Legalizzazione o apostille dei certificati per la cittadinanza: cosa serve sapere nel 2026

Punti chiave
In sintesi
- Cos’è la legalizzazione — attesta la qualifica del pubblico ufficiale che ha firmato un documento straniero e l’autenticità della sua firma, perché il documento valga in Italia.
- Chi effettua la legalizzazione — il Consolato italiano nel Paese che ha rilasciato il documento; la Prefettura per i documenti rilasciati in Italia dai consolati stranieri.
- Quando basta l’apostille — se il Paese che rilascia il documento aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961 (130 Stati parte): la appone l’autorità di quel Paese.
- Documenti per la cittadinanza — atto di nascita e certificato penale del Paese d’origine vanno apostillati o legalizzati e tradotti in italiano; il certificato penale vale 6 mesi.
- Documenti UE — il Regolamento 2016/1191 esonera da legalizzazione e apostille molti certificati rilasciati da un altro Stato UE (nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza e, per i cittadini UE, precedenti penali).
Aggiornamento 2026: La Convenzione dell’Aja sull’apostille conta 130 Stati parte. Tra le adesioni recenti: Cina (dal 7 novembre 2023), Canada (dall’11 gennaio 2024), Pakistan e Senegal (dal 2023), Bangladesh (dal 30 marzo 2025), Algeria (dal 9 luglio 2026) e Vietnam (dall’11 settembre 2026); per la Thailandia l’apostille varrà dal 28 febbraio 2027. Per i documenti di questi Paesi rilasciati dopo quelle date non serve più la legalizzazione consolare. Il Regolamento UE 2016/1191 si applica dal 16 febbraio 2019.
I documenti stranieri richiesti per la cittadinanza italiana, come l’atto di nascita e il certificato penale, per poter essere validi nel nostro ordinamento necessitano dell’apostille (se il Paese ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961) oppure della legalizzazione, e della relativa traduzione in lingua italiana.
L’apostille o la legalizzazione sono un attestato che certifica la qualifica del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della firma. Per l’elenco completo dei documenti da allegare alla domanda vedi la guida ai documenti per la cittadinanza italiana.
- Indice articolo
- Cos’è la legalizzazione
- Chi effettua la legalizzazione
- Quali certificati vanno legalizzati per la cittadinanza
- L’apostille
- Lista paesi Convenzione dell’Aja: come verificare se il mio paese aderisce?
- Cosa occorre per poter apostillare un documento
- Procedura step-by-step: apostille o legalizzazione dei certificati per la cittadinanza
- Traduzione asseverata o giurata: come tradurre i certificati
- Qual è la differenza tra apostille e legalizzazione
- Regolamento UE 2016/1191: documenti UE esenti da legalizzazione e apostille
- Link esterni di approfondimento
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Cos’è la legalizzazione
L’istituto della legalizzazione dei documenti, disciplinato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), ha la funzione di consentire l’uso in Italia di un documento formato all’estero.
La legalizzazione non consiste nel controllo del contenuto dell’atto o della sua legittimità sostanziale: serve a provare che il documento proviene dall’autorità straniera che lo ha rilasciato.
Infatti, la legalizzazione consiste nell’apposizione di un timbro sull’originale dell’atto, che attesta ufficialmente la qualifica del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sottoscrizione.
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Chi effettua la legalizzazione
Documenti formati all’estero e da usare in Italia: la legalizzazione è effettuata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana (Ambasciata/Consolato) nel Paese in cui il documento è stato formato (art. 33 D.P.R. 445/2000), salvo esenzioni previste da convenzioni internazionali (es. Convenzione dell’Aja) o dal diritto dell’Unione europea.
Documenti rilasciati in Italia dal Consolato del tuo Paese: alcuni Paesi consentono di ottenere i certificati, per esempio il certificato penale o un’attestazione sulle esatte generalità, presso il proprio Consolato in Italia. In questo caso la firma del console va legalizzata presso la Prefettura, salvo che il Paese aderisca alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, che esonera da questa legalizzazione. Chiedi alla Prefettura competente quali certificati consolari accetta.
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Quali certificati vanno legalizzati per la cittadinanza
Sono soggetti a legalizzazione o apostille gli atti dello stato civile e gli atti pubblici formati da autorità straniere che devono essere usati in Italia, anche se redatti in lingua italiana. Non sono invece atti stranieri quelli redatti dai Consolati o dalle Ambasciate italiane all’estero.
Certificati che per la cittadinanza vanno di regola apostillati o legalizzati:
- Estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità, anche dei genitori (non serve se sei nato in Italia)
- Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (non serve se risiedi legalmente in Italia dal compimento dei 14 anni)
- Attestazione consolare di esatte generalità, se nome, cognome o data di nascita differiscono tra i documenti
- Per la cittadinanza per matrimonio celebrato all’estero: l’atto di matrimonio da trascrivere in Italia prima della domanda
- Per il riconoscimento iure sanguinis: gli atti di nascita e matrimonio della linea genealogica (vedi la guida alla cittadinanza italiana iure sanguinis)
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L’apostille
L’apostille è una certificazione che, tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sostituisce la legalizzazione del documento pubblico.
L’apostille è un timbro o certificato unico apposto dall’autorità designata dal Paese che ha emesso il documento. Non serve il passaggio presso il Consolato italiano (come per la legalizzazione tradizionale): con l’apostille il documento è valido in tutti gli altri Paesi aderenti alla Convenzione, Italia compresa.
Importante: L’apostille deve essere apposta nel Paese che ha emesso il documento da parte dell’Autorità competente di quello Stato. Per un certificato straniero da usare in Italia, quindi, l’apostille si richiede nel Paese estero che lo ha formato, non in Italia.
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Lista paesi Convenzione dell’Aja: come verificare se il mio paese aderisce?
La Convenzione dell’Aja del 1961 sull’apostille conta oggi 130 Stati parte, e il numero cresce ogni anno. Le ultime adesioni riguardano Paesi con molti richiedenti la cittadinanza italiana: Cina, Pakistan, Senegal e Bangladesh, poi Algeria e Vietnam nel 2026.
Come verificare se il tuo Paese aderisce:
Opzione 1: Consulta la tabella ufficiale HCCH (Aja)
- Vai su tabella degli Stati parte della Convenzione Apostille (HCCH)
- Trova il tuo Paese e controlla la data di entrata in vigore della Convenzione
- Controlla anche le eventuali obiezioni: in rari casi un Paese aderente non applica l’apostille nei rapporti con un altro Stato
- Se il tuo Paese è presente ed è in vigore: puoi usare l’apostille; se assente: serve la legalizzazione consolare
Opzione 2: Chiedi al Consolato italiano nel tuo Paese
- Trova la sede consolare competente sul sito del Ministero degli Affari Esteri
- Indica il tuo Paese e il tipo di documento
- Ti diranno se serve apostille o legalizzazione
Nota pratica 2026: una tabella con la situazione dei principali Paesi di provenienza (apostille, legalizzazione e date di adesione) è nella nostra guida ai documenti esteri: apostille, legalizzazione e traduzioni.
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Cosa occorre per poter apostillare un documento
Serve l’originale del documento, o una copia autentica, che rechi la firma di un pubblico ufficiale riconoscibile dall’Autorità competente.
Accorgimenti per i certificati della cittadinanza:
- Atto di nascita: chiedi l’estratto completo, con le generalità dei genitori; non ha scadenza
- Certificato penale: vale 6 mesi dal rilascio, quindi va richiesto, apostillato e tradotto poco prima della domanda
- Documenti rilasciati dai Consolati italiani all’estero: non necessitano apostille (sono già atti italiani)
- Dati anagrafici: controlla che nome, cognome, data e luogo di nascita coincidano con il passaporto prima di far apostillare il documento
Tempi e costi: dipendono interamente dal Paese che rilascia il documento e dal Consolato competente. Informarsi sempre preventivamente presso l’ufficio che appone l’apostille o presso il Consolato italiano.
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Procedura step-by-step: apostille o legalizzazione dei certificati per la cittadinanza
Sei straniero e devi usare in Italia certificati stranieri per la domanda di cittadinanza:
Step 1: Identifica i documenti necessari
- Atto di nascita? Certificato penale del Paese d’origine o di altri Paesi in cui hai vissuto? Attestazione di esatte generalità?
Step 2: Verifica se il Paese che li rilascia aderisce alla Convenzione dell’Aja
- Consulta la tabella HCCH o chiedi al Consolato italiano
- Se SÌ → apostille nel Paese che rilascia il documento. Se NO → legalizzazione presso il Consolato italiano in quel Paese
- Se il documento è rilasciato da un altro Stato UE, verifica se rientra nel Regolamento 2016/1191
Step 3: Richiedi apostille o legalizzazione
- Paese aderente all’Aja: rivolgiti all’autorità designata dal tuo Paese per l’apostille (spesso il Ministero degli Esteri o della Giustizia, o un tribunale)
- Paese NON aderente: di solito il documento va prima autenticato dal Ministero degli Esteri locale e poi legalizzato dal Consolato italiano competente
Step 4: Fai tradurre il documento
- Il documento (con apostille o legalizzazione) deve essere tradotto in italiano con una traduzione ufficiale
- Vedi la sezione sulla traduzione qui sotto
Step 5: Allega i documenti alla domanda
- Scansiona in un unico file PDF il documento, l’apostille o la legalizzazione e la traduzione, senza staccare i fogli uniti da timbri
- Allega i file alla domanda sul portale ALI: le tappe successive sono spiegate nelle 7 fasi della cittadinanza italiana
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Traduzione asseverata o giurata: come tradurre i certificati
Spesso ci si confonde: in Italia traduzione asseverata e traduzione giurata sono la stessa cosa. È una traduzione accompagnata dal giuramento del traduttore, che ne garantisce la fedeltà al testo originale.
Per la legge, i documenti stranieri devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente, oppure da un traduttore ufficiale (art. 33 D.P.R. 445/2000). In pratica le strade sono tre:
1. Traduzione certificata dal Consolato italiano
- Nel Paese che ha rilasciato il documento, il Consolato italiano può certificare la conformità della traduzione
- Spesso avviene insieme alla legalizzazione
2. Traduttore ufficiale all’estero
- Traduzione fatta da un traduttore ufficiale del Paese di origine
- La traduzione stessa va poi apostillata o legalizzata come il documento
3. Asseverazione in Italia
- Il traduttore presta giuramento sulla traduzione davanti al cancelliere del Tribunale, del Giudice di pace oppure davanti a un notaio
- Non è necessario che il traduttore sia iscritto a un albo, ma risponde della fedeltà della traduzione
Consiglio pratico: Le traduzioni “non ufficiali” (amici, familiari, traduzioni semplici) NON sono accettate. Prima di scegliere, controlla le indicazioni della Prefettura o del Consolato che riceverà la domanda. Per i certificati rilasciati da un altro Stato UE puoi chiedere il modulo standard multilingue, che evita la traduzione.
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Qual è la differenza tra apostille e legalizzazione
La differenza tra legalizzazione ed apostille consiste nel fatto che per la prima è necessario anche il passaggio del documento presso l’autorità consolare italiana nel Paese di rilascio; l’apostille invece salta questa fase, e il documento può essere utilizzato direttamente in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione.
La Convenzione dell’Aja, in estrema sintesi, ha introdotto una procedura snella e semplificata per i documenti destinati all’estero: basta apporre al documento una particolare attestazione ufficiale (l’apostille appunto), che attesta l’autenticità della firma e la qualità del firmatario dell’atto.
| Aspetto | Apostille | Legalizzazione |
|---|---|---|
| Procedura | Un solo passaggio presso l’autorità designata del Paese di rilascio | Passaggi presso le autorità locali + Consolato italiano |
| Chi la appone | Autorità del Paese che ha rilasciato il documento | Consolato italiano nel Paese di rilascio |
| Tempi e costi | Di regola più rapida e meno costosa | Di regola più lenta, per i passaggi in più |
| Validità | Tutti i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja | Il Paese per cui è effettuata (qui l’Italia) |
| Quando usarla | Se il Paese che rilascia il documento aderisce alla Convenzione | Se il Paese che rilascia il documento NON aderisce alla Convenzione |
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Regolamento UE 2016/1191: documenti UE esenti da legalizzazione e apostille
Per numerose categorie di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro e da presentare in un altro Stato membro dell’UE, il Regolamento (UE) 2016/1191 prevede, dal 16 febbraio 2019, l’esonero dalla legalizzazione e dall’apostille.
Per alcuni documenti si possono chiedere moduli standard multilingue da allegare al certificato, che servono come supporto alla traduzione ed evitano di doverlo tradurre.
Documenti coperti dal Regolamento UE 2016/1191 (art. 2):
- Nascita, esistenza in vita e decesso
- Nome
- Matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile
- Divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
- Unione registrata e suo scioglimento
- Filiazione e adozione
- Domicilio e/o residenza
- Cittadinanza
- Assenza di precedenti penali, solo se il certificato è rilasciato a un cittadino UE dalle autorità del suo Stato di cittadinanza
Nota importante: Il Regolamento vale SOLO per i documenti rilasciati dalle autorità di uno Stato UE. Non si applica ai documenti di Paesi extra-UE, nemmeno se presentati tramite le autorità di uno Stato membro. Un cittadino extra-UE che ha vissuto in un Paese UE deve quindi verificare caso per caso, soprattutto per il certificato penale.
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Link esterni di approfondimento
- HCCH – Tabella ufficiale degli Stati parte della Convenzione Apostille
- Art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Legalizzazione e traduzione degli atti esteri (Normattiva)
- Portale europeo della giustizia – Documenti pubblici (Reg. UE 2016/1191)
- Ministero degli Affari Esteri – Sedi consolari italiane nel mondo
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