Ricongiungimento familiare 2026: chi può richiederlo, familiari ammessi, procedure
![]()
Punti chiave
In sintesi
- Cos’è il ricongiungimento — Diritto che consente allo straniero in Italia di mantenere o riacquistare l’unità familiare con i familiari all’estero. Fondamento: artt. 28-33 TUI (D.Lgs. 286/1998), Direttiva 2003/86/CE, art. 8 CEDU.
- Requisiti richiedente — Permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno, soggiorno legale ininterrotto in Italia da almeno 2 anni (salvo protezione internazionale e figli minori), reddito adeguato, alloggio idoneo accertato dagli uffici comunali.
- Familiari ammessi 2026 — Coniuge non separato, figli minorenni, figli maggiorenni a carico con invalidità totale, genitori a carico senza altri figli nel Paese d’origine, genitori over 65 se gli altri figli non possono mantenerli per gravi motivi di salute documentati. Nonni, fratelli, sorelle, zii: NO.
- Procedure e tempi — Online sul Portale ALI (Ministero dell’Interno). Nulla osta entro 150 giorni, visto circa 30 giorni, permesso 60 giorni. Unioni civili equiparate a matrimonio. Figli fuori matrimonio: consenso altro genitore.
- Costi 2026 e ricorso — Marche da bollo, visto (116 €), permesso, traduzioni e legalizzazioni. Se diniego, ricorso al tribunale ordinario (sezione specializzata immigrazione). Supporto avvocato specializzato consigliato.
Novità normative: il DL 145/2024 (conv. L. 187/2024) richiede che il richiedente abbia maturato un periodo ininterrotto di soggiorno legale in Italia di almeno 2 anni (il requisito non vale per i titolari di protezione internazionale e per il ricongiungimento dei figli minori) e prevede che l’idoneità dell’alloggio sia accertata verificando il numero degli occupanti e i requisiti del DM Sanità 5 luglio 1975. Il DL 146/2025 (conv. L. 179/2025) ha portato il termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni. Nel 2026 il reddito minimo è pari all’assegno sociale annuo (7.101,12 €), aumentato della metà per ogni familiare.
Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che consente allo straniero in Italia di riunirsi ai propri familiari. Questo articolo spiega chi può richiederlo, quali familiari sono ammessi, requisiti 2026, unioni civili, figli fuori matrimonio, protezione internazionale, ricorsi, costi.
- Indice articolo
- Il diritto alla famiglia (Dichiarazione Universale)
- Cos’è il ricongiungimento familiare
- Requisiti per richiedere il ricongiungimento 2026
- Tabella: Familiari ammessi e non ammessi
- Unioni civili: procedura e equiparazione a matrimonio
- Figli nati fuori matrimonio: consenso e riconoscimento
- Ricongiungimento per titolari di protezione internazionale
- Documenti necessari per la domanda
- Tempi di rilascio nulla osta, visto, permesso
- Tabella costi procedura 2026
- Se il nulla osta è negato: ricorso al tribunale
- Link esterni di approfondimento
- Vuoi una consulenza legale?
Il diritto alla famiglia (Dichiarazione Universale)
La famiglia è riconosciuta a livello globale come formazione sociale fondamentale dove i singoli accrescono la propria personalità. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) definisce la famiglia come:
“Il nucleo naturale e fondamentale della società ed ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”
Nel tessuto ordinamentale italiano, l’unità familiare è salvaguardata a livello nazionale e internazionale. Il ricongiungimento familiare è uno strumento che contribuisce a creare stabilità socioculturale e facilita integrazione nello Stato ospitante.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Cos’è il ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è il diritto che consente allo straniero presente in Italia di mantenere o riacquistare l’unità della propria famiglia (familiari stranieri all’estero), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (artt. 28-33 TUI).
In pratica: se sei straniero in Italia con un permesso di soggiorno di almeno un anno, soggiorni legalmente in Italia da almeno 2 anni e hai reddito e alloggio adeguati, puoi richiedere che i tuoi familiari (coniuge, figli, genitori) vengano a stare con te in Italia.
Diritto fondamentale: Il ricongiungimento NON è un privilegio — è un diritto riconosciuto dalla legge italiana e dal diritto internazionale. Tuttavia, deve rispettare condizioni di reddito, alloggio e validità del permesso.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Requisiti per richiedere il ricongiungimento 2026
Per richiedere il ricongiungimento, devi soddisfare quattro requisiti fondamentali:
1. Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (art. 28 TUI):
- Permesso per lavoro (subordinato, autonomo)
- Permesso per famiglia (da ricongiungimento precedente)
- Permesso per studio (iscrizione università)
- Permesso per protezione internazionale (rifugiato, protezione sussidiaria)
- Permesso per motivi religiosi
- Permesso UE lungo soggiorno e Carta Blu UE
- È possibile presentare la domanda anche con il permesso scaduto e la ricevuta della richiesta di rinnovo
- NO permesso breve (turismo, affari, transito)
2. Soggiorno legale in Italia da almeno 2 anni (DL 145/2024):
- Al momento della domanda il richiedente deve aver maturato un periodo ininterrotto di soggiorno legale in Italia di almeno due anni (art. 28, comma 1-bis, TUI)
- Il requisito vale per coniuge, figli maggiorenni a carico e genitori; non si applica ai figli minori e ai titolari di protezione internazionale
- Carta Blu UE: l’art. 27-quater, comma 16, TUI consente il ricongiungimento al titolare di Carta Blu indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, e la direttiva (UE) 2021/1883 esclude che il ricongiungimento sia subordinato a un periodo minimo di residenza. Prima di presentare la domanda è comunque consigliabile verificare la prassi della Prefettura competente
3. Reddito adeguato (aggiornato annualmente):
- Importo minimo 2026: assegno sociale annuo, 7.101,12 € (546,24 € × 13)
- Aumenta della metà (3.550,56 €) per ogni familiare da ricongiungere. Esempi: 1 familiare 10.651,68 €; 2 familiari 14.202,24 €; 3 familiari 17.752,80 €
- Per ricongiungere due o più figli minori di 14 anni serve in ogni caso almeno il doppio dell’assegno sociale (14.202,24 €), a cui si aggiungono 3.550,56 € per ogni altro familiare
- Si considera anche il reddito dei familiari conviventi con il richiedente (art. 29, comma 3, lett. b, TUI)
- Da fonti lecite (lavoro, pensione, rendite)
- Documentato via CU, dichiarazione redditi, buste paga; per i lavoratori dipendenti, Modello S3 compilato dal datore di lavoro
4. Alloggio adeguato (accertato dagli uffici comunali):
- Alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dagli uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti e dei requisiti del DM Sanità 5 luglio 1975 (art. 29, comma 3, lett. a, TUI)
- Se proprietario: titolo di acquisto
- Se affittuario: contratto di locazione registrato (molte Prefetture chiedono una durata residua di almeno 6 mesi dalla domanda)
- Se ospite: contratto di comodato registrato e consenso del titolare dell’alloggio (Modello S2)
- Per un figlio minore di 14 anni al seguito di uno dei genitori è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio (Modello S1)
Mancanza anche uno = diniego: Se non hai uno di questi requisiti, il nulla osta sarà NEGATO. Verifica TUTTI prima di presentare domanda. Fanno eccezione i titolari di protezione internazionale, esonerati da reddito e alloggio.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Tabella: Familiari ammessi e non ammessi
| Familiare | Ammesso? | Condizioni |
|---|---|---|
| Coniuge | SÌ | Età minimo 18 anni, non legalmente separato, matrimonio valido o unione civile |
| Figli minorenni | SÌ | Minori di 18 anni al momento della domanda, non coniugati, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio. Adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli (art. 29, comma 2). Serve il consenso dell’altro genitore, se esistente |
| Figli maggiorenni | Sì (condizionato) | Solo se a carico e, per ragioni oggettive, non possono provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute che comporti invalidità totale (100%) |
| Genitori | Sì (condizionato) | Se a carico del richiedente e non hanno altri figli nel Paese d’origine o di provenienza. Se over 65: assicurazione sanitaria o iscrizione al SSN |
| Genitori over 65 anni | Sì (condizionato) | Solo se gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per documentati, gravi motivi di salute. Serve un’assicurazione sanitaria o l’iscrizione al SSN (art. 29, comma 3, lett. b-bis) |
| Nonni | NO | Non previsto dalla legge TUI art. 29 |
| Fratelli/Sorelle | NO | Non previsto dalla legge |
| Zii, Cugini, Affini | NO | Non previsti dalla legge TUI |
I minori affidati sono equiparati ai figli: vedi ricongiungimento familiare del minore affidato in kafala.
Legge tassativa: La legge ammette SOLO i familiari elencati sopra. Se vuoi ricongiungere nonno, fratello, zio = NON è possibile per via legale. Regole diverse valgono per i familiari di cittadini italiani o UE, disciplinati dal D.Lgs. 30/2007.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Unioni civili: procedura e equiparazione a matrimonio
Dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà), le unioni civili sono equiparate a matrimonio ai fini del ricongiungimento familiare. Questo significa:
L’unione civile riguarda le coppie dello stesso sesso. Il matrimonio contratto all’estero da un cittadino italiano con persona dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell’unione civile (art. 32-bis L. 218/1995). Per le coppie di cittadini stranieri, il matrimonio o l’unione tra persone dello stesso sesso contratti all’estero sono di norma trattati come unione civile ai fini del ricongiungimento: è comunque opportuno verificare il caso concreto. La semplice convivenza di fatto non dà diritto al ricongiungimento.
Diritti equiparati:
- La parte dell’unione civile può richiedere o ottenere il ricongiungimento ESATTAMENTE come il coniuge
- Procedure identiche
- Stessi documenti (certificato unione civile tradotto/apostillato)
- Tempi identici
Documenti richiesti (unione civile):
- Certificato unione civile (rilasciato da Comune italiano)
- Se celebrata estero: documento estero tradotto + apostillato/legalizzato
- Certificato stato di famiglia aggiornato
- Certificato attestante che l’unione civile non è stata sciolta
Parità completa 2026: Unioni civili e matrimoni hanno DIRITTI IDENTICI per ricongiungimento. Nessuna discriminazione. Procedure, tempi, documenti: uguali.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Figli nati fuori dal matrimonio: consenso e riconoscimento
Se hai figli nati fuori dal matrimonio (con partner non sposato/a), il ricongiungimento è comunque possibile. Ecco le procedure:
Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori:
- Il ricongiungimento segue le regole di ogni figlio minore
- Documenti: atto di nascita con riconoscimento
- Serve il consenso dell’altro genitore: è una condizione di legge (art. 29, comma 1, lett. b, TUI)
Se il figlio è stato riconosciuto da un solo genitore:
- La legge chiede il consenso dell’altro genitore «qualora esistente»: se la filiazione è stabilita solo nei confronti del richiedente, non c’è un altro genitore il cui consenso sia necessario
- Occorre documentarlo con l’atto di nascita
Se l’altro genitore è deceduto:
- Certificato di morte dell’altro genitore
- Il consenso non è necessario
Se l’altro genitore rifiuta il consenso:
- Senza consenso il nulla osta non può essere rilasciato
- Serve un provvedimento dell’autorità giudiziaria che superi il mancato consenso, ad esempio attribuendo l’affidamento esclusivo al genitore richiedente o autorizzando l’espatrio del minore
Nota importante 2026: La legge tutela l’unità familiare del minore anche se i genitori non erano sposati. Il consenso dell’altro genitore resta però una condizione di legge: se viene negato, serve un provvedimento del giudice che lo superi.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Ricongiungimento per titolari di protezione internazionale
Se sei rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, il ricongiungimento segue regole più favorevoli (art. 29-bis TUI e, per la protezione sussidiaria, art. 22, comma 4, D.Lgs. 251/2007).
Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria:
- Esonero totale dai requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria: non si applica l’art. 29, comma 3, TUI
- Esonero dal requisito dei 2 anni di soggiorno introdotto dal DL 145/2024
- Prova dei legami familiari: se non puoi presentare documenti ufficiali, a causa del tuo status, della mancanza di un’autorità riconosciuta o dell’inaffidabilità dei documenti locali, le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni dopo le necessarie verifiche. Sono ammessi anche altri mezzi di prova, compresi i documenti di organismi internazionali (art. 29-bis, comma 2)
- Familiari ammessi: gli stessi dell’art. 29 (coniuge, figli, genitori alle condizioni di legge)
Minore non accompagnato:
- Il minore non accompagnato titolare di protezione internazionale può chiedere il ricongiungimento con i genitori (art. 29-bis, comma 3)
Vantaggio protezione 2026: Se sei rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, reddito e alloggio non sono richiesti. Restano necessari la prova del legame familiare e il visto rilasciato dal Consolato.
Per tutti i dettagli sul ricongiungimento di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria leggi la guida su ricongiungimento familiare per rifugiati e titolari di protezione internazionale.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Documenti necessari per la domanda
La documentazione varia a seconda del caso e della Prefettura, ma in generale occorrono:
- Domanda di nulla osta compilata sul Portale ALI con SPID o CIE, e marca da bollo da 16 €
- Permesso di soggiorno (fotocopia) richiedente, oppure permesso scaduto con ricevuta di rinnovo
- Passaporto (fotocopia) richiedente e familiari
- Certificazione anagrafica stato di famiglia richiedente e delle persone che abitano nell’alloggio
- Documentazione alloggio: idoneità alloggiativa, contratto di affitto/comodato registrato o titolo di proprietà, Modello S2 (consenso del titolare) o Modello S1 (un solo minore di 14 anni)
- Documentazione reddituale: CU, modello redditi, buste paga; Modello S3 per i lavoratori dipendenti
- Atto di assenso dell’altro genitore (per i figli minori)
- Certificato vedovanza/morte (se applicabile)
- Documentazione sanitaria: invalidità totale del figlio maggiorenne; gravi motivi di salute degli altri figli (genitori over 65)
- Assicurazione sanitaria o iscrizione al SSN (se genitore over 65)
- Certificazione di parentela (atto di nascita, matrimonio, riconoscimento): si presenta al Consolato con la domanda di visto. Il Consolato ne verifica l’autenticità (art. 29, comma 7, TUI). In caso di dubbi può essere chiesto il test del DNA (art. 29, comma 1-bis)
- Per i titolari di protezione internazionale non servono i documenti su reddito e alloggio
Traduzioni critiche: Tutti i documenti stranieri DEVONO essere tradotti in italiano, con traduzione certificata conforme dal Consolato o asseverata, + APOSTILLATI (se paese Aja) o LEGALIZZATI (se paese non-Aja). Sono salve le esenzioni previste da accordi internazionali e, per i documenti rilasciati da un Paese dell’Unione europea, dal Regolamento (UE) 2016/1191 (art. 33, comma 5, D.P.R. 445/2000).
Apostille, legalizzazione e traduzioni Paese per Paese: documenti esteri per il ricongiungimento familiare.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Tempi di rilascio nulla osta, visto, permesso
Il procedimento di ricongiungimento ha tre fasi con tempi distinti:
Fase 1 – Nulla osta (Sportello Unico per Immigrazione):
- 150 giorni dalla domanda (art. 29, comma 8, TUI, come modificato dal DL 146/2025), salvo richieste di integrazione
- Validità del nulla osta: 6 mesi dal rilascio (termine entro cui il familiare deve chiedere il visto)
Fase 2 – Visto d’ingresso (Consolato italiano):
- Mediamente 30 giorni (variabile per Consolato e paese)
- Familiare presenta domanda per il visto al Consolato competente con nulla osta e documenti di parentela
Fase 3 – Permesso di soggiorno (in Italia):
- Entro 48 ore dall’ingresso chi ospita il familiare presenta la dichiarazione di ospitalità all’autorità di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato o Comune)
- Entro 8 giorni dall’ingresso il richiedente prenota sul Portale ALI l’appuntamento allo Sportello Unico della Prefettura, dove il familiare chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari. Segue il fotosegnalamento in Questura
- Il permesso va rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta (art. 5, comma 9, TUI)
Timeline totale 2026: 150 giorni (nulla osta) + circa 30 giorni (visto) + 60 giorni (permesso) = circa 8 mesi da domanda a permesso in mano. Variabile per ritardi, integrazioni, paesi consolari.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Tabella costi procedura 2026
| Voce di costo | Descrizione | Costo 2026 |
|---|---|---|
| Domanda di nulla osta | Marca da bollo per la domanda sul Portale ALI | €16 |
| Traduzioni documenti | Per ogni documento straniero (nascita, matrimonio, certificati). Traduzione certificata conforme o asseverata | €50-€150 per documento (stima indicativa) |
| Apostille/Legalizzazioni | Se paese Aja (apostille), se no (legalizzazione presso Consolato). Per OGNI documento | €10-€50 per documento (stima indicativa) |
| Certificato idoneità abitativa | Rilasciato dal Comune. Eventuale sopralluogo | Variabile secondo il Comune |
| Assicurazione sanitaria o iscrizione SSN (genitori over 65) | Polizza privata che copra tutti i rischi in Italia, oppure iscrizione volontaria al SSN, calcolata sul reddito (L. 213/2023) | Iscrizione SSN: minimo €2.000 annui per ciascun genitore |
| Visto d’ingresso familiare | Visto nazionale (tipo D) rilasciato dal Consolato italiano. Diritti consolari pagati in valuta locale | €116 |
| Permesso di soggiorno | Richiesta tramite Sportello Unico, rilascio in Questura | Marca da bollo €16 + €30,46 documento elettronico + contributo per i maggiorenni (€40 fino a 1 anno, €50 da 1 a 2 anni) |
| Avvocato specializzato (opzionale ma consigliato) | Assistenza compilazione domanda, coordin. documenti, seguire procedimento | €500-€1.500 |
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Se il nulla osta o il visto sono negati: il ricorso al tribunale
Contro il diniego del nulla osta, del visto o del permesso di soggiorno per motivi familiari si ricorre al giudice ordinario, non al TAR (art. 30, comma 6, TUI e art. 20 D.Lgs. 150/2011).
Prima del diniego:
- Per il nulla osta, la Prefettura invia il preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990): hai 10 giorni per presentare osservazioni e documenti
- Per il visto il preavviso di rigetto non è previsto (art. 4, comma 7-bis, TUI, introdotto dal DL 145/2024)
Giudice competente:
- Sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento
- Diniego del visto da parte del Consolato: Tribunale di Roma
- Diniego del nulla osta: sezione specializzata competente per la Prefettura che lo ha emesso
Come si ricorre:
- Con ricorso, secondo il rito semplificato di cognizione
- La legge non fissa un termine di decadenza, trattandosi di un diritto soggettivo: conviene comunque agire rapidamente
- Allegati: provvedimento di diniego, documentazione presentata, prove dei requisiti
- Se il ricorso è accolto, la sentenza può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta (art. 20, comma 3, D.Lgs. 150/2011)
- Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro
Quando ricorrere: Se credi che Sportello Unico abbia commesso un errore (sbagliato calcolo reddito, alloggio in realtà idoneo, documenti falsamente ritenuti carenti, diritto familiare non riconosciuto), il ricorso al tribunale ordinario è lo strumento corretto.
Approfondisci i motivi più frequenti di rigetto e come impugnarli: ricongiungimento familiare negato: motivi e ricorso.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO il ricongiungimento familiare
Link esterni di approfondimento
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948)
- Art. 29 TUI (D.lgs. 286/1998) – Ricongiungimento familiare (Normattiva)
- Art. 29-bis TUI – Ricongiungimento familiare dei rifugiati (Normattiva)
- Art. 20 D.Lgs. 150/2011 – Controversie in materia di unità familiare (Normattiva)
- DL 145/2024 (Normattiva)
- DL 146/2025 (Normattiva)
- L. 76/2016 – Unioni civili (Normattiva)
- Portale Servizi ALI – Sportello Unico Immigrazione (Ministero dell’Interno)
Vuoi una consulenza legale?
Avvocati per Stranieri è al tuo fianco con un team di avvocati specializzati, pronti ad ascoltarti e a risolvere le tue pratiche legali in modo rapido e sicuro.
Contatta l’avvocato per richiedere ADESSO una consulenza
Faq principali

Avv. Fabrizio Mendola
Avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Assistenza su protezione internazionale, colloquio in Commissione Territoriale, rigetti e ricorsi.

