Asilo politico ricongiungimento familiare: novità dalla giurisprudenza
Vivere con la propria famiglia è un vero e proprio diritto tutelato e garantito nel nostro sistema ordinamentale e non solo.
Da anni infatti si parla del cosiddetto ricongiungimento familiare, ovvero, la possibilità per un soggetto straniero che si trova in uno Stato straniero di ricongiungersi con la propria famiglia.
Tuttavia, occorre precisare fin da subito che, l’ingresso per il ricongiungimento è possibile solo previo rilascio del visto il quale consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata o a tempo indeterminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio della Repubblica.
- Indice articolo
- Con quali permessi è possibile richiedere il ricongiungimento familiare
- Permesso di soggiorno per asilo politico
- Il nuovo orientamento della giurisprudenza
- Link esterni di approfondimento
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Con quali permessi è possibile richiedere il ricongiungimento familiare
Non tutti i soggetti stranieri presenti in Italia possono richiedere il ricongiungimento familiare, per farlo, infatti, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti permessi: permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore ai dodici mesi, permesso per protezione sussidiaria, per motivi di studio, per motivi religiosi, per motivi familiari, permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, per attesa di cittadinanza, ed in fine, per asilo politico.
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Permesso di soggiorno per asilo politico
Ai sensi del Decreto legislativo n. 251 del 2007, normativa di riferimento per lo status di rifugiato politico, a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione territoriale competente, o del Tribunale civile (in caso di asilo costituzionale) al cittadino straniero viene rilasciato tale permesso di soggiorno di durata quinquennale.
Come anticipato, il titolare di questo particolare permesso di soggiorno può richiedere, a condizioni più favorevoli rispetto a quello previste per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno o altro titolo, il ricongiungimento familiare.
Infatti, in tal caso, il soggetto richiedente non è tenuto a soddisfare i requisiti di reddito e di alloggio previsti dalla legge (e prescritti per gli stranieri titolari di altro permesso di soggiorno), bensì gli basta indicare i parenti o il coniuge con il quale intende ricongiungersi e mostrare la documentazione all’uopo occorrente per dimostrare il vincolo di parentela.
Ma non finisce qui, anche nel caso in cui il soggetto richiedente non dovesse essere in possesso della suddetta documentazione, il rifugiato potrebbe comunque rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche o consolari affinché queste rilascino le certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie.
Il familiare ricongiunto avrà un permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quella del familiare con il quale si è ormai ricongiunto.
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Il nuovo orientamento della giurisprudenza
Con la sentenza del 4 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma ha sposato una interpretazione estensiva della normativa concernente il ricongiungimento familiare per motivi di asilo politico.
Infatti, i giudici di merito hanno riconosciuto il ricongiungimento familiare da parte di un cittadino siriano, titolare di permesso di soggiorno per asilo politico, nei confronti dei genitori, anche se infra-sessantacinquenni (solo la madre) e con più figli, nel caso in cui il soggiornante in Italia sia l’unico parente in grado di mantenerli.
Tale sentenza, dunque, sposa un’interpretazione decisamente estensiva dell’art. 29 e 29 Bis del Testo Unico in materia di Immigrazione, con particolare riferimento alla lettera d) comma uno dell’art. 29.
Tale norma, infatti, fa riferimento ai genitori under 65 che non abbiano figli nel Paese d’origine.
In poche parole, secondo la ricostruzione posta in essere dai Giudici della Corte d’Appello di Roma, quando si parla di “altri figli” deve intendersi che essi siano in grado di provvedere economicamente i genitori.
Tra l’altro tale sentenza di pone perfettamente in linea anche con una sentenza della Cassazione, dello stesso anno, la quale conferma che lo status di rifugiato politico postula il requisito della vivenza a carico, che si riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d’origine, e risulti accertato che il sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante in Italia, il quale deve rivelarsi essere il familiare più idoneo a detto scopo.
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Gerardo Attanasio
Mi chiamo Gerardo Attanasio e sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Salerno. Sto conseguendo un Master in Diritto antitrust, mercato e big data.