Nulla osta: presupposti per il rilascio, procedura e tempistiche
Il nulla osta per il lavoro subordinato di lavoratori stranieri è un atto amministrativo con cui un datore di lavoro che ne fa richiesta può assumere un lavoratore residente all’estero in maniera regolare.
È disciplinato dal c.d. Decreto Flussi, che stabilisce le quote di ingressi in Italia per fini lavorativi ed indica i tempi per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.
Ciò significa, in parole povere, che l’ingresso nel territorio della Repubblica di lavoratori stranieri può avvenire solo nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
- Indice articolo
- Presupposti per il rilascio del nulla osta
- Procedura
- Quanto tempo ci vuole
- Link esterni di approfondimento
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Presupposti per il rilascio del nulla osta
Per quanto concerne i presupposti necessari e sufficienti per poter richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno, è bene precisare fin da subito che essi, in astratto, possono variare.
Negli anni, infatti, vengono precisati nel decreto flussi, tuttavia, in generale risultano essere sempre i medesimi.
In primis, è necessario avere un reddito minimo da parte del datore di lavoro richiedente, nonché l’esistenza di una sistemazione alloggiativa per il soggetto lavoratore straniero.
È necessaria altresì una proposta di contratto di soggiorno avente tutti gli elementi essenziali dell’accordo (ovvero le prestazioni, orario, contratto di lavoro), con il relativo impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel proprio Paese d’origine in caso di allontanamento.
Infine, è necessaria la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del lavoratore straniero.
Infine, il datore di lavoro, prima di richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, deve attivare, presso il Centro per l’impiego competente, una procedura per la verifica dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Testo Unico sull’Immigrazione.
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Procedura
Il datore di lavoro che vuole assumere dei lavoratori stranieri, deve inviare una richiesta telematica al Ministero dell’Interno.
In seguito, tali richieste verranno esaminate in ordine cronologico dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
A seguito di una procedura istruttoria finalizzata ad accertare le condizioni di ammissibilità del lavoratore e la validità delle condizioni contrattuali proposte, è possibile ottenere un nulla osta della durata semestrale.
Su richiesta del datore di lavoro, poi, lo Sportello Unico per l’immigrazione trasmette anche il nulla osta agli organi diplomatici del Paese di residenza del lavoratore straniero, e gli uffici consolari rilasciano il visto necessario per l’ingresso del lavoratore nel territorio italiano.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il beneficiario di nulla osta deve comunicare allo sportello unico per l’immigrazione (tramite posta elettronica certificata) l’avvenuto ingresso, allegando copia del visto e dell’apposito timbro.
Il SUI provvederà poi alla convocazione del lavoratore allo Sportello, al fine di fargli sottoscrivere il contratto di soggiorno (in presenza di entrambe e parti), e di consegnare il kit per la richiesta del permesso di soggiorno di lavoro da spedire alla Questura.
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Quanto tempo ci vuole
Secondo quanto disciplinato dal Testo Unico sull’immigrazione, il tempo massimo per ottenere una risposta a seguito dell’invio della richiesta di nulla osta è di 60 giorni in caso di lavoro subordinato non stagionale (art. 22 comma 5) e 20 giorni per il lavoro subordinato stagionale (art. 24 comma 2).
Qualora la documentazione allegata dovesse risultare incompleta, oppure in caso di irregolarità sanabile, i termini decorrono dal momento della regolarizzazione e/o integrazione della documentazione).
Si tratta, però, termini non perentori e lo Sportello Unico può impiegare anche più giorni senza sanzioni e/o effetti automatici.
In caso di lavoro stagionale, l’articolo 24 comma 5 del Testo Unico Immigrazione prevede l’ipotesi del silenzio assenso, ma solo se ricorrono due condizioni: il lavoratore straniero deve essere già stato autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro presso lo stesso richiedente, ed inoltre tale soggetto deve essere stato regolarmente assunto e deve aver rispettato le condizioni previste dal permesso di soggiorno.
Quando si applica il silenzio assenso, non viene emesso il nulla osta ma si può richiedere direttamente il visto di ingresso presso l’Autorità Consolare.
Al fine di accelerare i tempi necessari per ottenere il nulla osta, il legislatore, con il Decreto Legge n. 73 del 2022, ha varato norme dirette a snellire l’iter per il rilascio, valevoli sia per il decreto flussi 2021 che per il decreto flussi 2022.
In estrema sintesi, la normativa testé citata prevede il rilascio del nulla osta entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto.
Tuttavia, occorre precisare che non è dato sapere, ad oggi, se la suddetta normativa troverà applicazione anche per il decreto flussi 2023 oppure il Governo introdurrà altre novità.
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Gerardo Attanasio
Mi chiamo Gerardo Attanasio e sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Salerno. Sto conseguendo un Master in Diritto antitrust, mercato e big data.