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Legalizzazione o apostille dei certificati di cittadinanza

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Novembre 25, 2022 by Redazione

Legalizzazione o apostille? ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo

Legalizzazione o apostille dei certificati  di cittadinanza

I documenti stranieri per poter essere validi nel nostro tessuto ordinamentale necessitano della c.d. postille o della legalizzazione e relativa traduzione in lingua italiana.

Tutti i certificati di nascita, di matrimonio, di morte, gli atti di compravendita etc registrati e redatti all’estero oppure da produrre all’estero, necessitano della legalizzazione (o dell’apostille), ovvero, devono essere accompagnati da un documento che ne certifichi la firma.

 

 

    • Indice articolo
    • Cos’è la legalizzazione
    • Chi effettua la legalizzazione
    • Quali sono gli atti soggetti a legalizzazione
    • L’apostille
    • Cosa occorre per poter apostillare un documento
    • Qual è la differenza tra apostille e legalizzazione
    • Convenzione di Bruxelles del 1987: Paesi esenti da Legalizzazione ed Apostille
  • Link esterni di approfondimento
  • Vuoi una consulenza legale?

 

Cos’è la legalizzazione

L’istituto della legalizzazione dei documenti, puntualmente disciplinata dal D.p.r. 28 dicembre del 2000 n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa, ha la funzione di attribuire validità al documento secondo la legge italiana.

Lo scopo della legalizzazione è quello di verificare che l’atto sia stato redatto nel rispetto della legislazione del Paese straniero di provenienza, e che sia rilasciato dall’autorità competente.

In estrema sintesi, la legalizzazione occorre per provare l’esistenza del documento straniero nel momento in cui quest’ultimo diventa rilevante per il nostro ordinamento giuridico, ma ciò non significa che consiste nel controllo del contenuto dell’atto e della sua legittimità sostanziale.

Infatti, la legalizzazione consiste nell’apposizione di un timbro sull’originale dell’atto il quale attesta ufficialmente la qualifica del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto, l’autenticità della sottoscrizione.

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Chi effettua la legalizzazione

Nel nostro ordinamento giuridico è il Consolato l’ente preposto alla legalizzazione dei documenti provenienti dall’estero.

Più precisamente, la legalizzazione avviene mediante le rappresentanze diplomatiche consolari del Paese straniero, ovvero, le Ambasciate e/o Consolati

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Quali sono gli atti soggetti a legalizzazione

Gli atti soggetti a legalizzazione sono gli atti dello stato civile, dell’anagrafe, e gli atti pubblici formati in uno Stato i quali devono essere prodotti in un diverso ordinamento giuridico all’estero.

Inoltre, per atto straniero si intende qualsiasi atto redatto all’estero da Autorità straniere, anche in lingua italiana.

Di conseguenza, non può essere considerato come straniero l’atto redatto da Consolati o dalle Ambasciate italiane all’estero.

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L’apostille

Il procedimento di legalizzazione può essere evitato grazie all’apostille.

Si tratta di una particolare certificazione che dà validità giuridica ad un documento pubblico sul piano internazionale.

Nei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la convenzione del 5 ottobre 1961 (Convenzione dell’Aja) la necessità di legalizzazione degli atti provenienti dall’estero, è sostituita dall’apposizione dell’apostille.

In questo caso, dunque, è sufficiente presentare la documentazione direttamente presso la Procura o le Prefetture sul territorio italiano e non presso le rappresentanze diplomatiche all’estero.

Per sapere quali Paesi abbiano ratificato o meno la suddetta Convenzione, è necessario consultare l’apposito elenco facilmente reperibile online.

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Cosa occorre per poter apostillare un documento

È necessario innanzitutto l’autenticazione degli atti presso la Camera di Commercio, presso il Notaio e il traduttore giurato.

Successivamente, occorre inviare i documenti presso gli uffici della Procura o Prefettura, dove si procederà alla sottoscrizione degli stessi.

Tutta la procedura è gratuita e si conclude mediamente in tre massimo quattro giorni.

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Qual è la differenza tra apostille e legalizzazione

La differenza tra legalizzazione ed apostille consiste nel fatto che per la prima è necessario anche il passaggio del documento presso l’autorità consolare estera, viceversa, l’apostille salta questa fase ed il documento, dunque, può essere utilizzato direttamente in tutti gli stati aderenti alla Convenzione sopra richiamata.

La Convenzione dell’Aja, in estrema sintesi, ha introdotto una procedura snella e semplificata per la legalizzazione dei documenti destinati all’estero.

Tutto quello che occorre fare è apporre al documento una particolare attestazione ufficiale (l’apostille appunto) la quale attesta la veridicità della firma e della qualità del firmatario dell’atto.

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Convenzione di Bruxelles del 1987: Paesi esenti da Legalizzazione ed Apostille

Con la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata in Italia con la legge 24 aprile del 1990 n. 106, è stata soppressa tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Estonia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente (cosiddette apostille), anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alle Rappresentanze consolari di Belgio, Irlanda, Danimarca, Italia, operanti sul territorio di uno degli Stati che ha ratificato la Convenzione testé citata.

Ancora, sono attualmente esenti da legalizzazione e da apostille anche i documenti amministrativi provenienti da Austria, Ungheria e Germania in virtù di apposite convenzioni bilaterali.

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Link esterni di approfondimento

  • D.p.r. 28 dicembre del 2000 n. 445
  • Legge 24 aprile del 1990 n. 106

 

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Gerardo Attanasio

Mi chiamo Gerardo Attanasio e sono laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Salerno. Sto conseguendo un Master in Diritto antitrust, mercato e big data.

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