Cittadinanza per beneficio di legge 2026: procedura, dichiarazione per i minori, meriti speciali

Punti chiave
In sintesi
- Beneficio di legge (Art. 4, c. 1, L. 91/1992) — per chi ha un genitore o un nonno cittadino italiano per nascita: servizio militare per lo Stato italiano, pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, oppure almeno 2 anni di residenza legale in Italia al compimento dei 18 anni (con dichiarazione entro 1 anno).
- Nati in Italia (Art. 4, c. 2) — chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino ai 18 anni diventa cittadino con una dichiarazione entro 1 anno dalla maggiore età. Non serve un ascendente italiano.
- Minori figli di cittadini per nascita (Art. 4, c. 1-bis) — dichiarazione dei genitori entro 3 anni dalla nascita, gratuita dal 2026. Per chi era minorenne al 24/05/2025 il termine transitorio è stato prorogato al 31/05/2029.
- Meriti speciali (Art. 9, c. 2, L. 91/1992) — concessione straordinaria e discrezionale con decreto del Presidente della Repubblica, per eminenti servizi resi all’Italia o per eccezionale interesse dello Stato.
- Uffici e costi — Le dichiarazioni si rendono all’ufficiale di stato civile del Comune (in Italia) o al Consolato (all’estero). Contributo di €250, tranne che per la dichiarazione dei genitori entro 3 anni dalla nascita e per quella transitoria, gratuite.
Aggiornamento 2026: Il D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla L. 23 maggio 2025, n. 74, ha aggiunto all’art. 4 L. 91/1992 il comma 1-bis (dichiarazione per i minori figli di cittadini per nascita) e il comma 1-ter (rinuncia alla maggiore età), e ha esteso l’art. 4, c. 1, agli ascendenti che “sono o sono stati” cittadini per nascita. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha portato da 1 a 3 anni il termine della dichiarazione dei genitori e l’ha resa gratuita dal 1° gennaio 2026. La L. 28 febbraio 2026, n. 26 (milleproroghe) ha prorogato dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine transitorio per chi era minorenne al 24 maggio 2025. Invariata la disciplina dei meriti speciali.
Nel nostro ordinamento giuridico lo status di cittadino può essere acquistato in diversi modi: automaticamente, su richiesta, oppure per beneficio di legge o meriti speciali.
I primi due rappresentano modalità “fisiologiche” (ordinarie). Gli ultimi due sono eccezioni alla regola: casi particolari che richiedono requisiti specifici.
Questo articolo approfondisce entrambe le vie straordinarie di acquisto della cittadinanza italiana nel 2026. Per il quadro generale di tutte le modalità leggi la guida alla cittadinanza italiana per stranieri.
- Indice articolo
- Tabella comparativa: Beneficio di legge vs Meriti speciali
- Beneficio di legge: requisiti e casi previsti
- Procedura step-by-step: come richiedere beneficio di legge
- Minori figli di cittadini per nascita: termine transitorio al 31/05/2029
- Checklist documenti per beneficio di legge (Caso 1/2/3)
- Meriti speciali: cos’è e come si ottiene (non automatica)
- Procedura meriti speciali: chi propone e come funziona
- Chi contattare: Comune, Consolato, Ministero
- Tabella: costi 2026
- Scenario pratico: sono minorenne, genitori riconosciuti italiani, come faccio?
- Link esterni di approfondimento
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Tabella comparativa: Beneficio di legge vs Meriti speciali
Ecco le differenze essenziali tra i due modi straordinari di acquisto della cittadinanza:
| Aspetto | BENEFICIO DI LEGGE (Art. 4 L. 91/1992) | MERITI SPECIALI (Art. 9, c. 2, L. 91/1992) |
|---|---|---|
| Fondamento legale | Art. 4, commi 1, 1-bis e 2, L. 91/1992 (commi 1-bis e 1-ter introdotti dal D.L. 36/2025) | Art. 9, comma 2, L. 91/1992 |
| Requisiti principali | Genitore o nonno cittadino per nascita + servizio militare, pubblico impiego o residenza legale in Italia; oppure nascita e residenza legale ininterrotta in Italia fino ai 18 anni | Eminenti servizi resi all’Italia O eccezionale interesse dello Stato |
| Chi la richiede? | L’interessato STESSO con una dichiarazione (per i minori, i genitori o il tutore) | La legge non prevede una domanda dell’interessato: l’iniziativa è del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Esteri |
| Procedura | Dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune o all’autorità consolare | Proposta del Ministro + parere del Consiglio di Stato + deliberazione del Consiglio dei Ministri + DPR |
| Chi concede? | Nessuna concessione: la cittadinanza si acquista per legge, verificati i requisiti | Presidente della Repubblica (con DPR discrezionale) |
| Discrezionalità? | NO — acquisto se i requisiti sono provati | SÌ — totalmente discrezionale, valutazione caso per caso |
| Costi 2026 | Contributo €250 (art. 9-bis), tranne la dichiarazione dei genitori entro 3 anni dalla nascita e quella transitoria, gratuite | Procedura d’ufficio |
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Beneficio di legge: requisiti e casi previsti
Il beneficio di legge (art. 4, c. 1, L. 91/1992) consente l’acquisizione della cittadinanza italiana a stranieri o apolidi il cui padre, madre o nonno è o è stato cittadino italiano per nascita e che si trovano in uno dei seguenti casi:
CASO 1: Servizio militare effettivo
- Prestare effettivo servizio militare per lo Stato italiano
- Con dichiarazione preventiva di voler acquistare la cittadinanza (PRIMA di iniziare il servizio)
- Dopo la sospensione della leva obbligatoria è un’ipotesi di rara applicazione
CASO 2: Assunzione in pubblico impiego
- Essere assunto in un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano
- Anche all’estero (per esempio presso ambasciate e consolati)
- Con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza
CASO 3: Residenza in Italia alla maggiore età
- Al compimento dei 18 anni, risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni
- Dichiarare entro 1 anno dalla maggiore età (dai 18 ai 19 anni) di voler acquistare la cittadinanza
- Scadenza tassativa: se non dichiara entro 1 anno dai 18 anni, non può più usare questa via
ALTRI CASI DELL’ART. 4 (senza i requisiti del comma 1)
- Nati in Italia da genitori stranieri (art. 4, c. 2): chi ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni dalla nascita fino ai 18 anni diventa cittadino se lo dichiara entro 1 anno dalla maggiore età. Non serve un ascendente italiano. Gli inadempimenti dei genitori o degli uffici (per esempio un’iscrizione anagrafica tardiva) non sono imputabili all’interessato, che può provare la residenza con altra documentazione (art. 33 D.L. 69/2013); il Comune deve informarlo nei 6 mesi prima dei 18 anni.
- Minori figli di cittadini per nascita (art. 4, c. 1-bis): diventano cittadini con una dichiarazione dei genitori o del tutore, se il minore poi risiede legalmente in Italia per almeno 2 anni continuativi, oppure se la dichiarazione è resa entro 3 anni dalla nascita o dall’adozione. Vedi la sezione sul termine transitorio.
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Procedura step-by-step: come richiedere beneficio di legge
La procedura varia leggermente a seconda del caso. Ecco il processo completo:
STEP 1: Verifica il tuo caso e i requisiti
- Per i casi 1, 2 e 3: verificare che il padre, la madre o un nonno sia o sia stato cittadino italiano per nascita (non per naturalizzazione)
- Verificare di rientrare nel CASO 1 (militare), CASO 2 (pubblico impiego) o CASO 3 (residenza), oppure nei casi dei nati in Italia o dei minori
- Per le vie basate sulla residenza: verificare la continuità della residenza legale (titolo di soggiorno e iscrizione anagrafica)
- Consultare un avvocato se hai dubbi sui requisiti
STEP 2: Raccolta documentazione
- Atti di stato civile che provano la discendenza dal genitore o nonno cittadino per nascita (nascita, matrimonio), legalizzati o apostillati e tradotti se esteri
- Certificato storico di residenza e titoli di soggiorno (per CASO 3 e per i nati in Italia)
- Passaporto o documento di identità valido
- Il tuo atto di nascita (legalizzato o apostillato e tradotto, se estero)
- Se militare: documentazione del servizio
- Se pubblico impiego: atto di assunzione o certificazione dell’amministrazione
- Ricevuta del contributo di €250, quando dovuto
STEP 3: Contatta l’ufficio competente
- Se residente in Italia: ufficiale di stato civile del Comune di residenza
- Se residente all’estero: Consolato italiano competente per il luogo di residenza
- Chiedi le modalità di appuntamento e la modulistica
- Chiedi l’elenco preciso di documenti richiesti (può variare per ufficio)
STEP 4: Resa della dichiarazione
- La dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza si rende davanti all’ufficiale di stato civile o all’autorità consolare (art. 23 L. 91/1992)
- Allega TUTTA la documentazione raccolta
- Per i minori (art. 4, c. 1-bis) la dichiarazione è resa dai genitori o dal tutore
- Conserva copia della dichiarazione e della ricevuta
STEP 5: Istruttoria della pratica
- L’ufficio (Comune o Consolato) verifica la documentazione
- Potrebbe richiedere chiarimenti o documenti aggiuntivi
- Ti contatteranno se serve integrazione
STEP 6: Registrazione e certificato di cittadinanza
- Verificati i requisiti, l’acquisto viene registrato negli atti di stato civile
- Da quel momento puoi chiedere il certificato di cittadinanza al Comune
STEP 7: Richiesta documenti finali
- Richiedi carta d’identità italiana presso il Comune
- Richiedi passaporto italiano presso la Questura (in Italia) o il Consolato (all’estero)
- Se residente estero: iscriviti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
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Minori figli di cittadini per nascita: termine transitorio al 31/05/2029
Termine prorogato: la scadenza originaria del 31 maggio 2026 è stata spostata al 31 maggio 2029 dalla L. 28 febbraio 2026, n. 26 (conversione del D.L. 200/2025, “milleproroghe”). Dal 1° gennaio 2026 la dichiarazione è gratuita.
La riforma del 2025 (D.L. 36/2025 convertito in L. 74/2025) ha introdotto una nuova via per i minori nati all’estero che, per effetto dell’art. 3-bis L. 91/1992, non sono cittadini per nascita. Per la regola generale e per le eccezioni dell’art. 3-bis vedi la guida alla cittadinanza italiana iure sanguinis.
Regola ordinaria (art. 4, c. 1-bis)
- Il minore straniero o apolide con padre o madre cittadini per nascita diventa cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto
- E se, dopo la dichiarazione, il minore risiede legalmente in Italia per almeno 2 anni continuativi, oppure la dichiarazione è resa entro 3 anni dalla nascita o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva
- Divenuto maggiorenne, può rinunciare alla cittadinanza italiana se ha un’altra cittadinanza (art. 4, c. 1-ter)
Chi rientra nel termine transitorio?
- Chi era minorenne al 24/05/2025 (entrata in vigore della legge di conversione)
- Figlio di un genitore cittadino per nascita in base alle lettere a), a-bis) o b) dell’art. 3-bis: in sostanza, un genitore riconosciuto italiano a seguito di domanda amministrativa o giudiziale presentata, o di appuntamento comunicato, entro il 27 marzo 2025
- Per questi minori la dichiarazione può essere resa entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2029, anche oltre i 3 anni dalla nascita
Come richiedere
- STEP 1: Contatta il Consolato italiano del tuo paese di residenza OPPURE l’ufficio di stato civile del Comune di residenza in Italia
- STEP 2: Chiedi la modulistica per la dichiarazione di volontà ex art. 4, c. 1-bis, L. 91/1992
- STEP 3: Raccogli la documentazione: atto di nascita del minore, atti che provano la cittadinanza per nascita del genitore, documenti d’identità
- STEP 4: I genitori (o il tutore) rendono la dichiarazione PRIMA del 31/05/2029; se nel frattempo il minore diventa maggiorenne, la dichiarazione va resa dall’interessato
- STEP 5: Attendi la verifica della documentazione da parte dell’ufficio
- STEP 6: Registrazione dell’acquisto e richiesta del certificato di cittadinanza
Consiglio: Il termine del 2029 lascia margine, ma i tempi per ottenere un appuntamento consolare e raccogliere gli atti possono essere lunghi. Conviene avviare la pratica per tempo, anche per evitare che il minore compia 18 anni prima della dichiarazione.
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Checklist documenti per beneficio di legge (Caso 1/2/3)
| Documento | Caso 1 (Militare) | Caso 2 (Pubblico Impiego) | Caso 3 (Residenza) |
|---|---|---|---|
| Atti che provano la discendenza da cittadino per nascita | SÌ | SÌ | SÌ (ESSENZIALE) |
| Certificato storico di residenza e titoli di soggiorno | NO | NO | SÌ (ESSENZIALE) |
| Passaporto/Documento identità | SÌ | SÌ | SÌ |
| Atto di nascita | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ricevuta contributo €250 | SÌ | SÌ | SÌ |
| Documentazione servizio militare | SÌ (ESSENZIALE) | NO | NO |
| Atto di assunzione/Certificazione pubblico impiego | NO | SÌ (ESSENZIALE) | NO |
| Dichiarazione volontà beneficio legge | SÌ (preventiva) | SÌ | SÌ (entro 1 anno dai 18 anni) |
Consiglio: Contatta l’ufficio competente PRIMA di raccogliere documenti per avere l’elenco preciso. Ogni Comune/Consolato potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva. Per apostille e traduzioni vedi la guida a legalizzazione o apostille dei certificati.
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Meriti speciali: cos’è e come si ottiene (non automatica)
La cittadinanza per meriti speciali (art. 9, comma 2, L. 91/1992) è una concessione straordinaria e discrezionale.
NON È AUTOMATICA. Non funziona come il beneficio di legge: non basta avere dei requisiti e rendere una dichiarazione.
Chi può ricevere cittadinanza per meriti speciali?
- Stranieri che abbiano reso eminenti servizi all’Italia
- Oppure, quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato
- La legge non elenca gli ambiti: la valutazione è interamente rimessa alle autorità
Come funziona la procedura?
- Proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri
- Parere del Consiglio di Stato
- Deliberazione del Consiglio dei Ministri
- Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) che concede la cittadinanza
- Giuramento entro 6 mesi dalla notifica del decreto, altrimenti il decreto non ha effetto (art. 10 L. 91/1992)
Importante: La legge non disciplina una domanda dell’interessato: l’iniziativa spetta al Ministro dell’Interno. È una decisione ampiamente discrezionale dello Stato.
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Procedura meriti speciali: chi propone e come funziona
Chi presenta la proposta per meriti speciali?
- Il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri
- Sulla proposta si pronunciano il Consiglio di Stato (parere) e il Consiglio dei Ministri (deliberazione)
Tempi
- La legge non fissa un termine per la procedura, che dipende dai passaggi istituzionali
Differenza con la cittadinanza per residenza
- I meriti speciali non richiedono un periodo minimo di residenza in Italia
- Chi possiede i requisiti di residenza segue invece la via ordinaria dell’art. 9, comma 1: vedi la guida alla cittadinanza italiana per stranieri
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Chi contattare: Comune, Consolato, Ministero
| Situazione | Ufficio Responsabile | Contatti |
|---|---|---|
| Beneficio legge (Casi 1, 2, 3) – Residente in Italia | Comune di residenza (Ufficio di Stato Civile) | Sito web del Comune |
| Nati in Italia (art. 4, c. 2) | Comune di residenza (Ufficio di Stato Civile) | Sito web del Comune |
| Beneficio legge – Residente all’estero | Consolato italiano competente | Sito MAECI: www.esteri.it (Consolati nel mondo) |
| Minori figli di cittadini per nascita (termine transitorio 31/05/2029) | Consolato O Comune di residenza (Italia) | Sito del Consolato o del Comune |
| Meriti speciali | Ministero dell’Interno (di concerto con il MAECI) | Sito: www.interno.gov.it (la legge non prevede una domanda dell’interessato) |
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Tabella: costi 2026
| Procedura | Costi 2026 | Note |
|---|---|---|
| Beneficio di legge – Casi 1, 2, 3 (art. 4, c. 1) | €250 | Contributo art. 9-bis L. 91/1992, oltre ai costi per atti, legalizzazioni e traduzioni |
| Nati in Italia (art. 4, c. 2) | €250 | Contributo art. 9-bis L. 91/1992 |
| Minori – dichiarazione con 2 anni di residenza (art. 4, c. 1-bis, lett. a) | €250 | Non rientra nella gratuità introdotta nel 2026 |
| Minori – dichiarazione entro 3 anni dalla nascita (art. 4, c. 1-bis, lett. b) | Gratuita | Dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025) |
| Minori – termine transitorio 31/05/2029 | Gratuita | Dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025) |
| Meriti speciali | — | Procedura d’ufficio, senza domanda dell’interessato |
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Scenario pratico: sono minorenne, genitori riconosciuti italiani, come faccio?
Domanda: “Mi chiamo Marco, ho 16 anni, sono nato in Brasile. I miei genitori sono stati riconosciuti cittadini italiani per discendenza nel 2024 (nonni italiani). Ho sentito dire che c’è un termine per i minorenni. Come faccio a diventare cittadino italiano?”
Risposta: rientri nel termine transitorio, che scade il 31 maggio 2029.
VERIFICA se rientri nel termine transitorio (STEP 0):
- Eri minorenne al 24/05/2025? SÌ
- I tuoi genitori sono stati riconosciuti cittadini per nascita a seguito di una domanda presentata prima del 27 marzo 2025? SÌ (riconoscimento 2024)
- Risultato: RIENTRI NEL TERMINE TRANSITORIO
PROCEDURA (STEP 1-6):
STEP 1: Contatta il Consolato italiano competente
- Il Consolato italiano competente per la tua città di residenza in Brasile
- Chiedi come prenotare l’appuntamento per la dichiarazione di volontà ex art. 4, c. 1-bis, L. 91/1992
- Chiedi la modulistica ufficiale
STEP 2: Raccogli documentazione
- Il tuo atto di nascita (apostillato e tradotto, salvo diverse indicazioni del Consolato)
- Documentazione del riconoscimento della cittadinanza dei tuoi genitori
- Passaporto tuo valido
- Atto di matrimonio dei tuoi genitori (se richiesto)
- Documenti d’identità dei genitori
STEP 3: Dichiarazione dei genitori
- Sono i tuoi genitori a rendere la dichiarazione di volontà davanti all’autorità consolare
- Allegano TUTTA la documentazione richiesta
- La dichiarazione è gratuita dal 1° gennaio 2026
STEP 4: Rispetta il termine (ENTRO IL 31 MAGGIO 2029)
- Compirai 18 anni prima della scadenza: se la dichiarazione non è ancora stata resa a quella data, dovrai renderla tu, sempre entro il 31 maggio 2029
- Conserva la ricevuta o la copia della dichiarazione
STEP 5: Verifica del Consolato
- Il Consolato verifica la documentazione
- Se tutto OK: l’acquisto viene registrato
- Puoi chiedere il certificato di cittadinanza italiana
STEP 6: Documenti finali
- Iscriviti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
- Richiedi il passaporto italiano presso il Consolato
Attenzione: Il termine del 31/05/2029 è una scadenza di legge: dopo quella data questa via transitoria non sarà più disponibile. Non aspettare l’ultimo momento, perché gli appuntamenti consolari possono richiedere molto tempo.
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Link esterni di approfondimento
- Legge 91 del 1992 (Cittadinanza italiana – Normattiva)
- D.L. 28 marzo 2025 n. 36, convertito dalla L. 23 maggio 2025 n. 74 – Normattiva
- Consolato di Buenos Aires – Termine di 3 anni e gratuità dal 2026 (L. 199/2025)
- Consolato di Gerusalemme – Proroga al 31 maggio 2029 (L. 26/2026)
- Ministero dell’Interno – Cittadinanza italiana
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