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Asilo politico: come chiedere il ricongiungimento familiare

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Pubblicato il 26 Gennaio 2023 · Ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2026 · Fabrizio Mendola

Asilo politico ricongiungimento familiare: novità dalla giurisprudenza

Asilo politico: come chiedere il ricongiungimento familiare

Punti chiave

In sintesi

  • Chi può chiedere il ricongiungimento — possono richiederlo i titolari di permesso di soggiorno per lavoro, studio, motivi religiosi, familiari, protezione sussidiaria o asilo politico, e i titolari di permesso UE di lungo periodo.
  • Agevolazioni per i rifugiati — rifugiati e titolari di protezione sussidiaria possono richiedere il ricongiungimento senza dimostrare reddito, alloggio e assicurazione sanitaria (art. 29-bis T.U.I.) e senza il requisito dei 2 anni di soggiorno introdotto dal DL 145/2024.
  • Documenti e verifiche — occorre provare il vincolo familiare; se mancano documenti ufficiali, le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni dopo le necessarie verifiche e sono ammessi anche altri mezzi di prova.
  • Orientamento della giurisprudenza — la Cassazione (sent. 20127/2021) e la Corte d’Appello di Roma (2021) ammettono il ricongiungimento dei genitori under 65 anche se hanno altri figli nel Paese d’origine, quando questi non sono in grado di mantenerli e il rifugiato provvede al loro sostentamento (“vivenza a carico”).
  • Supporto legale consigliato — per gestire correttamente la domanda e la documentazione, è utile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione.

Novità normative: il DL 145/2024 (conv. L. 187/2024) ha modificato l’art. 28 T.U.I.: il ricongiungimento spetta ai titolari di permesso rilasciato in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, che sono esclusi dal nuovo requisito dei 2 anni di soggiorno legale. Lo stesso decreto ha escluso il preavviso di rigetto per i visti di ingresso. Il DL 146/2025 (conv. L. 179/2025) ha portato il termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni.

Vivere con la propria famiglia è un diritto tutelato nell’ordinamento italiano e sovranazionale. Il ricongiungimento familiare consente al soggetto straniero regolarmente soggiornante di far entrare i familiari in Italia con apposito visto per soggiorni di lunga durata.

Tieni presente che, per l’ingresso, è sempre necessario il visto per ricongiungimento rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana, collegato al nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

 

 

  • Indice articolo
  • Con quali permessi è possibile richiedere il ricongiungimento familiare
  • Tabella: Quali familiari posso ricongiungere?
  • Permesso di soggiorno per asilo politico
  • Documenti necessari per il ricongiungimento
  • Come presentare la domanda di ricongiungimento: procedura step-by-step
  • Tempi della procedura di ricongiungimento
  • Il nuovo orientamento della giurisprudenza
  • Cosa significa “vivenza a carico”?
  • Link esterni di approfondimento
  • Vuoi una consulenza legale?

 

Con quali permessi è possibile richiedere il ricongiungimento familiare

Non tutti i soggetti stranieri presenti in Italia possono richiedere il ricongiungimento familiare, per farlo, infatti, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti permessi (art. 28 T.U.I.): permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno, permesso rilasciato in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), per motivi di studio, per motivi religiosi, per motivi familiari, oppure permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

I rifugiati politici e i titolari di protezione sussidiaria godono di condizioni molto più favorevoli rispetto a chi ha altri tipi di permesso: esenzione dai requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria, che sono invece obbligatori per gli altri stranieri, ed esenzione dal requisito dei 2 anni di soggiorno legale introdotto dal DL 145/2024.

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Tabella: Quali familiari posso ricongiungere?

I familiari ricongiungibili dai titolari di protezione internazionale sono gli stessi previsti per gli altri stranieri (art. 29, comma 1, T.U.I.), con in più la possibilità, per il minore non accompagnato, di ricongiungere i genitori. Ecco un quadro chiaro:

Categoria familiareAsilo Politico / Protezione SussidiariaCondizioni
Coniuge SìNon legalmente separato e di almeno 18 anni; senza requisiti reddito/alloggio
Figli minori non coniugati SìCompresi figli del coniuge e nati fuori del matrimonio, con il consenso dell’altro genitore se esistente; senza requisiti
Figli maggiorenni con invalidità totale SìA carico, se per il loro stato di salute non possono provvedere a sé stessi; senza requisiti reddito/alloggio
Genitori a carico (anche under 65) SìSe non hanno altri figli nel Paese d’origine. Secondo la giurisprudenza, gli altri figli contano solo se sono in grado di mantenerli (Cass. 20127/2021)
Genitori over 65 SìSe gli altri figli non possono mantenerli per documentati, gravi motivi di salute
Genitori del minore non accompagnato SìIl minore non accompagnato titolare di protezione internazionale può ricongiungere i genitori (art. 29-bis, comma 3, T.U.I.)
Fratelli/Sorelle minori NoNon rientrano nelle categorie di legge
Nonni/altri parenti NoNon previsti dalla legge

Nota: Per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria valgono le agevolazioni dell’art. 29-bis T.U.I. (estese alla protezione sussidiaria dall’art. 22, comma 4, D.Lgs. 251/2007), senza requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria. Per altre categorie di stranieri, si applicano i criteri ordinari dell’art. 29 (reddito minimo, alloggio idoneo, etc.).

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Permesso di soggiorno per asilo politico

Ai sensi del Decreto legislativo n. 251 del 2007, normativa di riferimento per lo status di rifugiato politico, a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione territoriale competente, o del Tribunale (sezione specializzata) in caso di ricorso contro la decisione della Commissione, al cittadino straniero viene rilasciato tale permesso di soggiorno di durata quinquennale, rinnovabile (art. 23 D.Lgs. 251/2007).

Come anticipato, il titolare di questo particolare permesso di soggiorno può richiedere, a condizioni più favorevoli rispetto a quello previste per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno o altro titolo, il ricongiungimento familiare.

Infatti, in tal caso, il soggetto richiedente non è tenuto a soddisfare i requisiti di reddito e di alloggio previsti dalla legge (e prescritti per gli stranieri titolari di altro permesso di soggiorno), bensì gli basta indicare i parenti o il coniuge con il quale intende ricongiungersi e dimostrare il vincolo di parentela, che viene verificato dal Consolato in fase di visto.

Ma non finisce qui, anche nel caso in cui il soggetto richiedente non dovesse essere in possesso di documenti ufficiali (per il suo status, per la mancanza di un’autorità riconosciuta o per l’inaffidabilità dei documenti locali), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Sono ammessi anche altri mezzi di prova, compresi i documenti rilasciati da organismi internazionali ritenuti idonei (art. 29-bis, comma 2, T.U.I.).

Il familiare ricongiunto avrà un permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quello del familiare con il quale si è ricongiunto (art. 30, comma 3, T.U.I.).

I rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria possono richiedere il ricongiungimento familiare con esenzione dai requisiti di reddito e alloggio previsti per gli altri stranieri: si applica infatti l’art. 29-bis del Testo Unico Immigrazione (esteso alla protezione sussidiaria dall’art. 22, comma 4, D.Lgs. 251/2007), che prevede anche le agevolazioni probatorie descritte sopra.

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Documenti necessari per il ricongiungimento

Per presentare una domanda di ricongiungimento, è fondamentale disporre della documentazione corretta. Ecco una checklist:

Documenti per la domanda di nulla osta (Sportello Unico):

  • Documento di identità valido del rifugiato (passaporto o titolo di viaggio, permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo)
  • Provvedimento di riconoscimento dello status (decisione della Commissione Territoriale o del Tribunale)
  • Domanda di nulla osta compilata online sul Portale ALI con SPID o CIE
  • Marca da bollo da 16 €
  • Non servono documenti su reddito, alloggio e assicurazione sanitaria

Documenti per ogni familiare (da presentare al Consolato con la domanda di visto):

  • Certificato di nascita (tradotto e legalizzato o apostillato)
  • Certificato di matrimonio (per il coniuge; tradotto e legalizzato o apostillato)
  • Certificato di morte del coniuge (se vedovo/a; tradotto e legalizzato o apostillato)
  • Sentenza di divorzio/annullamento (se separato/divorziato; tradotta e legalizzata o apostillata)
  • Certificato di convivenza familiare (dal Paese d’origine, se disponibile)
  • Passaporto del familiare
  • Per i genitori: prove della vivenza a carico (vedi sotto)

Certificazioni dalle rappresentanze consolari (se documenti assenti):

Ai sensi dell’art. 29-bis, comma 2, T.U.I., se il rifugiato non può fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari (per il suo status, per la mancanza di un’autorità riconosciuta o per la presunta inaffidabilità dei documenti locali), le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, a spese degli interessati. Si può ricorrere anche ad altri mezzi di prova, compresi i documenti di organismi internazionali ritenuti idonei. In caso di dubbi può essere disposto il test del DNA (art. 29, comma 1-bis, T.U.I.).

💡 Consiglio pratico: Se il tuo Paese d’origine non ha infrastrutture consolari stabili o non è sicuro ottenere documenti, segnalalo subito nella domanda e contatta la rappresentanza consolare italiana per chiedere le agevolazioni probatorie.

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Come presentare la domanda di ricongiungimento: procedura step-by-step

La domanda di nulla osta si presenta interamente online. Ecco i passaggi:

Step 1: Accedi al Portale ALI del Ministero dell’Interno

  • Vai a: Portale Servizi ALI – Ministero dell’Interno
  • Accedi con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • Seleziona la domanda di nulla osta per “Ricongiungimento familiare”

Step 2: Compila la domanda

  • Inserisci i tuoi dati e quelli dei familiari da ricongiungere, così come risultano dal passaporto
  • Allega la documentazione (permesso di soggiorno, provvedimento di riconoscimento dello status)
  • Se usi agevolazioni probatorie, indica il Paese d’origine e i motivi per cui i documenti non sono disponibili

Step 3: Invio allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI)

  • La domanda viene inviata allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura della provincia dove risiedi
  • Riceverai una ricevuta con numero pratica

Step 4: Attesa del Nulla Osta

  • Lo Sportello Unico istruisce la pratica (verifiche, documentazione)
  • Se tutto è in ordine, rilascia il Nulla Osta per il Ricongiungimento, valido 6 mesi
  • Termine di legge: 150 giorni dalla domanda (vedi sezione “Tempi della procedura”)

Step 5: Richiesta del Visto in Consolato

  • Entro la validità del nulla osta, il familiare (all’estero) prenota un appuntamento al Consolato italiano competente
  • Si presenta con il passaporto e i documenti che provano il vincolo familiare
  • Chiede il visto di ingresso per ricongiungimento familiare (visto nazionale di lunga durata)
  • Tempi: 30-60 giorni (dipende dal Consolato). Per i visti non è previsto il preavviso di rigetto

Step 6: Ingresso in Italia e Rilascio del Permesso

  • Il familiare entra in Italia entro il periodo di validità del visto
  • Entro 8 giorni dall’ingresso si prenota sul Portale ALI l’appuntamento allo Sportello Unico della Prefettura, dove si chiede il Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari; segue il fotosegnalamento in Questura
  • Il permesso avrà la stessa durata di quello del familiare in Italia

Attenzione: Il nulla osta vale 6 mesi: entro questo termine il familiare deve chiedere il visto. Il visto va poi usato entro la sua validità, indicata sul visto stesso. Se un termine scade, bisogna ripetere il passaggio.

Se il nulla osta o il visto vengono negati, leggi come funziona il ricorso contro il ricongiungimento familiare negato.

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Tempi della procedura di ricongiungimento

Capire i tempi è importante per pianificare. Ecco una timeline indicativa:

Fase proceduraGiorni/MesiDove/Chi
1. Compilazione e invio domanda online1-3 giorniPortale ALI
2. Istruttoria e rilascio del nulla ostaFino a 150 giorni (termine di legge)Sportello Unico per l’Immigrazione
3. Richiesta visto in Consolato30-60 giorni (stima)Consolato italiano competente
4. Ingresso in Italia e richiesta del permessoEntro 8 giorni dall’ingressoSportello Unico (appuntamento su Portale ALI)
5. Rilascio del permesso di soggiornoEntro 60 giorni dalla richiesta (art. 5, comma 9, T.U.I.)Questura
TOTALE INDICATIVO6-7 mesi fino all’ingresso in ItaliaA cui si aggiungono i tempi del permesso

Nota importante: I tempi variano in base a: velocità dello Sportello Unico, disponibilità di documenti, carico di lavoro del Consolato, completezza della domanda. Pratiche incomplete possono allungare i tempi.

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Il nuovo orientamento della giurisprudenza

Con la sentenza del 4 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma ha sposato una interpretazione estensiva della normativa concernente il ricongiungimento familiare per motivi di asilo politico.

Infatti, i giudici di merito hanno riconosciuto il ricongiungimento familiare da parte di un cittadino siriano, titolare di permesso di soggiorno per asilo politico, nei confronti dei genitori, anche se infra-sessantacinquenni (solo la madre) e con più figli, nel caso in cui il soggiornante in Italia sia l’unico parente in grado di mantenerli.

Tale sentenza, dunque, sposa un’interpretazione decisamente estensiva dell’art. 29 e 29 Bis del Testo Unico in materia di Immigrazione, con particolare riferimento alla lettera d) comma uno dell’art. 29.

Tale norma, infatti, consente il ricongiungimento dei genitori a carico “qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza”, senza limiti di età; per i genitori over 65 prevede invece un’ipotesi ulteriore, quando gli altri figli non possono mantenerli per gravi motivi di salute.

In poche parole, secondo la ricostruzione posta in essere dai Giudici della Corte d’Appello di Roma, quando si parla di “altri figli” deve intendersi che essi siano in grado di provvedere economicamente ai genitori.

Lo stesso anno la Cassazione (sentenza 14 luglio 2021, n. 20127) ha affermato lo stesso principio: per il genitore infra-sessantacinquenne a carico del figlio rifugiato, la presenza di altri figli nel Paese d’origine rileva solo se questi sono in grado di provvedere al suo sostentamento.

La Cassazione ha poi precisato (sentenza 10 settembre 2021, n. 24488) che la mancanza di una prova diretta della vivenza a carico può essere superata con un ragionamento presuntivo del giudice. La nozione di vivenza a carico segue la Corte di giustizia UE (sentenza 12 dicembre 2019, causa C-519/18): il familiare è a carico quando non è in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d’origine e il rifugiato risulta il familiare più idoneo a fornirgli il sostegno materiale.

La giurisprudenza successiva ha applicato questi principi anche ai titolari di protezione sussidiaria (Tribunale di Roma, ordinanza 22 dicembre 2023).

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Cosa significa “vivenza a carico”?

Il concetto di “vivenza a carico”, precisato dalla Corte di giustizia UE e dalla Cassazione e applicato dalla Corte d’Appello di Roma (2021), è fondamentale per capire i diritti dei rifugiati.

Significato semplificato:

La “vivenza a carico” significa che il genitore (o altro familiare) non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità essenziali nel Paese d’origine e il rifugiato in Italia è il familiare più idoneo a sostenerlo. Non è una presunzione automatica, ma va dimostrata, anche tramite presunzioni.

Cosa bisogna dimostrare:

  • Il genitore non ha mezzi adeguati nel Paese d’origine (no pensione, no lavoro, no patrimonio sufficiente)
  • Se ha altri figli nel Paese d’origine, che essi NON sono in grado di mantenerlo (sono studenti, disoccupati, a loro volta a carico, etc.)
  • Il rifugiato in Italia contribuisce al suo sostentamento (bonifici, rimesse, altri aiuti)
  • Il rifugiato è il familiare più idoneo a fornire sostegno materiale al genitore

Come si prova la “vivenza a carico”:

  • Ricevute ed estratti bancari che mostrano rimesse dall’Italia al Paese d’origine
  • Dichiarazioni sostitutive del rifugiato e del genitore sulla dipendenza economica: la giurisprudenza le ritiene utilizzabili come prova presuntiva
  • Certificazioni dalle autorità locali del Paese d’origine (se disponibili) sulla situazione economica
  • Documenti che dimostrano che gli altri figli NON hanno capacità economica
  • Corrispondenza (email, WhatsApp, lettere) che dimostra il sostegno economico

Quando, per ragioni di sicurezza, il denaro è stato consegnato senza strumenti tracciabili, i giudici hanno ammesso anche prove indirette: ad esempio il Tribunale di Roma (ordinanza 15 aprile 2024) ha accolto il ricorso di un rifugiato siriano che manteneva i genitori tramite amici e conoscenti.

Impatto della giurisprudenza:

Prima di queste pronunce, la presenza di altri figli nel Paese d’origine veniva spesso considerata di per sé ostativa al ricongiungimento dei genitori under 65. Oggi, grazie a questo orientamento, il ricongiungimento è possibile se dimostri che gli altri figli non possono mantenerli e che il genitore è a tuo carico. È una vittoria importante per i rifugiati che vogliono riunirsi ai genitori in condizioni di vulnerabilità.

💡 Consiglio: Se intendi far valere questo orientamento, è utile raccogliere TUTTA la documentazione disponibile sulle rimesse degli ultimi anni e dichiarare esplicitamente nella domanda che il genitore è a tuo carico. Importante anche allegare dichiarazioni degli altri tuoi fratelli che confermino che non possono mantenerlo.

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Link esterni di approfondimento

  • D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) – art. 29 (Normattiva)
  • D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) – art. 29-bis (Normattiva)
  • D.lgs. 251/2007 (Qualifiche – Rifugiati e Protezione Sussidiaria)
  • Procedura pratica per il ricongiungimento familiare (guida operativa 2024)
  • Cass. 20127/2021 – Genitori under 65 e altri figli nel Paese d’origine
  • Cass. 24488/2021 – Ricongiungimento genitori e “vivenza a carico”
  • Portale Servizi ALI – Ministero dell’Interno

 

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Faq principali

Con lo status di rifugiato puoi ricongiungere: coniuge; figli minori non coniugati (anche del coniuge); figli maggiorenni con invalidità totale; genitori a carico, anche under 65 se gli altri figli nel Paese d’origine non possono mantenerli (Cass. 20127/2021); genitori over 65 se gli altri figli non possono mantenerli per gravi motivi di salute. Il minore non accompagnato può ricongiungere i genitori. Sei esonerato dai requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria (art. 29-bis T.U.I.) e dal requisito dei 2 anni di soggiorno.
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Se sei solo richiedente asilo: il diritto scatta DOPO il riconoscimento della protezione internazionale. Con protezione sussidiaria il ricongiungimento è possibile alle stesse condizioni dei rifugiati: l’art. 22, comma 4, D.Lgs. 251/2007 rinvia all’art. 29-bis T.U.I., quindi valgono l’esenzione da reddito e alloggio e le agevolazioni probatorie. Consulta un avvocato per il tuo caso specifico.
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Avv. Fabrizio Mendola

Avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Assistenza su protezione internazionale, colloquio in Commissione Territoriale, rigetti e ricorsi.

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