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Perdita e riacquisto della cittadinanza italiana

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Pubblicato il 7 Febbraio 2022 · Ultimo aggiornamento: 30 Settembre 2026 · Fabrizio Mendola

Perdita e riacquisto cittadinanza italiana 2026: Art. 13 e Art. 17

Perdita e riacquisto cittadinanza italiana

Punti chiave

In sintesi

  • Perdita cittadinanza: 3 modi — Perdita per legge (incarico o servizio militare per uno Stato estero dopo l’intimazione del Governo, casi di guerra), Rinuncia (con altra cittadinanza e residenza all’estero), Revoca (art. 10-bis per terrorismo).
  • Riacquisto: Art. 13 L. 91/1992 — 5 modalità: servizio militare italiano, pubblico impiego italiano, dichiarazione + residenza entro 1 anno, 1 anno di residenza in Italia (automatico), ex art. 12 con residenza di 2 anni.
  • Art. 17: finestra 2025-2027 — Fino al 31/12/2027 può riacquistarla con una dichiarazione chi l’ha persa in base alla legge del 1912 ed è nato in Italia o vi ha risieduto per almeno 2 anni continuativi. Contributo €250, dichiarazione al Comune/Consolato.
  • Procedura: affidarsi a avvocato — Art. 13 e Art. 17 richiedono di verificare con attenzione requisiti e documenti, e di difendersi da un’eventuale inibizione del Ministero.
  • Inibizione Ministero — Nei casi di riacquisto per residenza, il Ministro dell’Interno può impedirlo entro 1 anno per gravi e comprovati motivi, su conforme parere del Consiglio di Stato. Il decreto si può impugnare.

Aggiornamento 2026: Il D.L. 36/2025, convertito dalla L. 74/2025, ha riscritto l’art. 17 L. 91/1992: dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 può riacquistare la cittadinanza con una dichiarazione chi l’ha persa in base agli artt. 8, nn. 1 e 2, o 12 della legge 555/1912 ed è nato in Italia o vi ha risieduto per almeno 2 anni continuativi. L’art. 13 è invariato. La revoca dell’art. 10-bis può essere disposta entro 10 anni dalla condanna definitiva e solo se l’interessato possiede o può acquisire un’altra cittadinanza. Contributo €250 invariato.

La cittadinanza non è solo acquisibile: può anche perdersi o essere revocata secondo la legge italiana. Questo articolo fornisce la guida completa a perdita, riacquisto e rimedi nel 2026. Per il quadro generale delle modalità di acquisto vedi la guida alla cittadinanza italiana per stranieri.

 

 

  • Indice articolo
  • Come si perde la cittadinanza italiana: 3 ipotesi
  • Tabella comparativa: Perdita per legge vs Revoca
  • Cosa succede se rinuncio alla cittadinanza: apolidi e vincoli
  • Riacquisto con Art. 13 L. 91/1992: 5 modalità e importanza dell’avvocato
  • Art. 17: finestra straordinaria 2025-2027 (scadenza 31/12/2027)
  • Checklist documenti per riacquistare la cittadinanza
  • Se il Ministero inibisce il riacquisto: rimedi e ricorso
  • Tabella: Decorrenza e costi del riacquisto 2026
  • Link esterni di approfondimento
  • Vuoi una consulenza legale?

 

Come si perde la cittadinanza italiana: 3 ipotesi

Dal 16 agosto 1992 acquistare volontariamente un’altra cittadinanza non fa più perdere quella italiana (vedi la guida sulla doppia cittadinanza). La cittadinanza italiana si perde, o può essere revocata, in tre scenari principali:

PERDITA PER LEGGE (Art. 12 e Art. 3 L. 91/1992)

  • Impiego pubblico o carica pubblica presso uno Stato estero, un ente pubblico estero o un ente internazionale cui l’Italia non partecipa, oppure servizio militare per uno Stato estero: la cittadinanza si perde solo se l’interessato, avvertito dal Governo italiano, non abbandona l’incarico o il servizio entro il termine fissato (art. 12, c. 1)
  • In caso di guerra con uno Stato estero: chi ha accettato o mantenuto un impiego, una carica o un servizio militare per quello Stato, o ne ha acquistato volontariamente la cittadinanza, perde quella italiana al momento della cessazione dello stato di guerra (art. 12, c. 2)
  • Adottato: revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato, se possiede o riacquista un’altra cittadinanza (art. 3, c. 3)

RINUNCIA (Art. 11 e Art. 14 L. 91/1992)

  • Il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza può rinunciare a quella italiana se risiede o stabilisce la residenza all’estero: servono entrambe le condizioni (art. 11)
  • I figli che hanno acquistato la cittadinanza da minori insieme al genitore possono rinunciarvi, divenuti maggiorenni, se hanno un’altra cittadinanza (art. 14); lo stesso vale per chi l’ha acquistata da minore con la dichiarazione dei genitori (art. 4, c. 1-ter)
  • Adottato: può rinunciare se l’adozione è revocata per fatto NON imputabile all’adottato e possiede un’altra cittadinanza

REVOCA (Art. 10-bis L. 91/1992)

  • Riguarda chi ha ACQUISITO la cittadinanza per residenza, per matrimonio o come nato in Italia al compimento dei 18 anni (artt. 9, 5 e 4, c. 2), non i cittadini per nascita
  • In caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione (art. 407, c. 2, lett. a), n. 4, c.p.p.; artt. 270-ter e 270-quinquies.2 c.p.)
  • Solo se l’interessato possiede o può acquisire un’altra cittadinanza
  • Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza

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Tabella comparativa: Perdita per legge vs Revoca

AspettoPERDITA PER LEGGE (Art. 12)REVOCA (Art. 10-bis)
Chi la subisceCittadini italiani (sia per nascita che naturalizzati)SOLO chi ha ACQUISITO la cittadinanza ex artt. 4, c. 2, 5 e 9
CauseIncarico pubblico o servizio militare per uno Stato estero mantenuto dopo l’intimazione del Governo; casi di guerraCondanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione (art. 407 c.p.p.; artt. 270-ter e 270-quinquies.2 c.p.)
Come operaPer effetto della legge, alla scadenza del termine fissato dal Governo (o alla fine dello stato di guerra)SU DECISIONE dello Stato (DPR su proposta del Ministro dell’Interno)
TempisticheDal verificarsi delle condizioni previsteEntro 10 anni dal passaggio in giudicato della condanna
Riacquisto possibile?SÌ nel caso del c. 1 (art. 13, lett. e); NO nel caso di guerra (c. 2)La legge non lo disciplina espressamente: da valutare caso per caso
RimediContestazione se i presupposti non sussistevanoImpugnazione del decreto di revoca; rilevanza di un’eventuale revisione della condanna

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Cosa succede se rinuncio alla cittadinanza: apolidi e vincoli

Quando un cittadino rinuncia alla cittadinanza italiana, molti si chiedono se diventa automaticamente apolide. La risposta è NO: la legge italiana protegge da questo.

La rinuncia è ammessa SOLO se la persona possiede già un’altra cittadinanza e risiede all’estero (art. 11 L. 91/1992). In questo modo si evita la condizione di apolide (senza cittadinanza di alcuno Stato). La dichiarazione di rinuncia si rende all’autorità consolare del luogo di residenza, ed è soggetta al contributo di €250.

L’apolidia si crea in casi specifici: modifica dei confini territoriali, conflitti di legge tra Stati, problemi amministrativi, mancata registrazione della nascita, essere figlio di apolidi. Secondo l’UNHCR, gli apolidi sono soggetti fragili e la comunità internazionale li protegge con strumenti specifici.

Importante: Prima di rinunciare alla cittadinanza italiana valuta con attenzione gli effetti, anche sui figli nati all’estero, che dal 2025 possono non ricevere automaticamente la cittadinanza italiana. Consulta un avvocato PRIMA di rinunciare.

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Riacquisto con Art. 13 L. 91/1992: 5 modalità e importanza dell’avvocato

L’articolo 13 della Legge 91/1992 è la strada ordinaria per riacquistare la cittadinanza italiana dopo averla persa. La legge prevede 5 diverse modalità di riacquisto, ciascuna con requisiti e procedure specifiche:

Modalità 1 (lett. a): Servizio militare effettivo per lo Stato italiano con dichiarazione preventiva di volerla riacquistare. Dopo la sospensione della leva obbligatoria è un’ipotesi di rara applicazione.

Modalità 2 (lett. b): Assunzione, attuale o pregressa, di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, con dichiarazione di riacquisto.

Modalità 3 (lett. c): Dichiarazione di riacquisto resa al Comune o al Consolato, con residenza stabilita in Italia (già o entro 1 anno dalla dichiarazione).

Modalità 4 (lett. d): Riacquisto automatico dopo 1 anno dalla data in cui si è stabilita la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Modalità 5 (lett. e): Per chi ha perso la cittadinanza per non aver rispettato l’intimazione del Governo (art. 12, c. 1): dichiarazione di riacquisto, residenza legale in Italia da almeno 2 anni e prova di aver abbandonato l’impiego, la carica o il servizio estero.

Nelle modalità 3, 4 e 5 il riacquisto non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’Interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato, entro un anno dal verificarsi delle condizioni.

Eccezioni (riacquisto NON ammesso): Chi ha perso la cittadinanza per revoca dell’adozione (art. 3, comma 3) o in caso di guerra (art. 12, comma 2) non può riacquistarla con l’art. 13.

Importanza dell’avvocato: Il riacquisto con Art. 13 richiede di verificare quale modalità si applica, dove presentare la dichiarazione, quali documenti servono e come difendersi da un’eventuale inibizione. Un avvocato specializzato evita errori e anticipa obiezioni. Non improvvisare.

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Art. 17: finestra straordinaria 2025-2027 (scadenza 31/12/2027)

SCADENZA: 31 DICEMBRE 2027

Il D.L. 36/2025, convertito dalla L. 74/2025, ha riscritto l’articolo 17 della Legge 91/1992, aprendo una finestra straordinaria per riacquistare la cittadinanza italiana.

Chi può richiederla?

  • Chi ha perso la cittadinanza in applicazione degli artt. 8, nn. 1 e 2, o 12 della Legge 555 del 1912, cioè prima del 16 agosto 1992 (per esempio per acquisto volontario di un’altra cittadinanza o, da minore, per la naturalizzazione del genitore)
  • E che sia nato in Italia OPPURE vi sia stato residente per almeno 2 anni continuativi
  • Resta fermo l’art. 3-bis sulla cittadinanza per discendenza dei nati all’estero: vedi la guida alla cittadinanza italiana iure sanguinis

Finestra aperta: Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027.

Procedura art. 17:

  • Presenta la dichiarazione di riacquisto all’ufficiale di stato civile del Comune (se residente in Italia) oppure al Consolato italiano (se residente all’estero)
  • Paga il contributo di €250 previsto per le dichiarazioni di riacquisto
  • Allega la documentazione: atto di nascita, prova della perdita della cittadinanza e, se non sei nato in Italia, prova della residenza biennale
  • Il riacquisto ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste

Non aspettare: Se rientri nei requisiti, la finestra chiude il 31/12/2027: dopo questa data non ci sarà più questa opportunità. Considera anche i tempi per raccogliere i documenti storici e ottenere un appuntamento. Consulta un avvocato specializzato per verificare i tuoi requisiti.

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Checklist documenti per riacquistare la cittadinanza

I documenti richiesti variano in base alla modalità Art. 13 o Art. 17. Ecco una checklist di massima:

Documenti di regola necessari (Art. 13 e Art. 17):

  • Passaporto valido
  • Atto di nascita (se estero, legalizzato o apostillato e tradotto in italiano)
  • Documentazione sulla perdita della cittadinanza (per esempio l’atto di naturalizzazione straniera con la data)
  • Dichiarazione di riacquisto sottoscritta davanti all’ufficiale di stato civile o all’autorità consolare
  • Contributo €250 (ricevuta di pagamento)

Documenti aggiuntivi per Art. 13 modalità specifiche:

  • Modalità 1 (militare): certificazione del servizio militare italiano
  • Modalità 2 (pubblico impiego): certificazione dell’assunzione presso l’amministrazione statale
  • Modalità 3 e 4 (residenza): iscrizione anagrafica in Italia
  • Modalità 5 (ex art. 12): residenza di 2 anni + prova dell’abbandono dell’incarico o servizio estero

Documenti aggiuntivi per Art. 17:

  • Atto di nascita italiano, se sei nato in Italia
  • Prova di almeno 2 anni di residenza continuativa in Italia, se non sei nato in Italia
  • Documentazione che provi la perdita della cittadinanza in base alla legge del 1912 (per esempio certificato di naturalizzazione estera con la data)

Consiglio: Prima di raccogliere documenti, contatta il Comune o il Consolato competente per l’elenco PRECISO richiesto: ogni ufficio può avere varianti. Alcuni Consolati, per esempio, richiedono che l’atto di nascita dei nati all’estero fosse trascritto in Italia prima della perdita.

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Se il Ministero inibisce il riacquisto: rimedi e ricorso

Nei casi di riacquisto dell’Art. 13 lettere c), d) ed e), il Ministro dell’Interno può inibire il riacquisto con decreto entro 1 anno dal verificarsi delle condizioni, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato.

Cosa significa inibizione?

  • Il riacquisto non ha effetto: il Ministero lo comunica con decreto motivato
  • Servono motivi gravi e comprovati, per esempio legati a condanne o alla sicurezza
  • Se entro l’anno non interviene alcuna inibizione, il riacquisto resta efficace

Rimedi se inibizione:

  • Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del decreto, contestandone l’illegittimità (per esempio per motivazione insufficiente o fatti travisati)
  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in alternativa, entro 120 giorni
  • Documentazione difensiva: prove che contrastino i motivi indicati nel decreto (per esempio certificati penali aggiornati, provvedimenti di riabilitazione, prova dell’inserimento lavorativo e familiare)

Importante: Se ricevi un decreto di inibizione, rivolgiti subito a un avvocato specializzato: i termini per impugnarlo sono brevi. Vedi anche la guida su diniego della cittadinanza e ricorso.

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Tabella: Decorrenza e costi del riacquisto 2026

ProceduraQuando ha effettoCosti 2026Note
Art. 13 lett. a (militare)Dopo il servizio, con dichiarazione preventiva€250 (contributo art. 9-bis)Rara applicazione dopo la sospensione della leva
Art. 13 lett. b (pubblico impiego)Con l’impiego e la dichiarazione€250 (contributo art. 9-bis)Impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero
Art. 13 lett. c (dichiarazione + residenza)Dal giorno successivo al verificarsi delle condizioni€250 (contributo art. 9-bis)Il Ministero può inibire entro 1 anno
Art. 13 lett. d (1 anno di residenza)Dopo 1 anno di residenza, salvo rinunciaDa verificare con il ComuneAccertato d’ufficio dal Comune; il Ministero può inibire entro 1 anno
Art. 13 lett. e (ex art. 12, 2 anni di residenza)Dal giorno successivo al verificarsi delle condizioni€250 (contributo art. 9-bis)Richiede prova dell’abbandono dell’incarico estero
Art. 17 (finestra 2025-2027)Dal giorno successivo alla dichiarazione€250 (contributo art. 9-bis)SCADENZA 31/12/2027

Nota 2026: I tempi di registrazione dipendono dal Comune o dal Consolato. Nelle ipotesi dell’art. 13 lett. c, d ed e il Ministero può inibire il riacquisto fino a 12 mesi dal verificarsi delle condizioni. Conserva ricevute e segui il procedimento.

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Link esterni di approfondimento

  • Legge 91/1992 – Cittadinanza italiana (Normattiva)
  • D.L. 28 marzo 2025, n. 36 – Nuovo art. 17 (Normattiva)
  • Consolato di Metz – Riacquisto della cittadinanza
  • UNHCR – Apolidi e protezione internazionale

 

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Faq principali

No: dal 16/08/1992 l’acquisizione volontaria di una cittadinanza straniera NON fa perdere quella italiana (va però comunicata entro tre mesi all’ufficiale di stato civile o al Consolato). Restano solo casi specifici: rinuncia, se hai un’altra cittadinanza e risiedi all’estero; perdita per legge se mantieni un incarico pubblico o un servizio militare per uno Stato estero nonostante l’intimazione del Governo, o in caso di guerra; revoca per terrorismo (art. 10-bis).

L’art. 13 prevede 5 modalità: servizio militare italiano; pubblico impiego alle dipendenze dello Stato; dichiarazione + residenza in Italia entro 1 anno; 1 anno di residenza in Italia (automatico, salvo rinuncia); ex art. 12 con 2 anni di residenza + prova dell’abbandono del servizio estero. Nei casi basati sulla residenza il Ministero può inibire il riacquisto entro 1 anno. Le dichiarazioni sono soggette al contributo di €250. NON è riacquistabile se persa per revoca dell’adozione o in caso di guerra. Consulta un avvocato per verificare quale modalità riguarda te.

Sì, se rientri nei requisiti: l’art. 17 L. 91/1992, riscritto nel 2025, consente dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 di riacquistare la cittadinanza a chi l’ha persa in base agli artt. 8, nn. 1 e 2, o 12 della legge 555/1912 ed è nato in Italia o vi ha risieduto per almeno 2 anni continuativi. Serve una dichiarazione al Comune o al Consolato, con contributo di €250. Scadenza: 31/12/2027.

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Avv. Fabrizio Mendola

Avvocato partner esperto in diritto dell’immigrazione e della cittadinanza. Assiste i clienti nelle domande di cittadinanza, nei solleciti e nei ricorsi contro il diniego.

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