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Permesso di soggiorno

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Pubblicato il 30 Agosto 2021 · Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre 2026 · Fabrizio Mendola

Permesso di soggiorno: tipologie, come ottenerlo, costi, cosa fare se bloccato

richiesta permesso di soggiorno

Punti chiave

In sintesi

  • Chi deve richiedere il permesso — Cittadini extracomunitari e apolidi che soggiornano in Italia più di 3 mesi. Ai cittadini UE non serve. Motivi: lavoro, famiglia, studio, protezione, affari, cure, residenza elettiva.
  • Come e dove richiederlo — Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Questura competente per territorio. Tramite Sportello Amico (Poste) o direttamente in Questura. Passaporto, modulo, foto, bollo, contributo.
  • Costi — Marca da bollo €16 + produzione PSE €30,46 + spedizione €30 + contributo €40-€50-€100 (a seconda della durata). Totale tramite Poste: da €116,46 a €176,46 (€30 in meno se la domanda si presenta direttamente in Questura).
  • Primo rilascio vs rinnovo — Procedure, documenti, tempi diversi. Rinnovo: almeno 90 giorni prima della scadenza (D.Lgs. 83/2026), con kit postale o in Questura. Online si controlla solo lo stato della pratica.
  • Se bloccato/preavviso rigetto — Arriva il preavviso ex art. 10-bis, hai 10 giorni per correggere/integrare. Ostacoli comuni: mancanza requisiti, lunghe assenze dall’Italia, pericolosità per l’ordine pubblico, false dichiarazioni, protezione non rinnovata o revocata.

Novità normative: dal 22 maggio 2026 (D.Lgs. 83/2026) il rinnovo va chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza e la Questura ha 90 giorni per rilasciare, rinnovare o convertire il permesso (30 giorni per il permesso unico lavoro). La giurisprudenza e la prassi amministrativa considerano comunque valide (senza far scattare l’irregolarità immediata) le domande inviate fino alla data di scadenza e nei 60 giorni successivi. I rinnovi per lavoro a tempo indeterminato, lavoro autonomo e motivi familiari possono durare fino a 3 anni (DL 20/2023). Dal 12 giugno 2026 si applica il Patto UE su migrazione e asilo.

Il permesso di soggiorno è il documento che consente a cittadini extracomunitari e apolidi di soggiornare legalmente in Italia. Questo articolo spiega tipologie, come richiederlo, costi, primo rilascio vs rinnovo, ostacoli legali, scenari protezione internazionale e UE, cosa fare se viene respinto o bloccato.

 

 

  • Indice articolo
  • Cos’è il permesso di soggiorno e chi lo deve richiedere
  • Tipologie e motivi di richiesta
  • Come ottenere il permesso: procedura base
  • Tabella dei costi
  • Primo rilascio e rinnovo: le differenze
  • Quanto dura, in anni, il permesso di soggiorno?
  • Tabella ostacoli legali che negano/bloccano permesso
  • Se il permesso è bloccato o ricevi preavviso di rigetto
  • Scenario: rifugiati e protezione internazionale
  • Scenario: cittadini UE e permesso UE di lungo periodo (per extra-UE)
  • Dove trovare scadenza e numero del permesso
  • Link esterni di approfondimento
  • Vuoi una consulenza legale?

 

Cos’è il permesso di soggiorno e chi lo deve richiedere

Il permesso di soggiorno è il documento (art. 5 TUI – Testo Unico Immigrazione) che consente a cittadini extracomunitari e apolidi di soggiornare legalmente in Italia per motivi specifici (lavoro, famiglia, studio, protezione, affari, etc.).

Chi deve richiedere il permesso:

  • Cittadini extra-UE (paesi fuori Unione Europea)
  • Apolidi (persone senza nazionalità riconosciuta)
  • Soggiorno superiore a 3 mesi (con visto nazionale di lunga durata: vedi la differenza tra visto e permesso di soggiorno)

Chi non deve richiedere il permesso:

  • Cittadini UE/SEE (libertà di circolazione riconosciuta)
  • Soggiorno fino a 90 giorni (turismo, affari, visite: basta il visto breve o l’esenzione dal visto, con la dichiarazione di presenza)

UE e libertà di circolazione: Un cittadino di un paese dell’Unione Europea può entrare, lavorare, vivere in Italia senza permesso di soggiorno, in quanto è un diritto fondamentale UE. Solo se rimane più di 3 mesi deve iscriversi all’anagrafe del Comune (ma non serve “permesso” formale).

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Tipologie e motivi di richiesta

Il permesso di soggiorno può essere richiesto per molteplici motivi. Ecco i principali:

  • Lavoro: Subordinato (dipendente), autonomo (imprenditore, artigiano, commerciante), libero professionista, artista, sportivo, docente universitario.
  • Famiglia: Ricongiungimento familiare (coniuge, figli, genitori, etc.).
  • Studio/Formazione: Iscrizione università, master, corsi di specializzazione: requisiti, rinnovo e lavoro sono spiegati nella guida al permesso di soggiorno per studio.
  • Protezione internazionale: Rifugiato, protezione sussidiaria, protezione speciale (che dal 2018 ha sostituito la protezione umanitaria).
  • Affari/Investimento: Imprenditore straniero con investimento in Italia, commercio.
  • Cure mediche: Ricovero ospedaliero, cure specializzate.
  • Gara/Evento sportivo/artistico: Atleta, artista, musicista.
  • Motivi religiosi
  • Residenza elettiva: Persona con reddito autonomo che sceglie di vivere in Italia.
  • Attesa occupazione: Per chi ha perso il lavoro in Italia e cerca una nuova occupazione (permesso per attesa occupazione). È diverso dal permesso per ricerca lavoro dopo la laurea, riservato a chi ha conseguito il titolo di studio in Italia (art. 39-bis.1 TUI).

Motivo principale: È essenziale indicare il motivo corretto nella domanda. Indicare un motivo falso (es. dichiarare un rapporto di lavoro inesistente) comporta un’acquisizione fraudolenta, rischio revoca.

 

Come ottenere il permesso: procedura base

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dal primo ingresso in Italia (art. 5, comma 2, TUI).

Dove richiedere:

  • Ufficio Postale abilitato (Sportello Amico) mediante kit postale: è la modalità prevista per la maggior parte dei permessi (lavoro, famiglia, studio, etc.)
  • Questura della provincia dove soggiorna lo straniero (ufficio immigrazione) per i permessi che non passano dal kit postale (es. protezione internazionale, cure mediche)

Documenti generici richiesti:

  • Modulo di richiesta compilato (fornito da Questura/Poste)
  • Passaporto (originale + fotocopia)
  • Documento di riconoscimento (fotocopia)
  • 4 fotografie formato tessera
  • Marca da bollo €16
  • Ricevuta versamento contributo
  • Documenti integrativi: contratto lavoro, iscrizione università, certificati familiari, etc.

Successivamente:

  • La Questura invia una convocazione per il fotosegnalamento (foto digitale, impronte digitali)
  • In attesa, la ricevuta equivale alla regolarità (vale come attestazione per lavoro, banca, etc.)
  • Permesso rilasciato: per legge deve essere emesso entro 90 giorni dalla domanda (art. 5, comma 9, TUI); nella pratica i tempi variano da Questura a Questura

La ricevuta è importante: La ricevuta rilasciata da Poste/Questura certifica la regolarità del soggiorno durante i tempi di elaborazione (art. 5, comma 9-bis, TUI). Consente di lavorare, aprire un conto bancario, affittare casa, etc.

 

Tabella dei costi

Voce di costoImportoNote
Marca da bollo (ricevuta)€16,00Obbligatoria su ricevuta istanza
Produzione PSE (Permesso di Soggiorno Elettronico)€30,46Costo produzione documento
Spedizione Poste (se kit postale)€30,00Solo se richiesto tramite Poste
Contributo (permessi da 3 mesi a 1 anno)€40,00Es. studio, lavoro a tempo determinato fino a 1 anno
Contributo (permessi da 1 a 2 anni)€50,00Es. lavoro a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia
Contributo (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo)€100,00Anche per dirigenti e lavoratori altamente specializzati
Totale min (bollo + PSE + contributo €40)€86,46Solo se la domanda si presenta direttamente in Questura (senza spese postali)
Totale permesso fino a 1 anno (bollo + PSE + spedizione + contributo €40)€116,46Tramite Poste
Totale permesso da 1 a 2 anni (bollo + PSE + spedizione + contributo €50)€126,46Tramite Poste
Totale max (bollo + PSE + spedizione + contributo €100)€176,46Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo tramite Poste

Attenzione ai costi: Somma tutti gli elementi. Se presentato tramite Poste, aggiungi €30 di spedizione. Il contributo non è dovuto per duplicato, aggiornamento e conversione del permesso, né, tra gli altri, per i permessi per protezione internazionale, protezione speciale, cure mediche e casi speciali.

 

Primo rilascio e rinnovo: le differenze

Primo rilascio e rinnovo seguono procedure diverse, con documenti, tempi e requisiti diversi:

AspettoPrimo rilascioRinnovo
Quando si richiedePrimo ingresso in Italia, nessun permesso precedentePermesso sta per scadere (o è scaduto recentemente)
Termine richiestaEntro 8 giorni lavorativi dall’ingressoalmeno 90 giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4, TUI, come modificato dal D.Lgs. 83/2026)
Documenti basePassaporto, foto, modulo, marca bollo, contributo, + specifici per motivoPermesso in scadenza (o scaduto), passaporto valido, marca da bollo, contributo, documenti aggiornati
FotosegnalamentoObbligatorio (foto digitale e impronte)Previsto anche per il rinnovo (art. 5, comma 4-bis, TUI)
Modalità presentazioneSportello Amico (Poste) o direttamente in QuesturaSportello Amico (Poste) o Questura, come per il primo rilascio. Online si può solo controllare lo stato della pratica
TempiPer legge entro 90 giorni dalla domanda (30 giorni per il permesso unico lavoro); tempi reali variabiliPer legge entro 90 giorni dalla domanda; tempi reali variabili da Questura a Questura
Regolarità durante elaborazioneRicevuta = regolarità (consente di lavorare, etc.)Ricevuta rinnovo = regolarità continuata, senza interruzioni
Cosa succede se ritardoPresentazione tardiva porta a un rischio di irregolaritàSe la domanda viene presentata prima della scadenza, la regolarità è mantenuta. Se il permesso è scaduto da oltre 60 giorni senza domanda di rinnovo, il soggiorno diventa irregolare e scatta il rischio d’espulsione (art. 13, comma 2, lett. b, TUI), salvo casi di forza maggiore

Attenzione al rinnovo: Non aspettare la scadenza: presenta la domanda almeno 90 giorni prima. Se il permesso scade e non chiedi il rinnovo entro 60 giorni, il soggiorno diventa irregolare e rischi l’espulsione. Se il tuo permesso è già scaduto, leggi in questo articolo come comportarti per non essere espulso dal paese. Per i casi più complessi puoi rivolgerti a un avvocato specializzato della nostra rete.

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Quanto dura, in anni, il permesso di soggiorno?

Vediamo ora la durata dei permessi di soggiorno in base alla tipologia e al motivo per cui viene rilasciato.

  • Studio: Fino a 1 anno, rinnovabile annualmente per i corsi pluriennali (con verifica del profitto)
  • Ricerca: Pari alla durata del programma di ricerca (art. 27-ter TUI)
  • Lavoro subordinato a tempo determinato: Fino a 1 anno
  • Lavoro subordinato a tempo indeterminato: Fino a 2 anni al primo rilascio; il rinnovo può arrivare fino a 3 anni
  • Lavoro autonomo/imprenditore: Fino a 2 anni al primo rilascio; il rinnovo può arrivare fino a 3 anni
  • Lavoro stagionale: Fino a 9 mesi
  • Famiglia/Ricongiungimento: Fino a 2 anni al primo rilascio; il rinnovo può arrivare fino a 3 anni
  • Protezione (rifugiato/sussidiaria): 5 anni (rinnovabile)
  • Affari/Turismo/Visita: Per soggiorni fino a 90 giorni non si rilascia il permesso di soggiorno (basta il visto breve o l’esenzione, con la dichiarazione di presenza)

 

Tabella ostacoli legali che negano/bloccano permesso

Determinati fattori legali precludono o bloccano il permesso di soggiorno. Se è presente uno di questi, il rischio di rigetto è molto alto:

Ostacolo legaleDescrizioneRimedio / Come evitare
Mancanza requisiti basePassaporto scaduto, mancanza documenti essenziali, motivo non documentatoVerificare prima la documentazione completa. Se manca qualcosa, integrarla prima di presentare la domanda.
Lunghe assenze dall’ItaliaIl permesso non può essere rinnovato se lo straniero è rimasto fuori dall’Italia per oltre 6 mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà della validità, salvo gravi e comprovati motivi (art. 13, comma 4, DPR 394/1999)Documentare presenza con bollette, contratti, buste paga, certificati impiego. Evitare assenze lunghe e conservare la prova dei motivi di eventuali assenze.
Minaccia ordine pubblico / SicurezzaCondanne per reati considerati ostativi (art. 4, comma 3, TUI), pericolosità sociale, sospetti terrorismo/criminalità organizzataControllare il certificato penale prima di fare domanda. Se presenti problemi, consultare un avvocato per strategie di rimedi/riabilitazione. Approfondisci: permesso di soggiorno con precedenti penali.
Acquisizione fraudolentaDocumenti falsi, dichiarazioni false, dati divergenti tra certificatiVerificare coerenza dati e autenticità documenti. Se sono presenti errori, correggerli subito tramite certificati rettificati.
Matrimonio fintoSe l’amministrazione sospetta un matrimonio per soli scopi migratori (senza convivenza reale, rapporto falso)Documentare convivenza (bollette congiunte, certificati residenza, foto, testimonianze). Conviene consultare un avvocato se si è sotto indagine.
Protezione non rinnovata / RevocataSe il permesso per protezione (rifugiato/sussidiaria) non viene rinnovato in tempo, o se la protezione viene revocata o cessa, si perde il titolo di soggiornoMonitorare la scadenza del permesso e chiedere il rinnovo in tempo (come per il permesso normale). Se la protezione viene revocata, è possibile ricorrere in Tribunale.
Mancata presentazione integrazioni (preavviso ignorato)Ricevi il preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990), da quel momento hai 10 giorni: se lo ignori, la Questura decide sulla base degli atti, di norma con il diniegoRispondere sempre entro 10 giorni. Se hai difficoltà, contatta un avvocato immediatamente.

Controllo preliminare: Prima di presentare la domanda, verifica tutti questi punti. Se è presente anche un solo problema, la domanda rischia seriamente il rigetto. In questo caso è fortemente consigliato affidarsi a un avvocato specializzato della nostra rete.

 

Se il permesso è bloccato o ricevi preavviso di rigetto

A volte, dopo aver presentato l’istanza, giunge una raccomandata con avviso ufficiale che la Questura intende rigettare la domanda. Questo avviso è il “preavviso di rigetto” ex art. 10-bis L. 241/1990.

L’art. 10-bis della L. 241/1990 (legge procedimento amministrativo) prevede che prima di rigettare una domanda, l’amministrazione deve comunicare al richiedente i motivi dell’intenzione di rigetto, lasciandogli 10 giorni per controbattere.

Contenuto del preavviso di rigetto:

  • Intestazione ufficiale “Comunicazione ai sensi art. 10-bis L. 241/1990”
  • Motivi specifici del rigetto (es. “documentazione incompleta”, “reddito non conforme”, etc.)
  • Termine: 10 giorni dalla ricezione per presentare controdeduzioni
  • Modalità risposta (raccomandata AR, PEC, consegna diretta)

Come rispondere (esempio strategia):

  • Scrivi una lettera di risposta motivata — Controbatti ogni motivo citato, punto per punto
  • Allega documenti integrativi — Certificati mancanti, chiarimenti, dichiarazioni, copie aggiornate
  • Cita la norma legale che ti supporta (es. art. 5 TUI per requisiti permesso)
  • Invia via raccomandata AR o PEC — Conserva prova ricezione
  • Mantieni copia di tutto — Per eventuale ricorso/documentazione

Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il permesso di soggiorno

 

Scenario: rifugiati e protezione internazionale

Se sei rifugiato riconosciuto o titolare di protezione sussidiaria o speciale, il permesso di soggiorno segue regole proprie:

Rifugiato (protezione principale):

  • Permesso per asilo di 5 anni (rinnovabile), rilasciato dopo il riconoscimento dello status
  • Motivo permesso: “Protezione internazionale – Rifugiato” (art. 1 Convenzione Ginevra)
  • Documento richiesto: Decisione di riconoscimento dello status della Commissione Territoriale (la Questura rilascia poi il permesso)
  • Costo: il contributo (€40-€100) non è dovuto

Protezione sussidiaria:

  • Permesso 5 anni (rinnovabile) — Come rifugiato
  • Motivo: “Protezione sussidiaria” (art. 14 D.Lgs. 251/2007)
  • Documento: Decisione di riconoscimento della Commissione Territoriale

Protezione speciale (ex protezione umanitaria):

  • Permesso 2 anni (rinnovabile) — Meno garantito di rifugiato/sussidiaria
  • Motivazione: “Protezione speciale” (art. 19, comma 1.1, TUI) — Ha sostituito la protezione umanitaria abolita dal DL 113/2018; il DL 20/2023 ne ha ristretto i presupposti e, per i permessi rilasciati dopo la riforma, non è più convertibile in permesso per lavoro, salvo i permessi rilasciati su domande presentate prima della riforma, anche a seguito di decisione del giudice (circolare Ministero dell’Interno 2024)

Vantaggi della protezione:

  • Accesso al lavoro — Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria possono lavorare alle stesse condizioni dei cittadini italiani
  • Accoglienza — Possibile accesso al SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione, ex SPRAR/SIPROIMI), secondo le disponibilità
  • Prestazioni sociali — Accesso a sanità, assistenza, scuola, etc.
  • Rinnovo — Il permesso si rinnova se la protezione non è cessata o revocata

Richiedenti asilo: Se hai presentato domanda di asilo e sei in attesa della decisione della Commissione Territoriale, ricevi il documento previsto per i richiedenti protezione internazionale (art. 4 D.Lgs. 142/2015, come modificato dal DL 100/2026), che consente di lavorare trascorsi 90 giorni dalla formalizzazione della domanda (art. 22 D.Lgs. 142/2015, come modificato dal DL 100/2026, convertito in legge). Dopo il riconoscimento, si passa al permesso per protezione.

Novità UE: dal 12 giugno 2026 si applica il Patto UE su migrazione e asilo, attuato in Italia con il DL 100/2026. Cambiano soprattutto le procedure di esame delle domande (controlli all’ingresso, procedure di frontiera, Paesi di origine sicuri e procedure accelerate). Ad oggi i permessi per rifugiato e protezione sussidiaria restano di 5 anni.

 

Scenario: cittadini UE e permesso UE di lungo periodo (per extra-UE)

I cittadini dell’Unione Europea non richiedono “permesso di soggiorno” nel senso tradizionale. Se intendono soggiornare in Italia per più di 3 mesi, devono iscriversi all’anagrafe del Comune (non è permesso formale, ma registrazione anagrafica). Attenzione a non confondere: il “permesso UE per soggiornanti di lungo periodo”, nonostante il nome, è riservato ai cittadini extra-UE.

Cittadino UE standard (fino 3 mesi):

  • Libertà circolazione — Nessun permesso richiesto
  • Diritti — Lavoro, residenza, prestazioni sociali (limitate)
  • Documento — Passaporto o carta d’identità valida

Cittadino UE soggiorno lungo (>3 mesi):

  • Iscrizione anagrafica presso il Comune — Trascorsi 3 mesi dall’ingresso (D.Lgs. 30/2007)
  • Attestazione di iscrizione anagrafica — La rilascia il Comune (la vecchia “carta di soggiorno” per cittadini UE non esiste più)
  • Dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo — Attestazione di soggiorno permanente, rilasciata dal Comune
  • Diritto pieno lavoro, scuola, sanità

Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (solo cittadini extra-UE, dopo 5 anni):

  • Durata: a tempo indeterminato (il documento va aggiornato periodicamente)
  • Requisiti: 5 anni di soggiorno regolare in Italia, reddito non inferiore all’assegno sociale, alloggio idoneo (se la domanda riguarda anche i familiari), conoscenza dell’italiano livello A2 (art. 9 TUI)
  • Costo: €176,46 tramite Poste (contributo €100)
  • Guida completa: requisiti, documenti e casi di rigetto del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

 

Dove trovare scadenza e numero del permesso

Il numero del permesso e la data di scadenza sono visibili chiaramente sulla parte frontale del documento:

  • Numero permesso: In alto a destra della facciata principale
  • Data scadenza: A sinistra, subito sotto il tuo nome

Suggerimento: Fotografa il permesso (lato fronte) o salva foto digitale. Così hai sempre numero e scadenza a portata di mano per controllare lo stato pratica online o comunicare informazioni alle forze dell’ordine, e in caso di perdita o furto ti sarà più semplice richiedere il duplicato del permesso smarrito o rubato.

⬇️Potrebbe interessarti questa guida sul permesso di soggiorno scaduto⬇️

RISORSA DI APPROFONDIMENTO

Cosa fare se il permesso di soggiorno è scaduto

 

Link esterni di approfondimento

  • Art. 5 T.U.I. – Permesso di soggiorno, rinnovo e termini (Normattiva)
  • Portale Immigrazione – Tabelle costi del permesso di soggiorno
  • Polizia di Stato – Controlla online lo stato del permesso di soggiorno
  • Portale Immigrazione – Stato pratica, servizi online, informazioni
  • Art. 10-bis L. 241/1990 – Preavviso di rigetto e procedimento amministrativo

 

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Faq principali

Motivi più comuni: lavoro subordinato/autonomo (contratto lavoro, dichiarazione occupazione), famiglia/ricongiungimento (certificati familiari, reddito minimo), studio/ricerca (iscrizione università/certificato ricerca, assicurazione), protezione internazionale (riconoscimento dello status da parte della Commissione Territoriale), affari/investimento (documentazione finanziaria), cure sanitarie (certificati medici), residenza elettiva (documentazione reddito autonomo). Serve sempre: passaporto valido, modulo richiesta, foto tessera, marca bollo €16, contributo secondo durata (€40-€100; non dovuto per la protezione internazionale).

Primo rilascio: Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, tramite Sportello Amico (Poste) o Questura, fotosegnalamento obbligatorio; per legge il permesso va rilasciato entro 90 giorni dalla domanda. Rinnovo: Almeno 90 giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4, TUI, come modificato dal D.Lgs. 83/2026), con kit postale o in Questura: la domanda non si presenta online, online si controlla solo lo stato della pratica. Costi: Bollo €16 + Produzione PSE €30,46 + Spedizione €30 (se Poste) + Contributo €40 (fino a 1 anno), €50 (1-2 anni), €100 (permesso UE di lungo periodo). Totale tramite Poste: da €116,46 a €176,46 (€30 in meno se la domanda si presenta direttamente in Questura). La ricevuta vale come attestazione durante attesa — consente lavorare, aprire conto, affittare.

Se ricevi preavviso di rigetto (art. 10-bis), hai 10 giorni per rispondere con documenti integrativi. Se rispondi male o non rispondi, la Questura decide sulla base degli atti, di norma con il diniego. Ostacoli comuni: mancanza requisiti, lunghe assenze dall’Italia, pericolosità per l’ordine pubblico, documenti falsi, protezione non rinnovata o revocata. Cosa fare: Identificare problema esatto, preparare risposta motivata, allegare documentazione corretta, inviare raccomandata AR o PEC entro termine. Se difficile, consultare avvocato specializzato. Per diniego finale, è possibile ricorso al TAR (60 giorni) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (120 giorni); per i permessi per motivi familiari la competenza è del Tribunale ordinario.

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Avv. Fabrizio Mendola

Avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Assistenza su protezione internazionale, colloquio in Commissione Territoriale, rigetti e ricorsi.

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