Ricongiungimento familiare e kafala 2026: procedura, documenti, costi, requisiti Kafil
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Punti chiave
In sintesi
- Cos’è la kafala — Istituto di diritto islamico che affida un minore (makful) a un adulto (kafil) per mantenimento ed educazione, SENZA creare un rapporto di filiazione come l’adozione.
- Riconoscimento in Italia — I minori affidati sono equiparati ai figli ai fini del ricongiungimento (art. 29, comma 2, TUI). La giurisprudenza riconosce la kafala come titolo per il ricongiungimento (Cass. SU 21108/2013), valutando in concreto l’interesse del minore.
- Due tipologie — Kafala negoziale (accordo omologato da un’autorità pubblica) e giudiziale (disposta dal giudice, di norma per minori in stato di abbandono).
- Nulla osta + documenti — Serve il nulla osta dello Sportello Unico, il provvedimento di kafala tradotto e legalizzato/apostillato, i certificati del minore, la prova di reddito e alloggio del kafil.
- Ruolo delle istituzioni — Lo Sportello Unico della Prefettura rilascia il nulla osta, il Consolato italiano rilascia il visto, la Questura rilascia il permesso di soggiorno. In caso di diniego si ricorre al tribunale ordinario.
Novità normative: il DL 146/2025 ha portato il termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni. Il DL 145/2024 ha introdotto il requisito di 2 anni di soggiorno legale del richiedente, che non si applica al ricongiungimento dei figli minori (e quindi dei minori affidati, equiparati ai figli), e prevede che l’idoneità dell’alloggio sia verificata anche in base al numero degli occupanti. Nel 2026 il reddito minimo è pari all’assegno sociale annuo (7.101,12 €), aumentato della metà per ogni familiare.
La kafala è un istituto giuridico del diritto islamico che consente il ricongiungimento di minori affidati per mantenimento e educazione. Questo articolo spiega come funziona in Italia, quali documenti servono, i costi, e i requisiti per chi assume il ruolo di Kafil.
- Indice articolo
- Cos’è la kafala e differenza dall’adozione
- Riconoscimento della kafala in Italia: norme e giurisprudenza
- Tabella comparativa: Kafala negoziale vs Giudiziale
- Checklist documenti necessari per kafala
- Requisiti del Kafil
- Come ottenere il nulla osta: procedura descrittiva
- Ruolo di Prefettura, Consolato, Questura e tribunale
- Effetti della terminazione della kafala
- Tabella costi kafala 2026
- Link esterni di approfondimento
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Cos’è la kafala e differenza dall’adozione
La kafala è un istituto del diritto islamico che affida un minore (detto makful) a un adulto (detto kafil) per permettergli di occuparsi della crescita, dell’istruzione e del mantenimento del minore fino al raggiungimento della maggiore età.
Aspetto fondamentale: la kafala NON crea alcun rapporto di filiazione tra kafil e minore. Il minore rimane sempre legato alla famiglia d’origine, conserva il cognome originario, e NON acquisisce diritti ereditari dal kafil come accadrebbe in un’adozione.
Questa caratteristica distingue nettamente la kafala dall’adozione riconosciuta dal diritto italiano. Mentre l’adozione crea un vero rapporto di filiazione (il minore diventa “figlio” giuridicamente), la kafala rimane un rapporto di affidamento con obblighi di mantenimento e educazione, senza trasformazione dello stato civile. Per questo la giurisprudenza italiana la accosta all’affidamento familiare.
Il motivo di questa differenza risiede nel fatto che molti ordinamenti basati sulla tradizione islamica non conoscono l’istituto dell’adozione. Nel diritto islamico, il rapporto di filiazione può derivare SOLO dalla biologia (procreazione), non da atti giuridici. Per questo motivo, la kafala rappresenta la soluzione alternativa: garantisce tutela ai minori in difficoltà senza alterare i rapporti di parentela originari. La kafala è espressamente citata come misura di protezione del minore dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) e dalla Convenzione dell’Aja del 1996.
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Riconoscimento della kafala in Italia: norme e giurisprudenza
Una domanda cruciale è: la kafala riconosciuta nel Paese d’origine è valida anche in Italia per il ricongiungimento?
La risposta è SÌ, a determinate condizioni. La base normativa è l’art. 29, comma 2, TUI: ai fini del ricongiungimento, i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. La giurisprudenza ha ricondotto la kafala a questa norma.
Se il kafil è un cittadino straniero regolarmente soggiornante:
- La Cassazione ha riconosciuto la kafala come presupposto del ricongiungimento ai sensi dell’art. 29 TUI già dal 2008 (Cass. 7472/2008; Cass. 1908/2010)
- Il minore deve avere meno di 18 anni al momento della presentazione della domanda (art. 29, comma 2, TUI). La Corte d’appello di Milano (sent. n. 758/2020) ha riconosciuto la kafala per il makful minorenne al rilascio del nulla osta, anche se divenuto maggiorenne durante il giudizio
Se il kafil è un cittadino italiano:
- Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 16 settembre 2013, n. 21108) hanno stabilito che non può essere rifiutato il nulla osta al minore affidato in kafala dal giudice straniero a un cittadino italiano, se il minore è a suo carico o convive con lui nel Paese di provenienza, oppure se gravi motivi di salute impongono che sia da lui assistito personalmente
- La Cassazione ha poi esteso il principio alla kafala negoziale omologata da un’autorità pubblica (Cass. 1843/2015; Cass. 28154/2017)
Il controllo del giudice:
- Con la sentenza Cass. 11 novembre 2020, n. 25310 la Cassazione ha annullato una decisione che aveva accolto il ricongiungimento di un minore affidato al fratello con una semplice dichiarazione della madre, perché i giudici non avevano applicato i principi sulla kafala: occorre verificare la ragione concreta dell’affidamento, la sua compatibilità con l’ordinamento di provenienza e la coerenza con l’interesse del minore
- Per i familiari di cittadini UE, la Corte di giustizia UE (causa C-129/18, SM, 26 marzo 2019) ha stabilito che il minore in kafala non è un “discendente diretto”, ma lo Stato deve agevolarne l’ingresso come “altro familiare”, valutando l’interesse del minore
Nota importante: La kafala deve essere formale e documentata: un provvedimento del giudice o un accordo omologato da un’autorità pubblica del Paese d’origine, non un semplice accordo privato o verbale. Anche con un provvedimento formale, il riconoscimento non è automatico: conta la verifica in concreto dell’interesse del minore.
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Tabella comparativa: Kafala negoziale vs Giudiziale
| Aspetto | KAFALA NEGOZIALE (CONSENSUALE) | KAFALA GIUDIZIALE |
|---|---|---|
| Chi decide | Famiglia d’origine + kafil (accordo), con omologazione di un’autorità pubblica | Giudice o autorità pubblica |
| Quando si usa | I genitori affidano volontariamente il minore a un parente o a una persona di fiducia | Minore in stato di abbandono (orfano, genitori scomparsi, gravi negligenze familiari) |
| Procedura formazione | Atto davanti a notaio o autorità locale, omologato da un’autorità pubblica (ad es. giudice) | Procedimento giudiziale + emissione decreto kafala |
| Consenso famiglia | Espresso e volontario | Non richiesto (minore abbandonato) |
| Documentazione | Atto di kafala + provvedimento di omologazione | Decreto giudiziale kafala |
| Riconoscimento in Italia | Ammesso se omologata da un’autorità pubblica (Cass. 1843/2015; 28154/2017) | Ammesso (Cass. SU 21108/2013) |
| Controlli italiani | Verifica della ragione concreta dell’affidamento e dell’interesse del minore (Cass. 25310/2020) | Verifica del provvedimento estero e dell’interesse del minore |
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Checklist documenti necessari per kafala
Per ottenere il ricongiungimento tramite kafala, è essenziale raccogliere una documentazione completa e accurata. Ecco cosa serve:
Documenti relativi al minore:
- Certificato di nascita (tradotto in italiano e legalizzato o apostillato)
- Provvedimento di kafala (decreto del giudice o atto omologato dall’autorità competente nel Paese d’origine) — tradotto in italiano e legalizzato o apostillato
- Passaporto valido del minore (fotocopia)
- Prova che il minore è a carico o convive con il kafil (ad es. trasferimenti di denaro, documenti sulla convivenza), rilevante secondo la giurisprudenza
Documenti relativi al Kafil:
- Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (se il kafil è straniero)
- Documenti di identità del kafil (passaporto o carta d’identità) — fotocopia
- Eventuali certificati (penale, medico, stato civile) richiesti dall’autorità straniera per costituire la kafala: servono nel Paese d’origine, non fanno parte dei requisiti del nulla osta italiano
Documenti economici e alloggiativi:
- Certificazione reddito del kafil (CU, dichiarazione redditi, buste paga; Modello S3 per i lavoratori dipendenti)
- Certificazione alloggio: contratto di affitto registrato o titolo di proprietà e idoneità alloggiativa del Comune; per un solo minore di 14 anni è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio (Modello S1)
Documenti amministrativi:
- Domanda di nulla osta compilata online sul Portale ALI con SPID o CIE
- Marca da bollo (€16 per domanda)
Consiglio: I documenti esteri vanno tradotti in italiano (traduzione certificata conforme dal Consolato o asseverata) e legalizzati, oppure apostillati se il Paese aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961. Traduzioni “fai da te” non sono valide. Conserva ORIGINALI e copie autenticate di tutto.
Apostille, legalizzazione e traduzioni Paese per Paese: documenti esteri per il ricongiungimento familiare.
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Requisiti del Kafil
Occorre distinguere due livelli: i requisiti per diventare kafil, stabiliti dalla legge del Paese che costituisce la kafala, e i requisiti per chiedere il ricongiungimento in Italia, stabiliti dal Testo Unico Immigrazione.
Requisiti per costituire la kafala (legge del Paese d’origine):
- Sono fissati dalla legge straniera e verificati dall’autorità straniera che pronuncia o omologa la kafala: possono riguardare, ad esempio, età, religione, stato civile, condotta e capacità economica del kafil
- Non sono requisiti posti dalla legge italiana: le autorità italiane verificano che la kafala sia stata validamente costituita e che il ricongiungimento corrisponda all’interesse del minore
Requisiti per il ricongiungimento in Italia (kafil straniero, art. 29 TUI):
- Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
- Reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (7.101,12 € nel 2026), aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere
- Alloggio idoneo, accertato dal Comune anche in base al numero degli occupanti (per un solo minore di 14 anni basta il consenso del titolare dell’alloggio)
- Il requisito dei 2 anni di soggiorno legale introdotto dal DL 145/2024 non si applica ai figli minori e quindi ai minori affidati, equiparati ai figli
- I titolari di protezione internazionale sono esonerati dai requisiti di reddito e alloggio (art. 29-bis TUI)
Importante: Le autorità italiane valuteranno ogni caso alla luce del preminente interesse del minore. Anche se sulla carta i requisiti sono soddisfatti, se ci sono dubbi sulla genuinità dell’affidamento potranno richiedere ulteriori prove o negare il ricongiungimento; contro il diniego si può ricorrere al giudice.
Per i requisiti generali di reddito, alloggio e permesso leggi la guida completa sul ricongiungimento familiare: requisiti, familiari ammessi e procedura.
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Come ottenere il nulla osta: procedura descrittiva
Il nulla osta è il primo e decisivo passaggio per il ricongiungimento tramite kafala. I passaggi fondamentali sono gli stessi in tutte le Prefetture, anche se la documentazione richiesta può variare.
Il nulla osta viene rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura del luogo dove il kafil risiede in Italia. Attesta la sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento.
Per ottenere il nulla osta, il kafil (o il suo avvocato) presenta la domanda online sul Portale ALI, con SPID o CIE, allegando: documentazione personale del kafil (identità, permesso, reddito, alloggio), documentazione del minore (certificato di nascita, passaporto) e il provvedimento di kafala, tradotto e legalizzato o apostillato.
Una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico istruisce la pratica: controlla la completezza della documentazione, i requisiti di reddito e alloggio e l’assenza di motivi ostativi. Durante questa fase può richiedere documentazione integrativa. Se mancano i requisiti, prima del diniego invia un preavviso di rigetto con 10 giorni per presentare osservazioni.
Se tutto è in ordine, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta, che è valido 6 mesi: entro questo termine il minore deve chiedere il visto al Consolato italiano.
Tempi 2026: Lo Sportello Unico deve rilasciare il nulla osta entro 150 giorni dalla domanda (art. 29, comma 8, TUI, come modificato dal DL 146/2025). I tempi reali dipendono da completezza documentazione, carico di lavoro della Prefettura ed eventuali integrazioni. È consigliabile presentare domanda il prima possibile e monitorare il Portale ALI.
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Ruolo di Prefettura, Consolato, Questura e tribunale
La procedura di kafala coinvolge più enti pubblici, ognuno con responsabilità specifiche.
PREFETTURA (Sportello Unico Immigrazione):
- Rilascia il nulla osta: verifica permesso, reddito e alloggio del kafil.
- Istruisce la pratica: chiede documentazione integrativa se necessaria.
- Tempi: entro 150 giorni dalla domanda.
- Dopo l’ingresso: entro 8 giorni il kafil prenota sul Portale ALI l’appuntamento allo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno del minore.
CONSOLATO ITALIANO nel Paese d’origine:
- Rilascia il visto di ingresso per ricongiungimento familiare (visto nazionale tipo D), dopo il nulla osta.
- Verifica i documenti sul rapporto di kafala e sulla minore età e ne accerta l’autenticità.
QUESTURA (Ufficio Immigrazione):
- Rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari al minore, dopo il fotosegnalamento.
- La residenza del minore si registra invece presso l’anagrafe del Comune.
TRIBUNALE ORDINARIO (sezione specializzata immigrazione):
- Decide sui ricorsi contro il diniego del nulla osta, del visto o del permesso di soggiorno (art. 30, comma 6, TUI e art. 20 D.Lgs. 150/2011). Per il diniego del visto è competente il Tribunale di Roma.
- Non esiste in Italia un procedimento specifico e obbligatorio per “convertire” la kafala in affidamento: le norme di attuazione sulla kafala sono state stralciate dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1996 (L. 101/2015), e il riconoscimento della kafala viene valutato nell’ambito della procedura di ricongiungimento.
Flusso sintetico: Sportello Unico della Prefettura (nulla osta) → Consolato (visto) → Ingresso minore → Sportello Unico entro 8 giorni → Questura (permesso di soggiorno) → Comune (residenza). In caso di diniego, ricorso al tribunale ordinario. Proprio per affrontare al meglio tutti questi passaggi e le procedure che ne conseguono, è consigliato affidarti a un avvocato specializzato in materia.
Se la domanda viene respinta, leggi come funziona il ricorso contro il ricongiungimento familiare negato.
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Effetti della terminazione della kafala
La kafala è un rapporto temporaneo: di norma dura fino alla maggiore età del minore, secondo la legge del Paese che l’ha costituita.
Cosa succede quando il minore compie 18 anni:
- Cessazione della kafala: l’affidamento cessa secondo quanto previsto dalla legge del Paese d’origine.
- Minore età al momento della domanda: ai fini del ricongiungimento conta che il makful abbia meno di 18 anni quando viene presentata la domanda di nulla osta (art. 29, comma 2, TUI); il compimento dei 18 anni durante la procedura non fa venir meno, di per sé, il requisito (in questo senso anche Corte d’appello di Milano, sent. n. 758/2020).
- Status migratorio: divenuto maggiorenne, il ragazzo potrà chiedere il rinnovo del permesso alle condizioni di legge o la sua conversione in un permesso per studio o lavoro, se ne ha i requisiti.
- Indipendenza giuridica: il ragazzo diventa maggiorenne e responsabile di sé stesso.
- Rapporto con kafil: il rapporto giuridico termina, ma la relazione personale e familiare può naturalmente continuare.
Pianificazione importante: Se il minore desidera restare in Italia dopo i 18 anni, è bene pianificare con anticipo (almeno 6-12 mesi prima del compimento della maggiore età) quale permesso di soggiorno richiederà (studio, lavoro, famiglia). Consulta il nostro studio legale.
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Tabella costi kafala 2026
| Voce costo | Descrizione | Costo 2026 | Note |
|---|---|---|---|
| Marca da bollo (domanda nulla osta) | Marca da bollo per la domanda sul Portale ALI | €16 | Obbligatoria |
| Traduzione documenti | Traduzione del provvedimento di kafala, certificati, dichiarazioni | €150–€400 (stima indicativa) | Varia per numero documenti, lingua, traduttore |
| Apostille/Legalizzazioni | Su documenti esteri (certificato di nascita, kafala, ecc.) | €50–€150 (stima indicativa) | Dipende da numero documenti e Paese d’origine |
| Idoneità alloggiativa | Certificato rilasciato dal Comune | Variabile secondo il Comune | Non serve se basta il Modello S1 (un solo minore di 14 anni) |
| Visto di ingresso (Consolato) | Visto nazionale tipo D per ricongiungimento familiare | €116 | Pagato in valuta locale al Consolato |
| Permesso di soggiorno | Rilascio del permesso per motivi familiari al minore | Marca da bollo €16 + €30,46 documento elettronico | Il contributo aggiuntivo (€40-€50) è dovuto solo dai maggiorenni |
| Onorari avvocato | Consulenza legale, preparazione domanda, gestione pratica, eventuale ricorso | €500–€2.000 | Fortemente consigliato per evitare errori. Varia per complessità caso |
Nota 2026: Traduzioni e legalizzazioni sono stime basate su tariffe medie e variano per numero di documenti e Paese d’origine del minore. Il ricorso al tribunale in caso di diniego è esente da imposta di bollo e di registro. Consulenza con avvocato specializzato fortemente consigliata — evita errori che costerebbero molto di più in rielaborazioni.
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Link esterni di approfondimento
- Art. 29 D.Lgs. 286/1998 – Ricongiungimento familiare (Brocardi)
- D.Lgs. 286/1998 art. 29 – Testo vigente (Normattiva)
- Cassazione civ., sez. I, 11/11/2020, n. 25310 (kafala negoziale e ricongiungimento)
- Cassazione, Sezioni Unite, 16/09/2013, n. 21108 (kafala e cittadino italiano)
- CGUE, C-129/18, SM (kafala e diritto UE) – Comunicato stampa
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Faq principali

Avv. Fabrizio Mendola
Avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Assistenza su protezione internazionale, colloquio in Commissione Territoriale, rigetti e ricorsi.

