 fasi
| Fase | Cosa significa | Cosa puoi fare |
|---|---|---|
| Fase 1-2 | Verifiche istruttorie iniziali, chiarimenti e integrazioni con altri uffici | Rispondere subito alle eventuali richieste di integrazione |
| Fase 3 | Acquisizione degli elementi istruttori e accertamenti (in genere la fase più lunga) | Mantenere i requisiti (residenza, reddito) e controllare le comunicazioni |
| Fase 4 | Tutti gli elementi sono acquisiti: la pratica è in valutazione | Prepararsi a rispondere entro 10 giorni a un eventuale preavviso di rigetto |
| Fase 5 | Invio agli organi competenti per la definizione e la firma del decreto | Attendere l’esito |
| Fase 6 | Istruttoria conclusa: la concessione è inviata alla Prefettura (o al Consolato) | Controllare PEC, email e App IO per la notifica |
| Fase 7 | Decreto firmato e notificato | Prenotare il giuramento in Comune entro 6 mesi dalla notifica |
Nota: La durata di ogni fase varia molto in base alla complessità della pratica, alle richieste integrative e al carico di lavoro degli uffici. Per legge il procedimento deve concludersi entro 24 mesi, prorogabili fino a 36 mesi. Se i termini sono superati senza una decisione, è possibile agire con un sollecito della pratica di cittadinanza.
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Fasi n° 1 e 2: fasi iniziali di verifiche istruttorie
Le fasi 1 e 2 sono quelle iniziali e sono caratterizzate dalle verifiche cosiddette istruttorie sugli elementi acquisiti relativi a chiarimenti ed integrazioni con altri uffici coinvolti nel procedimento amministrativo.
In parole povere, la Prefettura, in caso di informazioni errate o insufficienti, può chiedere al soggetto richiedente una integrazione della documentazione necessaria per poter concludere il procedimento amministrativo e questo, inevitabilmente, rallenta l’iter.
Frequenti sono i casi di errori banali come ad esempio l’errata trascrizione di nome e cognome oppure l’errata trascrizione dei dati anagrafici in generale. Dopo l’avvio del procedimento, nell’area personale del Portale ALI compare la pratica con il relativo codice K10 (residenza) o K10/C (matrimonio) e le comunicazioni ufficiali.
Cosa aspettarsi: Se ricevi una comunicazione dalla Prefettura che chiede integrazione documentale, rispondi entro il termine indicato nella richiesta. Qualsiasi ritardo allungherà ulteriormente la pratica. Conviene conservare sempre copia di tutto ciò che invii e verificare lo stato nel Portale ALI.
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Fase n° 3: fase di raccolta degli elementi e di accertamenti
Si tratta di una fase centrale ed in genere è anche la più lunga: la dicitura del portale indica che sono stati acquisiti elementi istruttori e cognitivi, oggetto degli accertamenti necessari per definire il procedimento.
È una fase di cruciale importanza visto che, dalla raccolta degli elementi istruttori e cognitivi, dalla tipologia delle informazioni trasmesse dal soggetto interessato e dalla loro valutazione, dipende l’accoglimento o il rigetto della domanda. Durante questa fase vengono verificati, anche tramite altri uffici e le forze di polizia, la residenza continuativa, il reddito, la regolarità fiscale, i precedenti penali e gli aspetti di sicurezza.
Quanto dura? Non esiste una durata fissa per la Fase 3: dipende dalla complessità della pratica e dagli uffici coinvolti. Conta il termine complessivo di legge (24 mesi, prorogabili a 36). Se il termine è scaduto e la pratica è ferma, puoi valutare un sollecito formale. Per farlo, puoi rivolgerti ai nostri avvocati partner.
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Fase n° 4: fase di valutazione
Anche quest’altra fase è di cruciale importanza ai fini dell’ottenimento della cittadinanza.
La dicitura del portale indica che sono stati acquisiti tutti gli elementi informativi necessari e che la pratica è in fase di valutazione. Tra gli elementi raccolti hanno un peso decisivo le informazioni sulla sicurezza fornite dagli organi di polizia e di sicurezza.
Il motivo è piuttosto ovvio: non è possibile ottenere la cittadinanza italiana se sussistono comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica o condanne che la legge considera ostative (art. 6 L. 91/1992). Per la cittadinanza per residenza, inoltre, l’amministrazione valuta in modo discrezionale anche altri precedenti e il complessivo inserimento del richiedente.
Se da questa valutazione emergono motivi per respingere la domanda, l’amministrazione deve prima inviare un preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990), a cui si può rispondere con osservazioni e documenti entro 10 giorni.
Importante – Se hai precedenti: Se sei consapevole di avere precedenti penali o procedimenti in corso, è fondamentale consultare un avvocato prima di presentare domanda. In alcuni casi è possibile ottenere la riabilitazione, che fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. Prima della domanda conviene richiedere il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Scopri le altre eventualità e come procedere.
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Fase n° 5: fase di invio della procedura agli Organi competenti
Questa fase rappresenta, in parole semplici, la logica prosecuzione della fase precedente ed indica che le valutazioni sono ormai giunte al termine e che la pratica è stata inviata agli organi competenti per la definizione.
Tuttavia, occorre specificare che questo non significa che la propria domanda è stata sicuramente accolta. Il provvedimento, infatti, potrebbe anche avere esito negativo e quindi la domanda di cittadinanza eventualmente respinta.
In caso di valutazione positiva, chi firma il decreto dipende dal tipo di domanda:
- Residenza (K10): il decreto di concessione, ai sensi dell’art. 9 della Legge 91/1992, è predisposto dal Ministero dell’Interno, sentito il Consiglio di Stato, e firmato dal Presidente della Repubblica
- Matrimonio (K10/C): il decreto è firmato dal Prefetto per chi risiede in Italia; per chi risiede all’estero decide il Ministero dell’Interno
Cosa accade qui: Il decreto viene predisposto e inviato alla firma. Se l’esito è negativo, prima del diniego avrai ricevuto un preavviso di rigetto; contro il diniego motivato potrai ricorrere.
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Fase n° 6: fine fase istruttoria e invio della concessione alla Prefettura
In questa fase l’istruttoria si è conclusa in modo favorevole e il provvedimento di concessione viene trasmesso alla Prefettura, che ne curerà la notifica.
Se il richiedente risiede all’estero, il decreto sarà inviato all’Autorità Consolare competente per territorio (Consolato italiano del Paese di residenza).
In questa fase la pratica è ormai volta al termine e l’esito della domanda è positivo. Tuttavia, la cittadinanza non è ancora acquisita: serve il giuramento dopo la notifica del decreto.
Segnale positivo: Se vedi il tuo status passare a Fase 6, il decreto di concessione è stato adottato. Da questo momento controlla con attenzione PEC, email e App IO: dalla notifica decorrono i 6 mesi per il giuramento.
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Fase n° 7: notifica del decreto e giuramento
La suddetta fase è quella conclusiva: il decreto di concessione è stato firmato e viene notificato al richiedente in digitale, tramite la piattaforma SEND, con avviso via PEC, email o App IO.
Dalla notifica il richiedente deve prenotare e prestare il giuramento davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza (o al Consolato, se risiede all’estero). L’art. 10 della Legge 91/92 è piuttosto chiaro:
“Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.
La cittadinanza si acquista dal giorno successivo al giuramento. Documenti, costi e passaggi pratici sono spiegati nella guida al giuramento di cittadinanza italiana.
Attenzione – Scadenza critica: Il Comune non ti convoca d’ufficio: sei tu a dover prenotare l’appuntamento. Se non presti giuramento entro 6 mesi dalla notifica, il decreto non ha effetto e dovrai presentare una nuova domanda.
In conclusione, è chiaro che il procedimento amministrativo da affrontare per poter ottenere la cittadinanza italiana è tutt’altro che snello e semplice. Onde evitare problematiche o perdite di tempo, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto. I nostri avvocati partner di Avvocati per Stranieri sono pronti ad aiutarti a ottenere la cittadinanza.
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Link esterni di approfondimento
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Normativa sulla cittadinanza italiana
- Portale Servizi ALI – Cittadinanza (login SPID/CIE) – Verifica stato pratica e codice K10
- Prefettura di Trieste – La domanda di cittadinanza e le sue fasi
- Cinformi (Provincia autonoma di Trento) – Le fasi della pratica di cittadinanza
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