La differenza tra visto e permesso di soggiorno: tutto quello che c’è da sapere
Molto spesso si sente parlare di permesso di soggiorno e di visto come due sinonimi ma non è affatto così.
Tra di essi, infatti, esistono importanti differenze giuridiche.
In estrema sintesi, il permesso di soggiorno è il documento che permette ad un cittadino straniero di soggiornare legalmente sul territorio dello Stato italiano.
Dunque, deve essere richiesto da tutti i cittadini extraeuropei e dagli apolidi, ovvero coloro che non hanno una cittadinanza.
Il visto, invece, è l’atto attraverso il quale uno Stato concede ad un cittadino straniero il permesso di accedere nel proprio territorio per un dato lasso di tempo e per determinati fini, ad esempio al fine di studiare.
- Indice articolo
- Le differenze tra permesso di soggiorno e visto
- La durata del permesso di soggiorno
- Le diverse tipologie di visti
- La conversione del permesso di soggiorno
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Le differenze tra permesso di soggiorno e visto
Il visto è un documento che il cittadino straniero può richiedere ed ottenere direttamente dall’ambasciata italiana o alle sedi del consolato italiano presenti nel suo Paese di residenza.
Il visto occorre, come anticipato, solamente per l’ingresso in Italia.
Viceversa, il permesso di soggiorno è il documento che permette ad un cittadino straniero di soggiornare legalmente sul territorio della Repubblica italiana.
Ciò significa, in parole povere, che il visto consente solamente l’accesso in Italia, tuttavia, una volta giunto in Italia lo straniero è tenuto a richiedere, entro 8 giorni, il permesso di soggiorno grazie al quale potrà soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tempo variabile e svolgere tutte le attività in esso indicate.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura della provincia in cui si trova il cittadino straniero.
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La durata del permesso di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e non può superare tre mesi, per visite affari e turismo, nove mesi per quanto riguarda il lavoro stagionale, dodici mesi, invece, per la frequenza di un corso di studio o per la formazione professionale in generale.
Ancora, la durata del permesso di soggiorno non può eccedere quarantotto mesi, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per il ricongiungimento familiare.
Infine, può avere una durata strettamente connessa alla necessità specificamente documentate e negli altri casi previsti dal Testo unico sull’Immigrazione.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza due mesi prima della scadenza per la verifica delle condizioni previste ed imposte dalla legge.
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Le diverse tipologie di visti
Il visto può essere richiesto per svariati motivi: studio, formazione, ed ha una validità pari a quella del corso che si sente seguire in Italia.
Ancora, esiste il cosiddetto visto per il ricongiungimento familiare il quale ha una validità di 12 mesi dal suo rilascio in favore dei familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.
Visto per motivi di lavoro subordinato, sia in caso di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale.
Tale visto si ottiene solo dopo il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, invece, il visto può essere richiesto per svolgere in Italia l’attività di lavoratore autonomo non occasionale di carattere professionale, industriale, artigianale o commerciale.
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La conversione del permesso di soggiorno
È possibile convertire la tipologia del possesso di soggiorno di cui si è già in possesso, per poterlo fare occorre chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura competente per il territorio di residenza dello straniero.
Le condizioni necessarie per poter chiedere ed ottenere la conversione è che sussistano le quote di ingresso previsto dal cosiddetto decreto flussi e che il permesso di soggiorno sia in corso di validità.
Ancora, il permesso di soggiorno per motivi di studio e di formazione in generale, può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato, o di autonomo, se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia di permesso.
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Gerardo Attanasio
Mi chiamo Gerardo Attanasio e sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Salerno. Sto conseguendo un Master in Diritto antitrust, mercato e big data.