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Ricongiungimento familiare negato: come agire tramite l’avvocato

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Pubblicato il 12 Dicembre 2022 · Ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2026 · Fabrizio Mendola

Ricongiungimento familiare negato: tutto quello che c’è da sapere su come tutelarsi

Ricongiungimento familiare negato

Punti chiave

In sintesi

  • Requisiti per il ricongiungimento — lo possono richiedere stranieri con permesso di soggiorno di almeno un anno o titolari di permesso UE di lungo periodo, con soggiorno legale in Italia da almeno 2 anni (salvo protezione internazionale e figli minori).
  • Motivi del rigetto — reddito insufficiente, alloggio non idoneo, soggiorno legale inferiore a 2 anni, mancanza consenso del titolare dell’alloggio, documentazione incompleta, profili di ordine pubblico. La parentela viene verificata dal Consolato nella fase del visto.
  • Preavviso di rigetto — prima del diniego del nulla osta la Prefettura comunica i motivi ostativi: hai 10 giorni per presentare osservazioni e documenti (art. 10-bis L. 241/1990). Per il visto il preavviso non è previsto.
  • Ricorso al Tribunale — contro il diniego si ricorre al Tribunale ordinario, sezione specializzata immigrazione del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento. La legge non fissa un termine di decadenza; il procedimento è esente da bollo e contributo unificato.
  • Azione immediata consigliata — ricevi preavviso? Contatta subito un avvocato per rispondere entro il termine. Non attendere il rigetto definitivo.

Novità normative: il DL 145/2024 (conv. L. 187/2024) ha introdotto il requisito di 2 anni di soggiorno legale ininterrotto del richiedente (salvo protezione internazionale e figli minori), la verifica dell’alloggio in base al numero degli occupanti e l’esclusione del preavviso di rigetto per i visti di ingresso. Il DL 146/2025 (conv. L. 179/2025) ha portato il termine per il nulla osta da 90 a 150 giorni. Nel 2026 il reddito minimo è pari all’assegno sociale annuo (7.101,12 €), aumentato della metà per ogni familiare.

Il ricongiungimento familiare viene in linea generale concesso allo straniero che soggiorna regolarmente in Italia con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, protezione internazionale, studio, motivi religiosi o motivi familiari, oppure al titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Dal DL 145/2024 il richiedente deve inoltre soggiornare legalmente in Italia da almeno 2 anni, salvo che chieda il ricongiungimento dei figli minori o sia titolare di protezione internazionale. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione) agli artt. 28–30.

Il ricongiungimento può essere richiesto anche dai rifugiati e dai titolari di protezione sussidiaria, che sono esonerati dai requisiti di reddito e alloggio (art. 29-bis T.U.I.): leggi la guida sul ricongiungimento familiare per titolari di protezione internazionale.

 

 

  • Indice articolo
  • I documenti necessari per richiedere il ricongiungimento familiare
  • Tabella: Motivi comuni di rigetto
  • Preavviso di rigetto del nulla osta per il ricongiungimento familiare
  • Cosa fare quando si riceve un preavviso di rigetto
  • Template: Come rispondere al preavviso
  • E se miglioro il reddito o l’alloggio? Posso chiedere il riesame?
  • Cosa accade se non si risponde al preavviso di diniego
  • Come fare ricorso al provvedimento di diniego
  • Tribunale competente e termini di ricorso
  • Timeline: Quanto dura il ricorso (dal deposito alla sentenza)
  • Scenario positivo: Se il giudice mi dà ragione, cosa succede?
  • Link esterni di approfondimento
  • Vuoi una consulenza legale?

 

I documenti necessari per richiedere il ricongiungimento familiare

Per presentare la domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione servono normalmente:

  • Credenziali di accesso (SPID/CIE) al Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno per l’invio telematico, e una marca da bollo da 16 €;
  • Fotocopia di permesso di soggiorno in corso di validità (o scaduto con ricevuta di rinnovo), carta d’identità e codice fiscale del richiedente;
  • Passaporto del familiare da ricongiungere;
  • Idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune e, se l’alloggio non è del richiedente, consenso del titolare all’ospitalità (Modello S2; Modello S1 per un solo minore di 14 anni);
  • Documentazione reddituale recente (es. CU, 730/Modello Redditi, buste paga; Modello S3 per i lavoratori dipendenti) e titolo di disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato, comodato o atto di proprietà).

I documenti di stato civile (nascita, matrimonio, parentela), tradotti e legalizzati o apostillati, si presentano invece al Consolato italiano con la domanda di visto: è il Consolato a verificarne l’autenticità (art. 29, comma 7, T.U.I.).

Le Prefetture/Sportelli possono richiedere integrazioni ad hoc in base al caso concreto.

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Tabella: Motivi comuni di rigetto

Ecco i motivi più frequenti per cui la domanda di ricongiungimento viene rigettata o riceve preavviso di diniego:

Motivo di rigettoCosa significaCome si prova il contrario
Reddito insufficienteIl reddito è inferiore all’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare (art. 29, comma 3, T.U.I.)CU, 730/Modello Redditi, buste paga; eventuale reddito dei familiari conviventi, che per legge si somma a quello del richiedente
Alloggio non idoneoL’abitazione non rispetta i requisiti igienico-sanitari e di idoneità, anche in rapporto al numero degli occupanti (DM Sanità 5 luglio 1975)Certificato di idoneità alloggiativa del Comune, planimetria, contratto o atto di proprietà
Soggiorno legale inferiore a 2 anniIl richiedente non ha 2 anni di soggiorno legale ininterrotto (art. 28, comma 1-bis, T.U.I., introdotto dal DL 145/2024)Permessi di soggiorno e ricevute di rinnovo che coprono l’intero periodo; verifica se si rientra nelle esenzioni (figli minori, protezione internazionale)
Consenso del titolare dell’alloggio mancanteIl proprietario o il titolare del contratto non ha acconsentito all’ospitalità dei familiariModello S2 firmato dal titolare dell’alloggio (Modello S1 per un solo minore di 14 anni), oppure nuovo alloggio
Profili di ordine pubblicoIl richiedente o il familiare ha condanne o è ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezzaCertificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (Procura della Repubblica), provvedimenti favorevoli (archiviazione, assoluzione)
Documentazione incompletaMancano allegati essenziali (permesso, passaporto, documenti su reddito o alloggio)Integrare i documenti mancanti sul Portale ALI o via PEC allo Sportello Unico entro il termine del preavviso
Parentela non provata (fase del visto)Il Consolato ritiene non provato il legame familiare e nega il visto, anche dopo il nulla ostaCertificati di nascita/matrimonio tradotti e legalizzati o apostillati; in caso di dubbi, test del DNA (art. 29, comma 1-bis, T.U.I.)

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Preavviso di rigetto del nulla osta per il ricongiungimento familiare

La domanda di ricongiungimento familiare può non essere accolta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione a causa di svariati motivi.

Più precisamente, prima di adottare il diniego la Prefettura deve inviare un preavviso di rigetto (comunicazione dei motivi ostativi, art. 10-bis L. 241/1990) al richiedente quando la domanda risulta sprovvista di taluni requisiti.

Ad esempio, un reddito che viene considerato insufficiente, l’alloggio non idoneo per ospitare la famiglia, un soggiorno legale inferiore a 2 anni oppure il mancato consenso del titolare dell’immobile in cui si vuol ospitare i familiari.

La presenza anche di uno solo dei suddetti elementi negativi può comportare il preavviso di rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Il preavviso è fondamentale: è l’occasione per superare i motivi ostativi prima del diniego, senza dover ricorrere al giudice.

Attenzione: il preavviso riguarda il nulla osta. Per il visto di ingresso il preavviso di rigetto non è previsto (art. 4, comma 7-bis, T.U.I., introdotto dal DL 145/2024): il Consolato può negare direttamente il visto.

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Cosa fare quando si riceve un preavviso di rigetto

Ricevere un preavviso di rigetto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare non significa necessariamente che la domanda sarà respinta.

Infatti, ove lo Sportello Unico per l’Immigrazione dovesse inviare un preavviso di rigetto della domanda, sarà ancora possibile salvare la propria domanda.

La legge prevede un tempo estremamente breve (10 giorni) per presentare per iscritto osservazioni e documenti.

Pertanto, in questo caso è FONDAMENTALE rivolgersi immediatamente al proprio avvocato in modo da avere tutto il supporto necessario per poter ottenere il ricongiungimento.

I termini iniziano a decorrere dal momento in cui si riceve formalmente il preavviso.

Ed entro questo breve lasso di tempo è necessario esibire, sempre allo Sportello Unico, le proprie osservazioni, magari corredate anche da apposita documentazione di risposta. Il preavviso sospende i termini del procedimento; se presenti osservazioni, la Prefettura deve spiegare nel provvedimento finale perché eventualmente non le accoglie.

TEMPISMO CRITICO: Se ricevi il preavviso, CONTA i giorni dal ricevimento. 10 giorni passano rapidamente. Se non rispondi, la Prefettura decide sulla base degli atti e, con ogni probabilità, adotta il diniego: le tue possibilità si riducono notevolmente.

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Template: Come rispondere al preavviso

Ecco una struttura base per scrivere la tua memoria di risposta al preavviso di rigetto. Adattala al tuo caso concreto e consulta un avvocato per personalizzarla:

Alla Prefettura di [CITTÀ]
Sportello Unico per l’Immigrazione
Oggetto: Osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990 – Ricongiungimento familiare – Pratica n. [NUMERO]

Spett.le Prefettura,

il sottoscritto [TUO NOME], in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi ricevuta in data [DATA], contesta i motivi del rigetto e allega la documentazione integrativa che segue.

1. QUANTO AL REDDITO (se è il motivo):
Allego il mio ultimo CU/730/Modello Redditi e le ultime buste paga, che dimostrano un reddito annuo di [IMPORTO EURO], superiore al minimo previsto dall’art. 29, comma 3, T.U.I. per [NUMERO] familiari. [Se presente: allego la documentazione del reddito del familiare convivente [NOME].]

2. QUANTO ALL’ALLOGGIO (se è il motivo):
L’alloggio in cui intendo ospitare il familiare è situato a [INDIRIZZO] e dispone di [NUMERO mq, stanze]. Allego certificazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune. Allego inoltre il consenso del titolare dell’alloggio (Modello S2).

3. QUANTO AI DOCUMENTI MANCANTI (se è il motivo):
Allego [ELENCO DOCUMENTI] indicati come mancanti nella comunicazione.

4. CONCLUSIONI:
In base a quanto precede, chiedo il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Distinti saluti,
[FIRMA]
[DATA]

Nota: Questo è un template di base. Ogni caso è diverso. Contatta un avvocato per personalizzare la memoria secondo i dettagli specifici del tuo rigetto.

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E se miglioro il reddito o l’alloggio? Posso chiedere il riesame?

Sì, è possibile far valutare di nuovo la domanda se migliori le condizioni che hanno portato al rigetto.

Procedura:

  • Se ricevi il preavviso (prima del diniego definitivo): allega la nuova documentazione entro il termine di 10 giorni. Lo Sportello Unico riesaminerà la domanda con i nuovi documenti.
  • Se ricevi il diniego definitivo: puoi presentare una nuova domanda con la documentazione aggiornata, che riparte da capo con i propri tempi. In alternativa, se ritieni che il diniego sia illegittimo, puoi fare ricorso al tribunale: valuta la strada migliore con l’avvocato.

Documentazione da allegare se migliori il reddito:

  • Ultimo CU/730/Modello Redditi aggiornato
  • Buste paga recenti e dichiarazione del datore di lavoro (Modello S3)
  • Documentazione del reddito dei familiari conviventi, se presente
  • Se hai un’attività: bilancio aggiornato o documento di reddito recente

Documentazione da allegare se migliori l’alloggio:

  • Nuovo certificato di idoneità alloggiativa dal Comune
  • Consenso scritto del titolare dell’alloggio (Modello S2), se non lo avevi prima
  • Nuovo contratto di locazione o atto di proprietà (se hai cambiato immobile)

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Cosa accade se non si risponde al preavviso di diniego

Non rispondere al preavviso di diniego significa, in parole povere, non opporsi alla valutazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione: trascorsi i 10 giorni, la Prefettura decide sulla base degli atti e, se i motivi ostativi restano, la domanda sarà rigettata.

La mancata risposta non impedisce di fare ricorso contro il diniego, ma significa rinunciare alla possibilità più rapida ed economica di risolvere il problema già in fase amministrativa.

Non attendere il diniego: rispondi entro il termine!

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Come fare ricorso al provvedimento di diniego

In caso di diniego del nulla osta, del visto o del permesso di soggiorno per motivi familiari, è possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale ordinario – Sezione specializzata in materia di immigrazione (art. 30, comma 6, T.U.I. e art. 20 D.Lgs. 150/2011), in modo da ottenere una tutela giurisdizionale. Non si ricorre al TAR, perché è in gioco un diritto soggettivo all’unità familiare.

È necessario affidarsi a un Avvocato iscritto all’Albo per poter agire in giudizio correttamente.

Nel caso in cui il ricorso dovesse essere accolto, la sentenza può disporre il rilascio del visto di ingresso anche in assenza del nulla osta (art. 20, comma 3, D.Lgs. 150/2011), in modo da garantire il ricongiungimento familiare.

Costi: gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 20, comma 4, D.Lgs. 150/2011), quindi non si paga il contributo unificato. Le spese da sostenere sono essenzialmente l’onorario dell’avvocato (da concordare prima di procedere); chi ha i requisiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

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Tribunale competente e termini di ricorso

Quale Tribunale devo contattare?

Il ricorso va presentato alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento (art. 20, comma 2, D.Lgs. 150/2011, come modificato dal DL 13/2017), non del luogo di residenza del richiedente. Le sezioni specializzate si trovano presso i tribunali dei capoluoghi di distretto di Corte d’appello.

Come individuare il Tribunale competente:

  • Diniego del nulla osta: sezione specializzata competente per la Prefettura che ha emesso il diniego
  • Diniego del visto da parte del Consolato: Tribunale di Roma
  • Diniego del permesso di soggiorno: sezione specializzata competente per la Questura che ha emesso il diniego

Termini per presentare ricorso:

La legge non fissa un termine di decadenza, trattandosi di un diritto soggettivo. È comunque consigliabile agire rapidamente, perché ogni mese di attesa prolunga la separazione della famiglia.

Come presentare il ricorso:

  • Affida l’incarico a un avvocato
  • L’avvocato prepara il ricorso, secondo il rito semplificato di cognizione, con i motivi legali e fattuali e i documenti
  • Il ricorso si deposita telematicamente nella cancelleria del Tribunale
  • Il giudice fissa l’udienza con decreto; ricorso e decreto vengono notificati all’amministrazione
  • All’udienza il giudice esamina il caso e decide

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Timeline: Quanto dura il ricorso (dal deposito alla sentenza)

Ecco una timeline indicativa di come procede un ricorso per ricongiungimento familiare dal deposito fino alla sentenza. I tempi sono stime basate sull’esperienza e variano molto da tribunale a tribunale:

FaseMesi/Giorni (stima)Descrizione
Preparazione ricorso (avvocato)2-4 settimaneAvvocato redige il ricorso + raccoglie documenti
Deposito presso Tribunale1-2 giorniDeposito telematico, iscrizione a ruolo
Decreto di fissazione udienza e notificaAlcune settimaneIl giudice fissa l’udienza; ricorso e decreto vengono notificati all’amministrazione
Attesa dell’udienza (e difese dell’amministrazione)4-8 mesiL’amministrazione si costituisce e deposita le proprie difese
Prima udienza1 giorno (udienza)Comparizione avvocati, discussione del merito
Eventuale rinvio2-6 mesi (variabile)Se necessari ulteriori chiarimenti, il giudice rinvia
SentenzaVariabileIl giudice decide con sentenza
TOTALE INDICATIVO12-18 mesiDal deposito del ricorso alla sentenza (variabile per tribunale)

Nota importante: I tempi variano molto in base al tribunale, al carico di lavoro, e se ci sono rinvii. Chiedi al tuo avvocato quale è il tempo medio nel tribunale competente per il tuo caso.

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Scenario positivo: Se il giudice mi dà ragione, cosa succede?

Se il Tribunale accoglie il tuo ricorso e dà ragione a te contro l’amministrazione, ecco cosa succede:

Step 1: Il giudice emette sentenza favorevole

  • La sentenza accerta il diritto al ricongiungimento e può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta (art. 20, comma 3, D.Lgs. 150/2011)
  • L’amministrazione può impugnare la sentenza: in quel caso i tempi possono allungarsi

Step 2: Comunicazione allo Sportello Unico e al Consolato

  • L’avvocato comunica la sentenza alla Prefettura e al Consolato italiano nel Paese d’origine
  • Il Consolato, ricevuta la comunicazione della sentenza, procede al rilascio del visto di ingresso per il familiare

Step 3: Il familiare entra in Italia con il visto

  • Il familiare entra in Italia entro il periodo di validità del visto
  • Entro 8 giorni dall’ingresso si prenota sul Portale ALI l’appuntamento allo Sportello Unico della Prefettura, dove si presenta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari
  • Il familiare si reca poi in Questura per il fotosegnalamento

Step 4: Riunificazione della famiglia

  • La Questura rilascia il permesso di soggiorno al familiare: per legge entro 60 giorni dalla richiesta (art. 5, comma 9, T.U.I.)
  • La riunificazione familiare è completa

Nota positiva: Se il giudice dà ragione a te, di solito significa che l’amministrazione aveva commesso un errore nella valutazione dei tuoi documenti o dei tuoi diritti. Una volta comunicata la sentenza, le fasi successive (visto, ingresso, permesso) seguono i tempi di un normale ricongiungimento.

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Link esterni di approfondimento

  • Art. 30 D.Lgs. 286/1998 – Permesso per motivi familiari e ricorso (Normattiva)
  • Art. 29 D.Lgs. 286/1998 – Requisiti di reddito e alloggio (Normattiva)
  • Art. 20 D.Lgs. 150/2011 – Ricorso in materia di unità familiare (Normattiva)
  • Art. 10-bis L. 241/1990 – Preavviso di rigetto (Normattiva)
  • Ricongiungimento familiare: guida completa su requisiti, familiari ammessi e procedura

 

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Faq principali

Si impugna con ricorso davanti al Tribunale ordinario – Sezione specializzata in immigrazione del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il diniego (art. 30, comma 6, T.U.I. e art. 20 D.Lgs. 150/2011), non al TAR. Se accoglie il ricorso, il giudice può disporre il rilascio del visto anche senza nulla osta. La legge non fissa un termine di decadenza, ma conviene agire subito; il procedimento è esente da bollo e contributo unificato.
Anche contro il diniego del visto per ricongiungimento familiare si ricorre al giudice ordinario, non al TAR: è competente la sezione specializzata in immigrazione del Tribunale di Roma, perché il Consolato fa capo al Ministero degli Affari Esteri. Per i visti non è previsto il preavviso di rigetto, quindi il diniego può arrivare senza comunicazione preventiva.
Motivi tipici: reddito insufficiente, alloggio non idoneo, soggiorno legale inferiore a 2 anni, legame familiare non provato (fase del visto), profili di ordine pubblico. Nel ricorso allega prove aggiornate su reddito e alloggio (CU, 730, buste paga, certificati del Comune), documenti sul rapporto familiare (certificati tradotti e legalizzati o apostillati) e ogni atto utile. Il giudice valuta se l’amministrazione ha violato i criteri dell’art. 29 T.U.I.
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Avv. Fabrizio Mendola

Avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Assistenza su protezione internazionale, colloquio in Commissione Territoriale, rigetti e ricorsi.

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