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Perdita e riacquisto della cittadinanza italiana

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Febbraio 7, 2022 by Fabrizio Mendola

Articolo aggiornato il: maggio 2026

Perdita e riacquisto cittadinanza italiana 2026: Art. 13 e Art. 17

Perdita e riacquisto cittadinanza italiana

Punti chiave

In sintesi

  • Perdita cittadinanza: 3 modi — Perdita automatica (arruolamento/incarico estero, guerra), Rinuncia (con altra cittadinanza), Revoca (art. 10-bis per terrorismo).
  • Riacquisto: Art. 13 L. 91/1992 — 5 modalità: servizio militare italiano, pubblico impiego italiano, dichiarazione + residenza 1 anno, residenza legale 1 anno (automatico), ex art. 12 con residenza 2 anni.
  • URGENTE: Art. 17 finestra 2025-2027 — Deadline 31/12/2027 per chi ha perso la cittadinanza entro 15/08/1992 ed è nato in Italia o ha residenza 2+ anni. Contributo €250, dichiarazione al Comune/Consolato.
  • Procedura: affidarsi a avvocato — Art. 13 e Art. 17 richiedono consulenza legale per verificare requisiti, evitare errori, documentare integrazione, contrastare inibizioni Ministero.
  • Inibizione Ministero — Se negato, il Ministero può inibire il riacquisto entro 1 anno per “gravi motivi”. Possibile ricorrere e contestare l’inibizione.

Aggiornamento 2026: Art. 13 L. 91/1992 invariato. Art. 17 finestra straordinaria 2025-2027 ancora attiva (scade 31/12/2027). Revoca 10-bis confermata per reati terrorismo. Contributo €250 invariato.

La cittadinanza non è solo acquisibile: può anche perdersi o essere revocata secondo la legge italiana. Questo articolo fornisce la guida completa a perdita, riacquisto e rimedi nel 2026.

 

 

  • Indice articolo
  • Come si perde la cittadinanza italiana: 3 ipotesi
  • Tabella comparativa: Perdita automatica vs Revoca
  • Cosa succede se rinuncio alla cittadinanza: apolidi e vincoli
  • Riacquisto con Art. 13 L. 91/1992: 5 modalità e importanza dell’avvocato
  • URGENTE: Art. 17 finestra straordinaria 2025-2027 (deadline 31/12/2027)
  • Checklist documenti per riacquistare la cittadinanza
  • Se il Ministero inibisce il riacquisto: rimedi e ricorso
  • Tabella: Tempi e costi riacquisto 2026
  • Link esterni di approfondimento
  • Vuoi una consulenza legale?

 

Come si perde la cittadinanza italiana: 3 ipotesi

La cittadinanza italiana si perde (o può essere revocata) in tre scenari principali:

PERDITA AUTOMATICA (Art. 12 L. 91/1992)

  • Arruolamento volontario nell’esercito estero o incarico pubblico presso Stato estero/organizzazione internazionale cui Italia non partecipa
  • In occasione di guerra: servizio militare o incarico pubblico presso lo Stato belligerante, o acquisto della sua cittadinanza
  • Adottato: revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato

RINUNCIA (Art. 11 L. 91/1992)

  • Cittadino italiano con altra cittadinanza oppure residente estero può rinunciare per dichiarazione scritta
  • Chi ha acquisito cittadinanza per discendenza può rinunciare al compimento della maggiore età (se ha altra cittadinanza)
  • Adottato: può rinunciare se adozione revocata durante maggiore età per fatto NON imputabile all’adottato

REVOCA (Art. 10-bis L. 91/1992)

  • Revocabile per chi ha ACQUISITO la cittadinanza (non per nati italiani)
  • In caso di condanna definitiva per reati terrorismo (art. 270-ter CP, 270-quinquies.2 CP, art. 407 cpp)
  • Decreto del Presidente della Repubblica su proposta Ministero Interno
  • Entro 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza

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Tabella comparativa: Perdita automatica vs Revoca

AspettoPERDITA AUTOMATICA (Art. 12)REVOCA (Art. 10-bis)
Chi la subisceCittadini italiani (sia nati che naturalizzati)SOLO chi ha ACQUISITO la cittadinanza (non nati italiani)
CauseArruolamento esercito estero, incarico pubblico estero, guerra, revoca adozioneCondanna definitiva per reati terrorismo (art. 270-ter, 270-quinquies.2 CP, art. 407 cpp)
Come operaAUTOMATICO al verificarsi dell’evento (non serve decreto)SU DECISIONE dello Stato (DPR su proposta Ministero Interno)
TempisticheImmediato quando si verifica il fattoEntro 3 anni dal passaggio in giudicato della condanna
Riacquisto possibile?SÌ (con Art. 13, eventualmente Art. 17)NO (Art. 13 non consente riacquisto dopo revoca 10-bis)
RimediRicorso se fatto non effettivamente avvenuto o contestabileRicorso TAR se irregolarità procedurali; ricorso su cassazione penale se condanna annullata

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Cosa succede se rinuncio alla cittadinanza: apolidi e vincoli

Quando un cittadino rinuncia alla cittadinanza italiana, molti si chiedono se diventa automaticamente apolide. La risposta è NO: la legge italiana protegge da questo.

La rinuncia è ammessa SOLO se la persona possiede o ha la certezza di acquisire un’altra cittadinanza. In questo modo, evita la condizione di apolide (senza cittadinanza di alcuno Stato).

L’apolidi si crea in casi specifici: modifica confini territoriali, conflitti di legge tra Stati, problemi amministrativi, rinuncia senza previa acquisizione di altra cittadinanza, mancata registrazione del nascituro, essere figlio di apolidi. Secondo l’UNHCR, gli apolidi sono soggetti fragili e la comunità internazionale li protegge con strumenti specifici.

Importante: Se rinunci alla cittadinanza italiana, senza avere effettivamente un’altra cittadinanza, rischi di diventare apolide, con conseguenze gravissime (no documenti, no diritti). Consulta un avvocato PRIMA di rinunciare.

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Riacquisto con Art. 13 L. 91/1992: 5 modalità e importanza dell’avvocato

L’articolo 13 della Legge 91/1992 è la strada principale per riacquistare la cittadinanza italiana dopo averla persa. La legge prevede 5 diverse modalità di riacquisto, ciascuna con requisiti e procedure specifiche:

Modalità 1: Servizio militare effettivo per lo Stato italiano con dichiarazione preventiva di volerla riacquistare.

Modalità 2: Assunzione o assunzione pregressa in pubblico impiego presso lo Stato italiano (anche strutture estero, consolati, etc.) con dichiarazione di riacquisto.

Modalità 3: Dichiarazione di riacquisto rilasciata presso Prefettura, Comune o Consolato, seguita da residenza legale in Italia entro 1 anno dalla dichiarazione.

Modalità 4: Riacquisto automatico dopo 1 anno di residenza legale stabile in Italia, salvo inibizione del Ministero dell’Interno entro 12 mesi per gravi motivi (su parere Consiglio di Stato).

Modalità 5: Per chi ha perso cittadinanza per mancato rispetto di intimazione governativa (ex art. 12): residenza legale in Italia da almeno 2 anni più prova documentale dell’abbandono definitivo dell’impiego/carica/servizio estero.

Eccezioni (riacquisto NON ammesso): Chi ha perso la cittadinanza per revoca dell’adozione (art. 3 comma 3) o per perdita in tempo di guerra (art. 12 comma 2) non può riacquistare.

Importanza dell’avvocato: Il riacquisto con Art. 13 non è automatico per tutti. Serve verificare: quale modalità sei idoneo, dove presentare dichiarazione, documentare integrazione e assenza di cause ostative, difenderti se il Ministero inibisce. Un avvocato specializzato evita errori, anticipa obiezioni e massimizza le probabilità di successo. Non improvisare.

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URGENTE: Art. 17 finestra straordinaria 2025-2027 (deadline 31/12/2027)

DEADLINE CRITICA: 31 DICEMBRE 2027 (meno di 2 anni da maggio 2026)

Dal 2025, l’articolo 17 della Legge 91/1992 (così come modificato nel 2025) ha aperto una finestra straordinaria per riacquistare la cittadinanza italiana.

Chi può richiederla?

  • Chi ha perso la cittadinanza entro il 15 agosto 1992
  • E che sia stato nato in Italia OPPURE residente in Italia per almeno 2 anni
  • Secondo le norme della Legge 555 del 1912 (artt. 8 o 12)

Finestra aperta: Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 (ancora attiva nel 2026).

Procedura art. 17:

  • Presenta dichiarazione di riacquisto presso il Comune (se residente in Italia) oppure presso il Consolato italiano (se estero)
  • Dichiarazione deve contenere: nome, cognome, dati nascita, residenza attuale, dichiarazione che rientri nei requisiti art. 17
  • Paga il contributo di €250 (equivalente per cittadinanza)
  • Allega documentazione: certificato nascita apostillato + tradotto, certificati residenza (2+ anni se non nato Italia), copia passaporto
  • La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione

URGENTISSIMO: Se rientri nei requisiti (perso entro 15/08/1992, nato Italia o residente 2+ anni), non aspettare. La finestra chiude il 31/12/2027: dopo questa data, non c’è più l’opportunità straordinaria. Consulta un avvocato specializzato ADESSO per verificare i tuoi requisiti.

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Checklist documenti per riacquistare la cittadinanza

I documenti richiesti variano leggermente in base alla modalità Art. 13 o Art. 17. Ecco la checklist completa:

Documenti SEMPRE necessari (Art. 13 e Art. 17):

  • Passaporto valido (fronte + retro)
  • Certificato di nascita apostillato e tradotto in italiano
  • Certificato di residenza (se richiedente) o certificati residenza dei 2+ anni (se applicabile)
  • Dichiarazione di riacquisto sottoscritta (modulo disponibile presso Comune/Consolato/Prefettura)
  • Marca da bollo €16 (telematica o PagoPA)
  • Contributo €250 (ricevuta pagamento bollettino 809020 o PagoPA)

Documenti aggiuntivi per Art. 13 modalità specifiche:

  • Modalità 1 (militare): Certificazione servizio militare italiano
  • Modalità 2 (pubblico impiego): Certificazione assunzione/pregressa presso PA italiana
  • Modalità 5 (ex art. 12): Documentazione di residenza 2 anni + prova abbandono incarico estero

Documenti aggiuntivi per Art. 17:

  • Certificati di residenza 2+ anni in Italia (se non nato Italia)
  • Atto di nascita apostillato se perdita avvenuta dopo nascita in Italia
  • Documentazione che provi perdita cittadinanza entro 15/08/1992 (certificato estero, decreto storico, etc.)

Consiglio: Prima di raccogliere documenti, contatta il Comune/Consolato competente per l’elenco PRECISO richiesto. Ogni ufficio può avere varianti. Conserva ORIGINALI e copie autenticate.

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Se il Ministero inibisce il riacquisto: rimedi e ricorso

Anche se soddisfi i requisiti Art. 13 modalità c-d-e (dichiarazione + residenza 1 anno, o residenza legale 1 anno), il Ministero dell’Interno può inibire il riacquisto entro 1 anno dalla dichiarazione per “gravi motivi” (su parere Consiglio di Stato).

Cosa significa inibizione?

  • Il Ministero ti informa (per iscritto) che il riacquisto è stato negato
  • Motivi tipici: assenza integrazione, cause ostative (penali, ecc.), indizi di frode documentale
  • Decorre 1 anno dalla dichiarazione: se dopo questo periodo nulla ti comunica, il riacquisto diventa effettivo

Rimedi se inibizione:

  • Ricorso amministrativo: Ricorso gerarchico al Ministero (contestare l’inibizione, fornire documentazione integrativa sulla tua integrazione e assenza di cause ostative)
  • Ricorso TAR (Tribunale Amministrativo Regionale): Se il ricorso gerarchico è respinto, puoi ricorrere al TAR entro 60 giorni, contestando l’illegittimità dell’inibizione
  • Documentazione difensiva: Allegare certificati di integrazione sociale (lavoro, famiglia, iscrizione scuola, etc.), lettere di raccomandazione da enti locali/datori di lavoro, prova assenza di precedenti penali (certificato penale aggiornato)

Importante: Se inibito, rivolgersi a un avvocato specializzato. La documentazione difensiva e il ricorso richiedono esperienza. Molti cittadini vinceranno un ricorso se ben supportati legalmente.

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Tabella: Tempi e costi riacquisto 2026

ProceduraTempo medio 2026Costi 2026Note
Art. 13 Modalità a (militare)1-2 mesi dopo servizio completatoGratuitoAutomatico se dichiarazione preventiva
Art. 13 Modalità b (pubblico impiego)1-2 mesi dopo assunzione/assunzione pregressaGratuitoAutomatico se dichiarazione al momento assunzione
Art. 13 Modalità c-d (residenza + dichiarazione)2-4 mesi dall’istruttoria€250 (contributo) + €16 (bollo)Ministero può inibire entro 1 anno dalla dichiarazione
Art. 13 Modalità e (ex art. 12, 2 anni residenza)2-4 mesi dall’istruttoria€250 (contributo) + €16 (bollo)Richiede prova abbandono incarico estero
Art. 17 (finestra 2025-2027)2-3 mesi dall’istruttoria€250 (contributo) + €16 (bollo)DEADLINE 31/12/2027 — Decorre dal giorno successivo dichiarazione
Certificato di cittadinanzaRilasciato al termine istruttoriaGratuito (incluso nel procedimento)Documento ufficiale che attesta il riacquisto

Nota 2026: I tempi sono indicativi. Prefetture/Consolati variano per carico di lavoro. Il Ministero ha facoltà di inibire fino a 12 mesi dalla dichiarazione (Art. 13 modalità c-d-e). Conserva ricevute e seguire il procedimento.

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Link esterni di approfondimento

  • Legge 91/1992 – Cittadinanza italiana (Normattiva)
  • Codice penale, art. 270-ter (Normattiva)
  • UNHCR – Apolidi e protezione internazionale

 

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Faq principali

No: dal 16/08/1992 l’acquisizione volontaria di una cittadinanza straniera NON fa perdere quella italiana. Rimangono solo casi eccezionali: rinuncia se già hai altra cittadinanza e residente estero; perdita automatica per arruolamento/incarico estero o in guerra; revoca per terrorismo (art. 10-bis). Niente di automatico.

Art. 13 prevede 5 modalità: servizio militare italiano; pubblico impiego italiano; dichiarazione + residenza 1 anno; residenza legale 1 anno (automatico se non inibito); ex art. 12 con 2 anni residenza + prova abbandono servizio estero. Contributo €250, bollo €16. NON riacquisibile se perso per revoca adozione o in guerra. Consulta avvocato per verificare quale modalità riguarda te.

SÌ: Art. 17 L. 91/1992 (modificato 2025) apre finestra dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 per chi ha perso la cittadinanza entro il 15 agosto 1992 ed è stato nato in Italia o residente in Italia 2+ anni. Dichiarazione presso Comune/Consolato, contributo €250. DEADLINE: 31/12/2027 — URGENTISSIMO! Meno di 2 anni rimangono.

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Avv. Fabrizio Mendola

Avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione. Assistenza su protezione internazionale, colloquio in Commissione Territoriale, rigetti e ricorsi.

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