La differenza tra visto e permesso di soggiorno: tutto quello che c’è da sapere

Punti chiave
In sintesi
- Visto e permesso: due documenti diversi — il visto serve per entrare in Italia (Consolato), mentre il permesso di soggiorno consente di rimanerci legalmente per il periodo e motivo indicati (Questura).
- Timeline: cosa faccio quando — Richiedi il visto al Consolato con anticipo → Ricevi il visto → Entri in Italia → Richiedi il permesso entro 8 giorni lavorativi (Questura o kit postale).
- Durata del permesso per tipologia — Per i soggiorni brevi fino a 90 giorni non si rilascia il permesso (basta la dichiarazione di presenza); stagionale fino a 9 mesi; studio fino a 1 anno; lavoro e famiglia 2 anni al primo rilascio e fino a 3 anni al rinnovo. Il rinnovo va chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
- Tipologie di visti — Tipo A (transito aeroportuale), Tipo C (Schengen, fino a 90 giorni in 180), Tipo D (nazionale, lungo soggiorno oltre 90 giorni).
- Conversione del permesso — Studio→Lavoro (dal DL 20/2023) e Stagionale→Subordinato (dal DL 145/2024) sono fuori quota; altre conversioni possono richiedere le quote del decreto flussi.
Novità normative: dal 22 maggio 2026 (D.Lgs. 83/2026) il rinnovo del permesso va chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza e la Questura ha 90 giorni per rilasciare, rinnovare o convertire il permesso. Le conversioni da studio a lavoro (DL 20/2023) e da lavoro stagionale a lavoro subordinato (DL 145/2024) sono fuori quota. Alle frontiere esterne dell’area Schengen ingressi e uscite per i soggiorni brevi sono registrati con il sistema elettronico EES; è prevista inoltre l’introduzione dell’autorizzazione di viaggio ETIAS per chi è esente dal visto: verifica la data di avvio sul sito ufficiale dell’Unione europea.
Molto spesso si sente parlare di permesso di soggiorno e di visto come due sinonimi ma non è affatto così.
Tra di essi, infatti, esistono importanti differenze giuridiche.
In estrema sintesi, il permesso di soggiorno è il documento che permette ad un cittadino straniero di soggiornare legalmente sul territorio dello Stato italiano.
Dunque, deve essere richiesto dai cittadini extraeuropei e dagli apolidi, ovvero coloro che non hanno una cittadinanza, che intendono restare in Italia per più di 90 giorni.
Il visto, invece, è l’atto attraverso il quale uno Stato concede ad un cittadino straniero il permesso di accedere nel proprio territorio per un dato lasso di tempo e per determinati fini, ad esempio al fine di studiare.
- Indice articolo
- Tabella: Visto vs Permesso di soggiorno a confronto
- Le differenze tra permesso di soggiorno e visto
- Paesi esenti da visto Schengen: come verificare se il mio paese è nella lista?
- Quando richiedo il visto, quando il permesso per entrare in Italia?
- Le diverse tipologie di visti
- La durata del permesso di soggiorno
- Costi di visto e permesso
- Dichiarazione di presenza: cos’è e quando serve
- Come rinnovare il permesso di soggiorno: procedura step-by-step
- La conversione del permesso di soggiorno
- Scenario pratico: Ho visto Schengen, posso lavorare?
- Link esterni di approfondimento
- Vuoi una consulenza legale?
Tabella: Visto vs Permesso di soggiorno a confronto
Ecco un confronto visuale tra visto e permesso di soggiorno:
| Aspetto | Visto | Permesso di soggiorno |
|---|---|---|
| Definizione | Autorizzazione per entrare in Italia/Schengen (etichetta adesiva sul passaporto) | Documento per rimanere legalmente in Italia per un motivo specifico |
| Dove si richiede | Ambasciata o Consolato italiano nel tuo Paese | Questura della provincia dove soggiorni in Italia (per molti permessi tramite kit postale) |
| Chi lo rilascia | Consolato italiano | Questura / Ufficio Immigrazione |
| Scopo | Permesso di valico (entrare) | Titolo di soggiorno (rimanere) |
| Quando richiederlo | Prima della partenza, con anticipo (il visto Schengen non prima di 6 mesi dal viaggio) | Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia |
| Durata tipica | Tipo C: fino a 90 giorni in 180; Tipo D: oltre 90 giorni, di norma fino a 1 anno | Variabile secondo il motivo: fino a 9 mesi (stagionale), fino a 1 anno (studio), 2 anni al primo rilascio (lavoro/famiglia) e fino a 3 anni al rinnovo, 5 anni (protezione internazionale) |
| Puoi lavorare? | No (salvo eccezioni) | Sì, se il tipo di permesso lo consente (es. lavoro, famiglia, studio entro 20 ore settimanali) |
| Rinnovo | Non si rinnova (scade) | Va chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza |
Le differenze tra permesso di soggiorno e visto
Il visto si richiede presso l’Ambasciata o il Consolato italiano del Paese di residenza e serve esclusivamente per entrare in Italia.
Il permesso di soggiorno consente di rimanere legalmente in Italia per il tempo e il motivo indicati dal titolo (studio, lavoro, famiglia, ecc.) ed è rilasciato dalla Questura della provincia in cui si soggiorna.
Chi è tenuto a chiedere il permesso deve presentare domanda entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia (art. 5, comma 2, TUI). Per i soggiorni brevi fino a 90 giorni (turismo, visita, affari, studio) non si rilascia il permesso: chi entra senza visto, perché proviene da un Paese esente, o con un visto di breve durata deve rendere la dichiarazione di presenza. Se arriva da un Paese extra Schengen, la dichiarazione è assolta al controllo di frontiera; se arriva da un altro Paese Schengen, va presentata in Questura entro 8 giorni dall’ingresso.
Regola fondamentale: Visto = permesso di valico (entrare). Permesso = titolo per stare (rimanere). Per un soggiorno lungo servono entrambi (visto D + permesso).
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Paesi esenti da visto Schengen: come verificare se il mio paese è nella lista?
Oltre 60 Paesi sono attualmente esenti da visto per i soggiorni brevi fino a 90 giorni nell’area Schengen. La lista include, tra gli altri, molti Paesi europei non UE, USA, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.
Come verificare se il tuo Paese è esente:
Opzione 1: Consulta il sito ufficiale del Ministero degli Esteri
- Vai su Il visto per l’Italia, il portale della Farnesina
- Indica nazionalità, Paese di residenza, durata e motivo del soggiorno
- Se il visto non è richiesto: per i soggiorni brevi (fino a 90 giorni) basta il passaporto valido
- Se il visto è richiesto: devi chiederlo al Consolato prima di partire
Opzione 2: Contatta il Consolato italiano nel tuo Paese
- Spiega la tua nazionalità e il motivo del viaggio
- Ti diranno se serve visto o se sei esente
Importante: La lista dei Paesi esenti può cambiare: alcuni Paesi possono essere aggiunti o rimossi. Verifica sempre prima di partire, senza dare per scontato che il tuo Paese sia ancora nella lista. Per chi è esente dal visto è prevista l’introduzione dell’autorizzazione di viaggio ETIAS: verifica la data di avvio sul sito ufficiale dell’Unione europea.
Quando richiedo il visto, quando il permesso per entrare in Italia?
Ecco la procedura temporale da seguire:
| Fase | Timeline | Cosa faccio | Dove |
|---|---|---|---|
| 1. Richiesta visto | Prima della partenza, con anticipo (il visto Schengen non prima di 6 mesi e, di norma, almeno 15 giorni prima del viaggio) | Prenota appuntamento, compila modulo, prepara documenti (passaporto, contratto di lavoro o iscrizione al corso di studio, motivazione, ecc.) | Ambasciata/Consolato italiano nel tuo Paese |
| 2. Istruttoria visto | Visto Schengen: di norma 15 giorni, fino a 45 nei casi più complessi. Visto nazionale: variabile secondo il tipo | Consolato verifica documenti, effettua controlli, decide se approvare | Consolato italiano |
| 3. Rilascio visto | Al termine dell’istruttoria | Sul passaporto viene apposto il visto (etichetta adesiva), con il periodo di validità e la durata del soggiorno consentita | Consolato italiano |
| 4. Ingresso in Italia | Entro il periodo di validità del visto | Presenti visto al controllo frontaliero (aeroporto, stazione, confine), entri in Italia | Punto di ingresso (aeroporto, stazione, confine) |
| 5. Richiesta permesso | Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso | Richiedi il permesso di soggiorno con tutta la documentazione (contratto, alloggio, reddito, ecc.), in Questura o tramite kit postale secondo il tipo di permesso | Questura della provincia dove soggiorni / ufficio postale abilitato |
| 6. Rilascio permesso | Per legge entro 90 giorni dalla domanda; per il permesso unico lavoro (ingresso per lavoro subordinato con nulla osta) entro 30 giorni dal completamento della domanda (art. 5, comma 8.1-bis, TUI, introdotto dal D.Lgs. 83/2026) | Ricevi subito la ricevuta della domanda, poi il permesso di soggiorno elettronico (PSE) | Questura italiana |
Tempistiche totali: I tempi complessivi, dalla richiesta del visto al permesso di soggiorno, dipendono dal Consolato e dalla Questura: conviene muoversi per tempo e non aspettare l’ultimo momento. Se hai bisogno di supporto per rispettare i tempi giusti, puoi rivolgerti a un avvocato della nostra rete.
Le diverse tipologie di visti
Il visto può essere richiesto per svariati motivi: studio, formazione, lavoro, ed ha una validità legata allo scopo.
In sintesi, i visti si dividono in:
- Tipo A – Transito aeroportuale (per transito nella zona internazionale di un aeroporto): utile se stai in transito in un Paese Schengen. Raro.
- Tipo C – Visto Schengen breve soggiorno valido per soggiorni fino a 90 giorni complessivi in 180 giorni (turismo, affari, visita familiare, ecc.): Non consente di lavorare in Italia.
- Tipo D – Visto nazionale lungo soggiorno per soggiorno > 90 giorni (studio, lavoro, ricongiungimento familiare, ecc.): Consente di richiedere il permesso di soggiorno in Italia per il motivo indicato nel visto. Ad esempio, chi viene a frequentare l’università deve chiedere il visto nazionale per studio; per lavorare serve un visto D per lavoro.
Alcune nazionalità sono esenti da visto per i soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni); l’eventuale obbligo varia in base al Paese di cittadinanza e allo scopo del viaggio. Se sei esente, puoi entrare con il solo passaporto, ma devi comunque rendere la dichiarazione di presenza (vedi la sezione dedicata).
La durata del permesso di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno varia in base al motivo del soggiorno (art. 5, comma 3-bis, TUI):
| Motivo soggiorno | Durata | Rinnovabile? | Puoi lavorare? |
|---|---|---|---|
| Turismo / Visita | Nessun permesso per i soggiorni fino a 90 giorni: basta la dichiarazione di presenza | No (massimo 90 giorni in 180) | No |
| Lavoro stagionale | Fino a 9 mesi | Non oltre i 9 mesi complessivi; per più stagioni è possibile il nulla osta pluriennale | Sì (lavoro stagionale) |
| Studio / Formazione | Fino a 1 anno | Sì, ogni anno | Sì, fino a 20 ore settimanali (1.040 ore l’anno) |
| Lavoro subordinato (tempo indeterminato) | 2 anni al primo rilascio | Sì, il rinnovo può durare fino a 3 anni | Sì (lavoro) |
| Lavoro autonomo | 2 anni al primo rilascio | Sì, il rinnovo può durare fino a 3 anni | Sì (attività autonoma) |
| Ricongiungimento familiare | 2 anni al primo rilascio | Sì, il rinnovo può durare fino a 3 anni | Sì (lavoro subordinato o autonomo) |
| Asilo / Protezione internazionale | 5 anni (status di rifugiato e protezione sussidiaria) | Sì, rinnovabile | Sì (lavoro consentito) |
Il permesso per lavoro subordinato a tempo determinato dura, al primo rilascio, quanto il contratto e comunque non più di un anno. Dopo almeno cinque anni di permesso di soggiorno si può chiedere il permesso UE di lungo periodo, che riconosce lo status di soggiornante a tempo indeterminato (il documento vale 10 anni).
Per la protezione internazionale, dal 12 giugno 2026 si applica il Patto UE su migrazione e asilo, che può modificare alcune regole sui permessi: prima di presentare domanda o chiedere il rinnovo, verifica la disciplina in vigore.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4, TUI, come modificato dal D.Lgs. 83/2026), per la verifica delle condizioni previste ed imposte dalla legge.
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Costi di visto e permesso
| Servizio | Costo | Tempi elaborazione | Note |
|---|---|---|---|
| Visto Tipo C (Schengen, 90 giorni) | €90 (€45 per i bambini dai 6 ai 12 anni) | Di norma 15 giorni, fino a 45 nei casi più complessi | Tariffa uniforme UE; esenzioni per alcune categorie (es. bambini sotto i 6 anni) |
| Visto Tipo D (nazionale, lungo soggiorno) | €116 | Variabili secondo il tipo di visto | Sono previste alcune esenzioni; verifica con il Consolato |
| Permesso di soggiorno (rilascio primo) | Da €116,46 a €176,46 | Per legge entro 90 giorni (30 giorni per il permesso unico lavoro) | Marca da bollo €16 + permesso elettronico €30,46 + spedizione €30 + contributo da €40 a €100 secondo la durata e il tipo di permesso (€30 in meno se la domanda si presenta direttamente in Questura) |
| Rinnovo permesso | Da €116,46 a €176,46 | Per legge entro 90 giorni | Stessi costi del primo rilascio |
| Dichiarazione di presenza | Gratuita | Alla frontiera o in Questura entro 8 giorni dall’ingresso | Per soggiorni brevi entro 90 giorni |
Nota importante: Le esenzioni dai diritti consolari dipendono dal tipo di visto e dalla situazione personale. Verifica sempre con il Consolato italiano nel tuo Paese prima di presentare domanda e, per qualsiasi necessità, puoi rivolgerti a un avvocato della nostra rete per ottenere maggiore assistenza.
Dichiarazione di presenza: cos’è e quando serve
La dichiarazione di presenza è la comunicazione che sostituisce il permesso di soggiorno per chi resta in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per turismo, visita, affari, missione, gara sportiva, studio o ricerca scientifica (legge n. 68/2007).
Quando serve:
- Sei da Paese esente da visto (es. USA, Canada, Australia, Giappone, ecc.) oppure sei entrato con un visto Schengen (tipo C)
- Stai in Italia per turismo, visita, affari, studio o ricerca (non per lavoro)
- Il tuo soggiorno non supera i 90 giorni
Quando non serve:
- Sei cittadino UE/EEA (libera circolazione)
- Hai un visto D per studio o lavoro (allora fai richiesta del permesso entro 8 giorni lavorativi)
Come fare la dichiarazione di presenza:
- Se arrivi da un Paese extra Schengen: la dichiarazione è assolta al controllo di frontiera, al momento dell’ingresso
- Se arrivi da un altro Paese Schengen: va presentata in Questura entro 8 giorni dall’ingresso, compilando l’apposito modulo; ricevi una copia da esibire ai controlli
- Se alloggi in albergo: vale la comunicazione delle tue generalità che l’albergatore fa all’autorità di pubblica sicurezza
- Costo: Gratuita
Importante: La dichiarazione di presenza non si fa in Comune e non esiste una procedura online. Chi la presenta in ritardo, salvo cause di forza maggiore, o resta in Italia oltre il periodo consentito rischia l’espulsione.
Come rinnovare il permesso di soggiorno: procedura step-by-step
Il rinnovo del permesso va chiesto prima che il permesso scada, rispettando il termine di legge.
Step 1: Verifica la data di scadenza (con largo anticipo)
- Controlla la data riportata sul permesso di soggiorno
- Calcola il termine per la domanda: almeno 90 giorni prima della scadenza
Step 2: Prepara documenti
- Se per lavoro: Contratto aggiornato, busta paga recente, UNILAV
- Se per studio: Certificato di iscrizione all’anno accademico in corso ed esami sostenuti, prove pagamento tasse
- Se per famiglia: Copia permesso richiedente, copia identità familiare
- Per tutti: Passaporto valido, copia del permesso in scadenza, modulo di domanda
Step 3: Presenta la domanda (almeno 90 giorni prima della scadenza)
- Per la maggior parte dei permessi la domanda si spedisce con il kit postale dagli uffici postali abilitati (Sportello Amico); alcuni permessi si chiedono direttamente in Questura
- Compila il modulo di domanda contenuto nel kit
- Paga marca da bollo (€16), permesso elettronico (€30,46), spedizione (€30) e contributo (da €40 a €100): in totale da €116,46 a €176,46
- Ricevi la ricevuta della domanda, che attesta la regolarità del soggiorno; la Questura ti convocherà per foto e impronte digitali
Step 4: Attendi rilascio permesso rinnovato (per legge entro 90 giorni)
- La Questura verifica condizioni (lavoro continuato, alloggio, etc.)
- Ritiri il permesso di soggiorno elettronico (PSE) rinnovato
Attenzione: Non presentare il rinnovo all’ultimo momento: la domanda va presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il permesso è scaduto da oltre 60 giorni senza domanda di rinnovo, il soggiorno diventa irregolare e si rischia l’espulsione. Per qualsiasi esigenza e per il giusto supporto, puoi rivolgerti a un avvocato della nostra rete, specializzato in diritto dell’immigrazione.
La conversione del permesso di soggiorno
È possibile convertire un permesso in un’altra tipologia (es. da studio a lavoro) presentando domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione e alla Questura, dimostrando i requisiti previsti (contratto/attività, alloggio, reddito, ecc.).
Conversioni fuori quota (non richiedono le quote del decreto flussi):
- Studio → Lavoro subordinato: Se trovi un contratto dopo aver studiato in Italia, puoi convertire senza aspettare il decreto flussi (DL 20/2023)
- Tirocinio/Formazione → Lavoro: Anche i permessi per tirocinio e formazione professionale si convertono fuori quota, una volta trovato il contratto
- Stagionale → Subordinato: Se, dopo almeno 3 mesi di regolare lavoro stagionale, il datore offre un contratto a tempo determinato o indeterminato, puoi convertire fuori quota (DL 145/2024)
Conversioni soggette alle quote:
- Altre conversioni non elencate sopra: Potrebbero richiedere la disponibilità di quote nel decreto flussi
Come fare la conversione:
- Presenta la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione (presso la Prefettura), che si invia online
- Allega i documenti richiesti (contratto nuovo, alloggio, reddito)
- Per legge la Questura deve concludere il procedimento entro 90 giorni (art. 5, comma 9, TUI)
- Se la conversione rientra nelle quote: occorre rispettare le date di presentazione fissate dal decreto flussi
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Scenario pratico: Ho visto Schengen, posso lavorare?
Risposta breve: no, generalmente non puoi lavorare con un visto Schengen (Tipo C).
Perché: Il visto Schengen (Tipo C) è per turismo, visita, affari di breve durata (fino a 90 giorni). Non consente di avere un rapporto di lavoro subordinato o autonomo in Italia.
Cosa puoi fare con visto Schengen:
- Turismo, visitare famiglia, partecipare a conferenze
- Riunioni di affari (ma non lavoro vero e proprio)
Cosa non puoi fare con visto Schengen:
- Lavorare come dipendente
- Lavoro autonomo / aprire attività
- Iscriverti a un corso di studi di lunga durata (serve il visto per studio)
Se vuoi lavorare legalmente in Italia:
- Il datore di lavoro chiede il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione
- Con il nulla osta richiedi il visto nazionale D per “Lavoro” al Consolato prima di venire (non puoi convertire Schengen in D una volta in Italia)
- Poi chiedi il permesso di soggiorno per lavoro entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso
- Allora puoi lavorare legalmente
Consiglio: Se pianifichi di lavorare, non entrare con Schengen. Il visto D (nazionale) si richiede al Consolato del Paese di residenza prima di partire: non si può ottenere una volta già in Italia.
Link esterni di approfondimento
- Ministero dell’Interno – Visto e Permesso di soggiorno (informazioni ufficiali)
- Polizia di Stato – Dichiarazione di presenza per soggiorni brevi
- Codice dei visti UE (Reg. CE 810/2009) – EUR-Lex
- Ministero degli Esteri – Il visto per l’Italia: verifica se ti serve il visto
- Normattiva – Art. 5 del Testo Unico Immigrazione (permesso di soggiorno)
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Faq principali

Avv. Fabrizio Mendola
Avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Assistenza su protezione internazionale, colloquio in Commissione Territoriale, rigetti e ricorsi.

